CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06712/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1650/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], residente in Roma – 00142 – alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46R02 H224F e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81R27 Z114W, entrambi del Foro di Roma, presso il cui studio sito in Roma – 00196 – alla [OSCURATO:PERSONA] n. 45 è elettivamente domiciliata, i quali Avvocati al fine del ricevimento delle comunicazioni indicano il numero di [OSCURATO:TELEFONO] e le pec: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro Agenzia delle entrate i n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura g enerale d ello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N.3953/2024 depositata i l 14/06/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.MASSA Jennifer era attinta da avviso n. TK505F506762/2017 con il quale la D.P. di Roma dell’Agenzia delle entrate accertava un maggior reddito relativamente all’a.i. 2013, liquidando maggiori IRPEF ed addizionali, con aggravio di interessi e sanzioni. Dagli atti di causa, ed in particolare dalla sentenza impugnata, apprendesi che l’avviso scaturiva da “una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Erano stati eseguiti controlli anche sui conti correnti bancari intestati ai soci, alla madre della Massa, amministrat[rice] della società, ed alla contribuente [medesima.] in qualità di ex dipendente della società. Ne era conseguito l’accertamento della somma di euro 20.030,00 come redditi diversi, e della somma di euro 9.585,00 come redditi di lavoro, trattandosi di rimborsi dei quali non sarebbero stati rinvenuti i necessari giustificativi”. 2. La CTP di Roma, adita impugnatoriamente dalla contribuente sostenendo che “i versamenti in contanti fossero, in realtà, liberalità provenienti dalla madre, mentre le somme provenienti dalla società datrice di lavoro erano rimborsi per spese sostenute nell'espletamento della sua attività”, con sentenza n. 13508/2021 pubblicata il 6 dicembre 2021, respingeva il ricorso. Il ricorso per cassazione (p. 4) specifica che la contribuente già in sede di contraddittorio amministrativo la contribuente aveva prodotto documentazione “a dimostrazione dell’irrilevanza reddituale delle operazioni, riconducibili per lo più a versamenti di somme di denaro ricevute a titolo di liberalità dalla madre [OSCURATO:PERSONA] la cui provvista era costituita da operazioni di rimborso di finanziamento soci dalla società [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, non soggette a tassazione come reddito, e non era stata adeguatamente valutata dalla Guardia di Finanza, così come non era stata adeguatamente valutata la documentazione prodotta a dimostrazione delle operazioni di accredito ricevute dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], per rimborsi spese sostenute nell’ambito dei rapporti di lavoro intercorsi con le due società”. 3. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CGT2 del Lazio, con la sentenza in epigrafe, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione: “In relazione agli importi, riclassificati dall’Ufficio quali redditi di lavoro, la parte assumeva che si trattava di rimborsi spese collegati a pregressi rapporti di lavoro di cui però non era mai stata fornita alcuna prova mediante l’esibizione dei relativi contratti. Peraltro, dal riscontro presso la banca dati INPS e Ser.P.I.Co., [OSCURATO:PERSONA] risultava aver concluso il proprio rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non risultava presentato il Mod. 770 dei datori di lavoro. Non va sottaciuto che le medesime irregolarità erano state riscontrate anche per le annualità precedenti e successive, e ciò di fatto rendeva completamente inattendibili le note spese e le lettere d'incarico prodotte dalla parte. In merito agli importi riclassificati quali redditi diversi, l’appellante nelle proprie difese di primo grado adduceva, a giustificazione di tali versamenti, che si trattava di “liberalità” effettuate a suo favore da parte della madre. Inoltre, per quanto riguarda gli importi si rammenta che gli stessi, seppur coincidenti come data, erano differenti; ancora, dalla documentazione prodotta relativa all’estratto conto bancario della società (presso la BNL) non appariva il beneficiario dei prelevamenti oggetto di bonifico e, pertanto, oltre a non esserci piena