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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26190/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/5/2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella sua qualità di amministratore della II [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel corso del 2012.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi.

Con il primo motivo deduce, sotto il profilo della violazione di legge, il malgoverno delle regole di valutazione della prova e di quella di giudizio in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale.

In proposito lamenta il ricorrente che la Corte non avrebbe dimostrato che i prelievi di cassa asseritamente ingiustificati abbiano effettivamente comportato il distacco di liquidità dal patrimonio della fallita e comunque rivendica l'impossibilità per l'imputato di fornire la prova dell'utilizzazione delle somme prelevate per il pagamento dei fornitori in ragione dello smarrimento, da addebitarsi agli organi fallimentari, di parte della contabilità ed in particolare delle fatture d'acquisto.

Con il secondo motivo, in relazione al medesimo capo della sentenza impugnata, vengono dedotti vizi di motivazione, denunziando l'omessa confutazione da parte della Corte territoriale delle doglianze articolate dalla difesa con il gravame di merito in relazione allo smarrimento della documentazione contabile e rilevando come i giudici del merito abbiano arbitrariamente circoscritto la portata di tali doglianze senza tenere conto delle risultanze in atti.

Immotivatamente, inoltre, la sentenza avrebbe ritenuto infondata la richiesta difensiva di derubricare il fatto nel meno grave reato di bancarotta preferenziale, senza considerare come sia stato lo stesso curatore ad ipotizzare che le somme prelevate siano state destinate al pagamento preferenziale dei creditori chirografari.

Vizi analoghi a quelli dedotti con il primo motivo vengono prospettati nel terzo motivo in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale.

In tal senso il ricorrente lamenta anzitutto l'inconferenza del riferimento operato dalla Corte al mancato deposito dei bilanci della società, non costituendo questi ultimi scritture contabili, nonché l'incompleta ricostruzione, sulla base delle già menzionate risultanze processuali, dell'effettiva dimensione del corredo contabile messo a disposizione degli organi fallimentari.

In secondo luogo deduce che erroneamente i giudici del merito avrebbero ricondotto il fatto contestato alla fattispecie di bancarotta documentale c.d. generale, mentre dall'imputazione si evincerebbe, invece, che oggetto dell'addebito è pacificamente quella c.d. specifica, per la cui integrazione è necessario il dolo specifico descritto nella prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall., sulla cui sussistenza alcuna motivazione sarebbe stata fornita dalla sentenza impugnata.

Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce vizi di motivazione in merito alla commisurazione delle pene accessorie fallimentari, la cui durata è stata senza alcuna giustificazione determinata in tre anni.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato negli esclusivi limiti di seguito esposti.

2. Inammissibile è innanzi tutto il primo motivo con cui viene dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404).

3. Il secondo motivo è invece infondato e per certi versi generico.

Oggetto della contestazione di bancarotta patrimoniale è l'ingiustificato e reiterato prelievo di liquidità dal conto bancario della società nel periodo intercorrente tra il 2007 ed il 2011.

La sentenza evidenzia poi come dalla documentazione bancaria acquisita dalla curatela risulti che tali prelievi siano avvenuti senza l'indicazione della causale e come non risulti in altro modo quale sia stata l'utilizzazione delle somme prelevate per il mancato rinvenimento dei libri contabili relativi al summenzionato periodo ovvero di altra documentazione idonea a comprovarla e non avendo l'imputato giustificato agli organi fallimentari la destinazione di tali somme.

Anzitutto è dunque manifestamente infondata, per non dire incomprensibile, l'obiezione per cui non sarebbe stata effettivamente accertata la "uscita" dal patrimonio sociale del danaro prelevato.

Quanto invece all'impossibilità per l'imputato di comprovare la sua destinazione a scopi sociali a causa del presunto smarrimento di parte dei documenti contabili prevenuti alla curatela, va rilevato che - contrariamente a quanto eccepito - la Corte ha escluso che vi sia stata qualsivoglia "confusione" nel subentro del nuovo curatore a quello originario, nel frattempo deceduto e che dunque era onere del ricorrente, pena l'aspecificità del motivo, precisare da quale risultanza processuale, eventualmente trascurata dalla Corte, risulterebbe effettivamente l'eccepito "smarrimento".

Onere non assolto con il ricorso, che si è limitato assertivamente ad affermare che il nuovo curatore non avrebbe rinvenuto la documentazione evocata.

Non di meno anche dall'elenco della documentazione che il ricorrente assume essere stata smarrita, risulta che la stessa consisterebbe in quella relativa al mero assolvimento dell'obbligo di bollatura, in un registro di prima nota relativo all'anno 2006 e in non meglio precisati documenti relativi agli esercizi del 2009 e del 2010.

Non vi è dunque traccia in tale elenco - né il ricorrente ha saputo evidenziarla - della consegna o del reperimento di documenti idonei a comprovare eventualmente la destinazione delle somme prelevate al pagamento di fatture o in genere di debiti sociali.

