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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2024

Cassazione n. 24546/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA Vista la sentenza n. 17439 del 2024, emessa dalla Corte di cassazione, Sezione Sesta, in data 01/02/2024, a seguito di ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Sanremo; Rilevato che con detta sentenza è stato disposto l'annullamento di quella pronunciata dal Tribunale di Imperia in data 06/07/2023; ritenuto che per mero errore materiale, rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., a seguito dell'annullamento è stato disposto rinvio alla Corte di appello di Genova anziché al Tribunale di Imperia, P. Q. M. Dispone correggersi l'errore materiale che figura nella motivazione e nel dispositivo della sentenza n. 17439 del 2024, pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione Sesta, in data 01/02/2024, nel senso che dove si legge «alla Corte di appello di Genova» deve leggersi «al Tribunale di Imperia».

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni conseguenti.

Così deciso il 19/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Vista la sentenza n. 17439 del 2024, emessa dalla Corte di cassazione, Sezione Sesta, in data 01/02/2024, a seguito di ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Sanremo; Rilevato che con detta sentenza è stato disposto l'annullamento di quella pronunciata dal Tribunale di Imperia in data 06/07/2023; ritenuto che per mero errore materiale, rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., a seguito dell'annullamento è stato disposto rinvio alla Corte di appello di Genova anziché al Tribunale di Imperia, P. Q. M. Dispone correggersi l'errore materiale che figura nella motivazione e nel dispositivo della sentenza n. 17439 del 2024, pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione Sesta, in data 01/02/2024, nel senso che dove si legge «alla Corte di appello di Genova» deve leggersi «al Tribunale di Imperia». Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni conseguenti. Così deciso il 19/0
Sentenza Cassazione n. 24546/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris