CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 24168/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIO3308 MARITATO, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1110/2021 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 24/11/2021 R.G.N. 579/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13974/2022Numero sezionale 3308/2026Numero di raccolta generale 24168/2026Dat a pubblicazione 28/07/20261.- L’INPS ha notificato in data 2 dicembre 2017 a MassimoColaianni un avviso di addebito con il quale ha intimato ilpagamento della somma di € 10.614,76 a titolo di contributi anno2012 dovuti in relazione al reddito eccedente il minimale.Il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Colaianni, ritenendo che in pendenza del giudizio tributario inordine ai redditi percepiti non potesse essere emesso l’avviso diaddebito.La Corte di appello di Lecce ha accolto l’appello dell’INPS,rigettando l’originaria domanda formulata in primo grado dalcontribuente.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] quattro censure.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.5.- Il ricorrente ha depositato memoria in data 10 giugno 2026nella quale ha dichiarato che in relazione alla pretesa oggettodell’avviso di addebito impugnato ha presentato domanda diadesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agentedella riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 231-236, della leggen. 197 del 2022, che la domanda è stata accolta e quantificata lasomma dovuta, di avere versato tale somma in quattro rate.Ha chiesto, ai sensi del comma 236 della norma citata, didichiarare estinto il presente giudizio.6.- All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.Numero registro generale 13974/2022RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 3308/2026Numero di raccolta generale 24168/20261.- Osserva preliminarmente il Collegio, che la parte ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in data 10giugno 2026 nella quale ha dichiarato, in relazione alla pretesaoggetto dell’avviso di addebito impugnato, di avere presentatodomanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidatiall’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 231-236,della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater); l’Ader haquantificato in € 2.086,50 la somma da pagare per la definizioneagevolata, con pagamento della prima rata entro il 31 ottobre2023; il pagamento della somma suddetta è avvenuto in quattrorate, con versamento della prima rata il 20 ottobre 2023.2.- L’art. 1, commi 231-236, della legge n. 197 del 2022prevede che «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti dellariscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essereestinti senza corrispondere le somme affidate all'agente dellariscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di moradi cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e lesomme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decretolegislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolodi aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale equelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedureesecutive e di notificazione della cartella di pagamento» (comma231). «Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuatoin unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 …» (comma 232). «Ildebitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà diprocedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità,Numero registro generale 13974/2022esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblicaN unmerol sezionale 3308/2026Numero di raccolta generale 24168/2026proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata inData pubblicazione 28/07/2026vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore scegliealtresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,entro il limite massimo previsto dal comma 232. Nelladichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventualependenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi eassume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more delpagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stessogiudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di unadelle parti» (commi 235 e 236).3.- Tanto premesso, alla fattispecie deve trovare applicazionel’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 (recante: «Norma diinterpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi aseguito di definizione agevolata»), introdotto dalla legge diconversione 30 luglio 2025, n. 108 (in G.U. 01/08/2025, n.177),che recita: «Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai solifini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresinella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui alcomma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 edi cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizzacon il versamento della prima o unica rata delle somme dovute eche l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietropresentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate -Numero registro generale 13974/2022Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenzaN,u mdearo sezionale 3308/2026Numero di raccolta generale 24168/2026parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stessoData pubblicazione 28/07/2026articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e dellacomunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241 , dellamedesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2,lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e delladocumentazione attestante il versamento della prima o unicarata». Il comma 2 dell’art. 12-bis dispone inoltre che «L'estinzionedel giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 dellalegge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia dellesentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso delprocesso e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restanodefinitivamente acquisite e non sono rimborsabili».4.- Come affermato da Cass. S.U. n. 5889/2026, la proceduradi definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 231 segg. l. 197/22(c.d. ‘rottamazione quater’) può essere esperita anche per debitidi natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidatiagli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno2022.5.- Deve ritenersi, alla luce della documentazione prodotta, lasussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzioned’ufficio del giudizio ex art. 12 bis cit. (cfr. Cass. nn. 25163/2025;33883/2025). In particolare, la parte ricorrente ha prodotto: a)domanda di adesione alla procedura di definizione agevolatapresentata all’AdER del 30 maggio 2023 relativa all’avviso diaddebito oggetto della presente controversia; b) la determinazionedelle somme dovute da parte della Agenzia delle entrateriscossione, con pagamento rateale di cui la prima da versarsientro il 31 ottobre 2023; c) la prova del pagamento della primarata in data 20 ottobre 2023 e delle restanti entro le date stabilite.Numero registro generale 13974/20226.- Per quanto concerne la disciplina delle spese di liteN,u mienro sezionale 3308/2026Numero di raccolta generale 24168/2026assenza di norme specifiche, deve trovare applicazione la regolaData pubblicazione 28/07/2026generale stabilita dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo laquale «Le spese del processo estinto stanno a carico delle partiche le hanno anticipate». Non vi è dunque luogo a pronunciaresulle spese processuali.7.- La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art.13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue allesole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero diinammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n.25485 del 2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Roma, deciso all’adunanza camerale del 9 luglio 2026La Presidente