corrispondenza tra la somma percepita e la somma prelevata sul conto societario, non vi era neppure certezza circa la persona che materialmente era andata a ritirare i contanti. Peraltro, il fatto che tali dazioni fossero state effettuate dalla madre, prelevandole da un conto corrente bancario intestato alla società nella sua qualità di legale rappresentante, portava inevitabilmente a ritenere che si trattava di versamenti effettuati nell’ambito dell'attività societaria e non a titolo personale da parte della [OSCURATO:PERSONA]. […]. Come ha rilevato la [OSCURATO:PERSONA], dagli accertamenti è emerso che tutte le somme risultano essere conseguenti a versamenti operati in contanti dalla ricorrente sui propri conti correnti, sui quali risultano indicati i versamenti di stipendi, anche se la variabilità degli stessi in misura anche rilevante, come per i mesi di novembre e dicembre, non trova adeguata spiegazione, tenendo conto della presenza anche della tredicesima mensilità. La giustificazione in relazione a tutte le somme è stata che costituissero liberalità da parte dei propri congiunti, identificati solo nella madre [OSCURATO:PERSONA] e nel compagno della stessa [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata operata alcuna indicazione nominativa di altri familiari. In realtà, in atti non è stata fornita prova di quanto affermato. Si osserva che pur se il più volte citato finanziamento dei soci alla [OSCURATO:PERSONA] era stato regolarmente deliberato dall’assemblea della società in anni precedenti e la restituzione ai soci era stata regolarmente effettuata tramite operazioni di conto corrente, ciò non dimostrava che proprio tali somme costituivano le liberalità erogate alla contribuente. Ciò in quanto: 1) la parte non aveva redditi sufficienti nel corso degli anni per poter corrispondere, a titolo di finanziamento soci, le somme successivamente (presumibilmente) restituite dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2) la contribuente non aveva esibito alcuna documentazione attestante il finanziamento soci e non ha consentito alcuna tracciabilità delle movimentazioni. 3) non era stato rispettato l’art. 2424 cc. in cui si prevede che i debiti verso soci per finanziamenti siano iscritti nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D3). 4) neppure è stata rispettata la norma che prevede che, nel caso di finanziamenti restituiti, che non generano passività, questi devono essere indicati nella nota integrativa. […]. Da ultimo, si aggiunga che le sentenze – passate in giudicato e favorevoli alla contribuente – relative ad altre annualità, poste a fondamento del gravame odierno, non rilevano perché riguardano altri periodi di imposta”. 4. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, cui resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata del giudizio. La contribuente depositava istanza di decisione, insistita con ampia memoria, anche in chiave di critica alla suddetta proposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza per carenza di motivazione o per motivazione apparente e violazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4. in relazione all’articolo 360, n. 4), c.p.c.”. 1.1. La CGT2 “ha totalmente omesso di dare conto delle argomentazioni e delle motivazioni sulla base delle quali ha ritenuto dimostrata la natura reddituale degli importi riconosciuti tassabili in relazione alle annualità contestate dove invece l’Appellante ha analiticamente dimostrato ed argomentato la natura non reddituale sin dal ricorso di primo grado”. 1.2. Come rilevato nella proposta di definizione anticipata, il motivo è manifestamente infondato, neppure sottraendosi, ulteriormente, a rilievi d’inammissibilità. 1.2.1. È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per verificare come la stessa esibisca una motivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, alla stregua di uno sviluppo logico argomentato e logicamente coerente, che supera di gran lunga il cd. minimo costituzionale (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014). Inammissibile, nella parte in cui (cfr. in part. p. 10 ss. del ricorso). 