Ed è particolarmente significativo come l'unica documentazione mancante è proprio quella relativa alla gestione dell'imputato, circostanza che dunque i giudici di merito hanno logicamente valorizzato ai fini del riconoscimento della natura distrattiva dei prelievi, a maggior ragione non risultando che l'imputato, anche qualora non fosse stato in grado di fornire il dettaglio delle relative operazioni, mai ha giustificato gli stessi con gli organi fallimentari affermando di aver impiegato le risorse per finalità compatibili con la gestione della fallita.

Del tutto irrilevante è poi che il curatore abbia ipotizzato l'eventuale utilizzo delle somme per effettuare pagamenti preferenziali, trattandosi per l'appunti di mera ipotesi legittimamente disattesa dalla Corte per il difetto di alcun elemento fattuale idoneo a sostenerla.

4. Il terzo motivo è parimenti infondato.

Se effettivamente, come eccepito, l'assenza dei bilanci non rileva di per sé ai fini dell'integrazione della bancarotta documentale, deve rilevarsi come la Corte abbia ritenuto sussistente il reato a causa dell'incompleta tenuta del libro giornale e dei registri IVA per il periodo successivo al 31 dicembre 2005, rimanendo dunque irrilevante il riferimento compiuto dalla sentenza al mancato deposito dei suddetti bilanci.

La condotta contestata e ritenuta è, dunque, quella di incompleta scritturazione dei suddetti libri e registri con le modalità indicate nell'ultima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. e non già quella di omessa istituzione, distruzione od occultamento dei citati libri e registri.

Condotta che indubitabilmente integra la fattispecie di bancarotta documentale c.d. generale e richiede, per la sussistenza del reato il mero dolo generico rimanendo dunque inconferente l'accenno compiuto dalla sentenza al mancato deposito dei bilanci.

Nel resto il motivo in esame ribadisce l'argomento relativo all'asserito smarrimento di una parte della documentazione contabile, la cui infondatezza è già stata illustrata al punto precedente.5.

E' invece fondato il quarto motivo.

Pur provvedendo a rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari in accordo con declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 216 ultimo comma legge fall. ad opera di Corte Cost. n. 222 del 2018, la Corte territoriale ha indicato quale unico parametro di commisurazione quello della "equità" del tutto incompatibile con i principi dettati dalle Sezioni Unite per cui, invece, tale durata deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. (Sez.

U, Sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).

