CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03754/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Perugia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha accolto l'istanza di ricusazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del giudice [OSCURATO:PERSONA], componente del collegio giudicante del Tribunale di Perugia davanti al quale il [OSCURATO:PERSONA] è imputato di truffa aggravata nel procedimento penale n. 2095/2016 in cui gli odierni ricorrenti sono costituiti come parti civili.YL La Corte, ritenendo tempestiva l'istanza, ha sottolineato, che i ricorrenti avevano promosso un giudizio civile nel quale era stato chiesto il sequestro conservativo dei beni della società di cui era amministratore e legale rappresentante l'imputato [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che tale vicenda giudiziaria, decisa in sede civile dal Tribunale del quale la dottoressa Lavanga faceva parte, aveva lo stesso presupposto della richiesta di sequestro oggetto del procedimento penale davanti al Tribunale di cui la stessa dottoressa Lavanga è componente, in guisa da costituire una precedente "valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto". 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte ottemperato a quanto disposto dall'art. 42, comma 2, cod. proc. pen. relativamente alla efficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità, per non avere la Corte ritenuto tardiva l'istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. per le ragioni esplicitate ai fgg. 5 e seguenti del ricorso, senza, peraltro, assumere le opportune informazioni sulla veridicità di quanto affermato dall'imputato a proposito del momento in cui aveva avuto conoscenza del fatto che il giudice ricusato faceva parte del collegio giudicante; 3) vizio di motivazione per avere la Corte omesso di dare spiegazione in ordine al fatto che la valutazione del giudice ricusato nel procedimento civile fosse inerente allo stesso fatto oggetto dell'accertamento penale, nonostante in sede civile non era stata adombrata alcuna questione in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri del reato di truffa contestato in sede penale. Si dà atto che nell'interesse dei ricorrenti è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.In ordine al primo motivo, deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui l'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, ai sensi dell'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci e contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia al riguardo, ricorso per cassazione nelle forme di cui all'art. 611 cod. proc. pen. (Sez. U., n, 37207 del 2020, Gerbino).plA Sotto questo primo profilo, l'ordinanza impugnata è viziata e deve essere annullata con rinvio perché nulla dispone in ordine alla efficacia degli atti compiuti medio tempore dal giudice ricusato, ex art. 42, comma 2, cod. proc. pen.. 2. Tuttavia, l'annullamento con rinvio va disposto, in primo luogo, in relazione al profilo che attiene alla valutazione della tardività della istanza di ricusazione, dal momento che vi è prova agli atti del fatto che il ricorrente fin dal 15 luglio del 2015, aveva firmato una memoria difensiva avverso il provvedimento emesso dal Tribunale civile del quale il giudice ricusato era componente. L'affermazione dell'ordinanza impugnata è meramente apodittica nella parte in cui afferma che tanto non avrebbe necessariamente comportato nell'indagato la effettiva conoscenza della partecipazione del giudice ricusato al procedimento civile. Andrà verificato dal giudice di merito in sede di rinvio - se del caso esercitando i poteri di cui all'art. 41, comma 3, cod. proc. pen. - anche quanto dedotto nella memoria delle parti civili ricorrenti ed allegato al ricorso, a proposito della conoscenza pregressa da parte dell'imputato della partecipazione del giudice ricusato al procedimento civile in ragione di altro atto processuale a lui noto (istanza del difensore delle parti civili di anticipazione di una udienza e notifica di tale atto, a firma del giudice ricusato, all'imputato). L'ulteriore motivo di ricorso rimane assorbito e delle ragioni a sostegno di esso dovrà farsene eventuale valutazione all'esito delle preliminari verifiche sulla tempestività dell'istanza di ricusazione. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 07.12.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]