1.2.2. Fermo quanto precede, donde gli anticipati rilievi d’inammissibilità altresì affliggenti il motivo, questo, pur a misura che fosse inteso quale denunciata violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, non offre, viepiù “analitica” (Cass. n. 13236 del 2022, Cass. n. 25812 del 2021, Cass. n. 5788 del 2021), evidenza, mediante puntuale richiamo e riproduzione o trascrizione dei documenti versati nei fascicoli dei gradi di merito, delle riconciliazioni dei versamenti in contanti con le allegate provviste di cui lamenta la mancata considerazione da parte della CGT2, in guisa da documentalmente confutare il negativo accertamento in fatto sul punto compiuto concordemente da entrambi i giudici di merito (peraltro, per “n. 15 operazioni di versamento per complessivi Euro 2.600,00”, non è finanche addotta alcuna giustificazione, leggendosi a p. 11 ric. soltanto che esse “erano costituite da operazioni di modesto ammontare riconducibili a somme nella ordinaria disponibilità del proprio nucleo familiare”). 1.2.3. Talché è ben vero –come ricordato nel motivo – che all'analitico onere probatorio gravante sul contribuente corrisponde l'obbligo del giudice di merito di operare una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, dandone espressamente conto in sentenza (Cass. n. 13112 del 2020); verifica nell’effettuazione della quale detto giudice deve rifuggire da valutazioni di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stabilito dal legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale (Cass. n. 10480 del 2018: Cass. n. 21800 del 2017). 1.2.4. Tuttavia, nella specie, la CGT2 – proprio in adempimento dell’obbligo di verifica incombentele quale giudice di merito – ha partitamente passato al vaglio le due tipologie di riprese svolte in avviso (invece indistintamente trattate nel motivo). 1.2.5. Quanto agli importi riclassificati dall’Ufficio quali redditi di lavoro, la CGT2 ha rilevato che “la parte assumeva che si trattava di rimborsi spese collegati a pregressi rapporti di lavoro di cui però non era mai stata fornita alcuna prova mediante l’esibizione dei relativi contratti”. In sostanza, essa ha accertato la totale mancata esibizione, non sconfessata in ricorso, dei contratti documentanti i “pregressi rapporti di lavoro”, costituenti, per stessa allegazione della contribuente, titolo per il rimborso delle spese. 1.2.6. Quanto agli importi riclassificati quali redditi diversi, la CGT2 ha rilevato che la giustificazione addotta dalla contribuente (la quale la ribadisce ancora in ricorso) alla stregua “di ‘liberalità’ effettuate a suo favore da parte della madre”, ma per vero anche del compagno di costei (“La giustificazione in relazione a tutte le somme è stata che costituissero liberalità da parte dei propri congiunti, identificati solo nella madre [OSCURATO:PERSONA] e nel compagno della stessa [OSCURATO:PERSONA]”), su cui invece il ricorso tace, si infrange alla luce di una specifica disamina dei dati di fatto svolta, non già globalmente e men che meno genericamente, ma in riferimento ai singoli versamenti. Scrive infatti la CGT2 che gli “importi”, “seppur coincidenti come data, erano differenti; ancora, dalla documentazione prodotta relativa all’estratto conto bancario della società (presso la BNL) non appariva il beneficiario dei prelevamenti oggetto di bonifico e, pertanto, oltre a non esserci piena corrispondenza tra la somma percepita e la somma prelevata sul conto societario, non vi era neppure certezza circa la persona che materialmente era andata a ritirare i contanti. Peraltro, il fatto che tali dazioni fossero state effettuate dalla madre, prelevandole da un conto corrente bancario intestato alla società nella sua qualità di legale rappresentante, portava inevitabilmente a ritenere che si tratta[sse] di versamenti effettuati nell’ambito dell'attività societaria e non a titolo personale da parte della [OSCURATO:PERSONA]”. Di poi la medesima, ancor più chiaramente, soggiunge che, rispetto alla tesi difensiva, pur “se il più volte citato finanziamento dei soci alla [OSCURATO:PERSONA] era stato regolarmente deliberato dall’assemblea della società in anni precedenti e la restituzione ai soci era stata regolarmente effettuata tramite operazioni di conto corrente, ciò non dimostrava che proprio tali somme costituivano le liberalità erogate alla contribuente”, giacché, da un lato, “la parte”, ossia la madre della contribuente, “non aveva redditi sufficienti nel corso degli anni per poter corrispondere, a titolo di finanziamento soci, le somme successivamente (presumibilmente) restituite dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”; dall’altro, la contribuente di per sé non ha “esibito alcuna documentazione