CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1965
Cassazione n. 29927/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1965 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 9852/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica e coerente con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo congruo ed adeguato il trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigli4rd eìsore Il Prsif1ente