E l'illegittimità della giustificazione adottata dai giudici del merito è tanto più rilevante in quanto la durata pena accessoria è stata fissata in misura eccedente a quella della pena principale, decisione che a maggior ragione richiedeva di essere argomentata facendo riferimento ai criteri indicati dal citato art. 133 c.p.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul pun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/5/2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella sua qualità di amministratore della II [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel corso del 2012. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo motivo deduce, sotto il profilo della violazione di legge, il malgoverno delle regole di valutazione della prova e di quella di giudizio in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale. In proposito lamenta il ricorrente che la Corte non avrebbe dimostrato che i prelievi di cassa asseritamente ingiustificati abbiano effettivamente comportato il distacco di liquidità dal patrimonio della fallita e comunque rivendica l'impossibilità per l'imputato di fornire la prova dell'utilizzazione delle somme prelevate per il pagamento dei fornitori in ragione dello smarrimento, da addebitarsi agli organi fallimentari, di parte della contabilità ed in particolare delle fatture d'acquisto. Con il secondo motivo, in relazione al medesimo capo della sentenza impugnata, vengono dedotti vizi di motivazione, denunziando l'omessa confutazione da parte della Corte territoriale delle doglianze articolate dalla difesa con il gravame di merito in relazione allo smarrimento della documentazione contabile e rilevando come i giudici del merito abbiano arbitrariamente circoscritto la portata di tali doglianze senza tenere conto delle risultanze in atti. Immotivatamente, inoltre, la sentenza avrebbe ritenuto infondata la richiesta difensiva di derubricare il fatto nel meno grave reato di bancarotta preferenziale, senza considerare come sia stato lo stesso curatore ad ipotizzare che le somme prelevate siano state destinate al pagamento preferenziale dei creditori chirografari. Vizi analoghi a quelli dedotti con il primo motivo vengono prospettati nel terzo motivo in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale. In tal senso il ricorrente lamenta anzitutto l'inconferenza del riferimento operato dalla Corte al mancato deposito dei bilanci della società, non costituendo questi ultimi scritture contabili, nonché l'incompleta ricostruzione, sulla base delle già menzionate risultanze processuali, dell'effettiva dimensione del corredo contabile messo a disposizione degli organi fallimentari. In secondo luogo deduce che erroneamente i giudici del merito avrebbero ricondotto il fatto contestato alla fattispecie di bancarotta documentale c.d. generale, mentre dall'imputazione si evincerebbe, invece, che oggetto dell'addebito è pacificamente quella c.d. specifica, per la cui integrazione è necessario il dolo specifico descritto nella prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall., sulla cui sussistenza alcuna motivazione sarebbe stata fornita dalla sentenza impugnata. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce vizi di motivazione in merito alla commisurazione delle pene accessorie fallimentari, la cui durata è stata senza alcuna giustificazione determinata in tre anni.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato negli esclusivi limiti di seguito esposti. 2. Inammissibile è innanzi tutto il primo motivo con cui viene dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 3. Il secondo motivo è invece infondato e per certi versi generico. Oggetto della contestazione di bancarotta patrimoniale è l'ingiustificato e reiterato prelievo di liquidità dal conto bancario della società nel periodo intercorrente tra il 2007 ed il 2011. La sentenza evidenzia poi come dalla documentazione bancaria acquisita dalla curatela risulti che tali prelievi siano avvenuti senza l'indicazione della causale e come non risulti in altro modo quale sia stata l'utilizzazione delle somme prelevate per il mancato rinvenimento dei libri contabili relativi al summenzionato periodo ovvero di altra documentazione idonea a comprovarla e non avendo l'imputato giustificato agli organi fallimentari la destinazione di tali somme. Anzitutto è dunque manifestamente infondata, per non dire incomprensibile, l'obiezione per cui non sarebbe stata effettivamente accertata la "uscita" dal patrimonio sociale del danaro prelevato. Quanto invece all'impossibilità per l'imputato di comprovare la sua destinazione a scopi sociali a causa del presunto smarrimento di parte dei documenti contabili prevenuti alla curatela, va rilevato che - contrariamente a quanto eccepito - la Corte ha escluso che vi sia stata qualsivoglia "confusione" nel subentro del nuovo curatore a quello originario, nel frattempo deceduto e che dunque era onere del ricorrente, pena l'aspecificità del motivo, precisare da quale risultanza processuale, eventualmente trascurata dalla Corte, risulterebbe effettivamente l'eccepito "smarrimento". Onere non assolto con il ricorso, che si è limitato assertivamente ad affermare che il nuovo curatore non avrebbe rinvenuto la documentazione evocata. Non di meno anche dall'elenco della documentazione che il ricorrente assume essere stata smarrita, risulta che la stessa consisterebbe in quella relativa al mero assolvimento dell'obbligo di bollatura, in un registro di prima nota relativo all'anno 2006 e in non meglio precisati documenti relativi agli esercizi del 2009 e del 2010. Non vi è dunque traccia in tale elenco - né il ricorrente ha saputo evidenziarla - della consegna o del reperimento di documenti idonei a comprovare eventualmente la destinazione delle somme prelevate al pagamento di fatture o in genere di debiti sociali. Ed è particolarmente significativo come l'unica documentazione mancante è proprio quella relativa alla gestione dell'imputato, circostanza che dunque i giudici di merito hanno logicamente valorizzato ai fini del riconoscimento della natura distrattiva dei prelievi, a maggior ragione non risultando che l'imputato, anche qualora non fosse stato in grado di fornire il dettaglio delle relative operazioni, mai ha giustificato gli stessi con gli organi fallimentari affermando di aver impiegato le risorse per finalità compatibili con la gestione della fallita. Del tutto irrilevante è poi che il curatore abbia ipotizzato l'eventuale utilizzo delle somme per effettuare pagamenti preferenziali, trattandosi per l'appunti di mera ipotesi legittimamente disattesa dalla Corte per il difetto di alcun elemento fattuale idoneo a sostenerla. 4. Il terzo motivo è parimenti infondato. Se effettivamente, come eccepito, l'assenza dei bilanci non rileva di per sé ai fini dell'integrazione della bancarotta documentale, deve rilevarsi come la Corte abbia ritenuto sussistente il reato a causa dell'incompleta tenuta del libro giornale e dei registri IVA per il periodo successivo al 31 dicembre 2005, rimanendo dunque irrilevante il riferimento compiuto dalla sentenza al mancato deposito dei suddetti bilanci. La condotta contestata e ritenuta è, dunque, quella di incompleta scritturazione dei suddetti libri e registri con le modalità indicate nell'ultima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. e non già quella di omessa istituzione, distruzione od occultamento dei citati libri e registri. Condotta che indubitabilmente integra la fattispecie di bancarotta documentale c.d. generale e richiede, per la sussistenza del reato il mero dolo generico rimanendo dunque inconferente l'accenno compiuto dalla sentenza al mancato deposito dei bilanci. Nel resto il motivo in esame ribadisce l'argomento relativo all'asserito smarrimento di una parte della documentazione contabile, la cui infondatezza è già stata illustrata al punto precedente.5. E' invece fondato il quarto motivo. Pur provvedendo a rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari in accordo con declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 216 ultimo comma legge fall. ad opera di Corte Cost. n. 222 del 2018, la Corte territoriale ha indicato quale unico parametro di commisurazione quello della "equità" del tutto incompatibile con i principi dettati dalle Sezioni Unite per cui, invece, tale durata deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. (Sez. U, Sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). E l'illegittimità della giustificazione adottata dai giudici del merito è tanto più rilevante in quanto la durata pena accessoria è stata fissata in misura eccedente a quella della pena principale, decisione che a maggior ragione richiedeva di essere argomentata facendo riferimento ai criteri indicati dal citato art. 133 c.p. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul pun
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