attestante il finanziamento soci e non ha consentito alcuna tracciabilità delle movimentazioni”; dall’altro lato ancora, neppure, a tutto voler concedere, i finanziamento erano stati iscritti allo stato patrimoniale e le restituzioni erano state indicate nella nota integrativa al bilancio. Talché, in definitiva, la CGT2 ha accertato, puntualmente ossequiando l’onere istruttorio e motivazionale che la giurisprudenza di legittimità configura a suo carico, che gli “importi”, necessariamente valutati “singulatim”, ancorché coincidenti per data, non lo erano per somme e, in aggiunta, ad espressa e puntigliosa confutazione della tesi difensiva, che la disamina del conto sociale non ha restituito alcuna evidenza del “beneficiario dei prelevamenti oggetto di bonifico”, fermo che, in ogni caso, i prelevamenti non potevano comunque imputarsi a restituzioni di un finanziamento della madre alla società per l’incapienza di costei e l’assenza di specifica documentazione al riguardo. Donde, unendo le due prospettive fattuali di cui si tratta, motivatamente, e perciò insindacabilmente nella presente sede di legittimità, ha essa ritenuto, con dovizia argomentativa e consequenzialità logica, non avere la contribuente offerto analitica prova della valenza non reddituale delle poste di conto che il motivo, in disattendimento dell’art. 32 DPR n. 600 del 1973. 2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e agli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 5) c.p.c., per vizio del ragionamento presuntivo, dal momento che il recupero a tassazione di alcuni degli importi versati sui conti correnti intestati alla ricorrente è stato ritenuto fondato nonostante la pluralità di elementi contrastanti offerti dalla parte (con particolare riguardo alle liberalità della di lei madre ed alla esistenza di redditi di locazione), sicché la semplice mancanza di corrispondenza tra date e importi dei prelevamenti rispetto ai versamenti non può costituire valida presunzione utile a fondare l'accertamento”. 2.1. “La Corte pronunciando la sentenza di rigetto non ha adeguatamente valutato la documentazione offerta dalla parte al fine di escludere la ripresa a tassazione di tutti gli importi relativi ai versamenti sui conti correnti intestati alla ricorrente e dettagliatamente specificati”. 2.2. Il motivo è inammissibile. 2.2.1. Incorre nella preclusione derivante dalla cd. doppia conforme di merito (attuale art. 360, comma 4, cod. proc civ., già art. 348-ter cod. proc. civ. Non rappresenta neppure graficamente l’omesso esame di alcun fatto propriamente storico e viepiù decisivo, ma semmai l’omessa condivisione delle tesi difensive. Sottopone a questa S.C. questioni prettamente meritali, in violazione di natura e limiti del giudizio di legittimità. Non paventa alcuna effettiva e concreta violazione delle norme sulla prova presuntiva, anelando, invece, ad una nuova e più favorevole, per la contribuente, valutazione del materiale istruttorio. 3. Prima di concludere, per scrupolo, par d’uopo rilevare che dagli atti contenuti nel fascicolo non emerge interferenza con la recente giurisprudenza della Corte EDU, in relazione anzitutto alla sentenza del 6 febbraio 2025 nel caso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. c. Italia, per le ragioni già chiarite da questa S.C. (cfr., tra varie, Cass. nn. 22249, 22261 e 22263 del 2025). Identicamente è a dirsi quanto alla sentenza della medesima Corte EDU deliberata l’11 dicembre 2025 e depositata l’8 gennaio 2026 nei casi Ferrieri e Bonassisa c. Italia, in tema di disciplina italiana sugli accessi ai conti correnti bancari rispetto alla tutela della vita privata ai sensi dell’art 8 Conv. EDU. Invero, nel presente grado di giudizio, non si verte dell’esercizio dei poteri discrezionali dell’A.F. rispetto all’accesso ai c.c. investigati. 4. In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioni consequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spese in ragione di complessivi euro 2.700 (di cui euro 1.800 a titolo di spese propriamente dette ed euro 900 a titolo di maggiorazione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito. La medesima deve essere altresì condannata a pagare la somma di euro 500 alla Cassa delle ammende. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 1.800,00, oltre spese prenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 900,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.