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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05521/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 35594/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale del 15 marzo 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, commessi in Bari il 28/09/2019.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circo- stanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. in termini di prevalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Chiede pertanto l'annullamento sul punto della sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.

Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu- gnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'im- pugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì censurando il trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motiva- zione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Ed invero, la Corte territoriale ha dato atto di ritenere corretto il riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla conte- stata aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, valorizzando, nel complessivo giudizio sulla gravità del reato di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., il disvalore della più grave violazione di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, insito nell'elevatissimo grado di purezza della co- caina e nella "vastità della platea di assuntori destinati ad essere soddisfatti".

La sentenza impugnata è dunque conforme al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di compa- razione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sl'iggono al sindacato di leoittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motiva- N. 35594/2025 R.G. zione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equiva- lenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).

Inoltre, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la san- zione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque supe- riore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 1:33 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243- 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258:356 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Ser- ratore, Rv. 256197-01),

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi asser za di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent, n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 35594/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale del 15 marzo 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, commessi in Bari il 28/09/2019. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circo- stanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. in termini di prevalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Chiede pertanto l'annullamento sul punto della sentenza impugnata. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu- gnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'im- pugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì censurando il trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motiva- zione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ed invero, la Corte territoriale ha dato atto di ritenere corretto il riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla conte- stata aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, valorizzando, nel complessivo giudizio sulla gravità del reato di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., il disvalore della più grave violazione di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, insito nell'elevatissimo grado di purezza della co- caina e nella "vastità della platea di assuntori destinati ad essere soddisfatti". La sentenza impugnata è dunque conforme al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di compa- razione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sl'iggono al sindacato di leoittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motiva- N. 35594/2025 R.G. zione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equiva- lenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Inoltre, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la san- zione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque supe- riore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 1:33 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243- 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258:356 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Ser- ratore, Rv. 256197-01), 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi asser za di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent, n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca
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