CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 31995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5855 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speci a le in calce al ricorso per cassazione dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – econtro ACQUAROEmanuele; - intimato – Oggetto: presunzioni– onereprobatorio, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian. 2 512 / 0 4 / 22 depositata in data 10 / 0 8 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l’Agenzia delle Entrate sottoponeva ad accertamento la società [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di recuperare a tassazione ex art. 109 TUIR i costi dedotti per euro 27.550,00 considerando inesistenti alcuni rapporti commerciali ed emetteva l’ avviso di accertamento nr. TDY02T301592/2016mediante il quale si contestava un maggior reddito diimpresa di euro 27.550,00, stante l’illegittima detrazione dei costi per servizipubblicitari presente nella dichiarazione reddituale della Società per tale specificato ammontare, che veniva così recuperato a tassazione; -contestualmente anche il [OSCURATO:PERSONA] riceveva la notifica dell’avviso di accertamento TDY01T301594/20168 al fine di contestargli,quale socio di maggioranza dell’[OSCURATO:PERSONA] e per effetto dell’accertamento condotto contro la sua Società, un maggior redditonon dichiarato di euro 16.503,00 ; - tali atti erano impugnati di fronte alla CTP, la quale ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] ex art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992 ; perfezionata detta integrazione,costui non si costituiva in giudizio; -all’esito del giudizio di merito, la CTP annullava gli atti impugnati; -appellava l’Ufficio; -con la pronuncia gravata la CTR ha accolto l’impugnazione; - ricorrono a questa [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi; resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; rimane intimatoEmanuele Acquaro; Consideratoche: - il primo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 39 comma I lett.d) del d.P. R nr. 600 del 73 e dell’art. 54 comma II del d.P.R. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 n.633 del 1972, denunciandosi l’evidente carenza probatoria delle difese dell’Ufficio, che mai nel corso del giudizio è stata in grado di rispettare il proprio onere probatorio, di fornire al giudizio le presunzioni gravi, precise e concordanti richieste dalle dette norme al fine di legittimare gli adottati accertamenti, di comprovare concretamente l’inesistenza delle operazioni commercialianalizzate e la consapevolezza della frode fiscale; - il motivo è i nfondato ; - invero, la CTR ha accertato come “ la società appellata, a dimostrazionedelle spese effettivamente sostenute, ha prodotto le copie delle fatture d’acquisto e dei volantini, foto e biglietti da visitacontenenti la pubblicità della ditta; il materiale pubblicitario esibito non giustifica ì rilevanti importi sostenuti. Null’altro documento probatorio, che dimostri il pagamento delle fatture, (librogiornale, estratti conto bancari, assegni/bonifici ecc.) è stato prodotto. La mancanza assoluta di tracciabilità dei pagamenti alimenta l’incertezza sull’effettiva dell’operazione”. Tale affermazione in fatto si rivela del tutto corretta in diritto, dal momento che (tra molte pronunce si veda per tutte Cass. Sez.5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021 ) una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delleoperazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamentoadoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Nel presentecaso, i contribuenti non hanno dato prova della effettività deipagamenti, come ha accertato il giudice di secondo grado; a fronte degli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio, quali l’ammontare asseritamente versato a fronte dei modesti servizi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 pubblicitari asseritamente prestati, era invero onere dei contribuenti dar prova, anche presuntiva, dell’effettività di dette prestazioni. Prova che, secondo il giudice del fatto, nel presente casonon è stata fornita; - il secondo motivo denuncia la v iolazione dell’art . 112 c.p.c. e dell’art. 19 del D. Lgs. nr. 546 del 1992 per avere la CTR, decidendo sulla vertenza avente ad oggetto gli accertamenti emessi contro le p arti r icorrenti per il solo anno 2011, altresì statuito in ordine all’attività accertativa riguardante diversi esercizi ed altra annualità fiscale. Così operando lo stesso Giudicante ha leso il fondamentale p rincipio della a utonomia fiscaledei singoli esercizi annuali, nonché la natura impugnatoria delprocesso tributario; - anche detto motivo non trova accoglimento, in quanto inammissibile; - invero, la CTR non ha statuito al di là del perimetro consentitole, in quanto il riferimento all’altra annualità viene in motivazione espressounicamente ad abundantiam , in questi termini: “ vi è da aggiungereche per l’anno 2012, (del tutto simile all’accertamento 2011),questa [OSCURATO:PERSONA] con la Sentenza n.2533/2020 ha rigettato gli appelli di parte ritenendoli infondati nelmerito sostenendo che l’Ufficio aveva dato prova della fittizietà delleoperazioni oggetto delle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e di conseguenza dell’indebita deduzione dei costi anche per l’assenza di prova del reale svolgimento delle operazioni pubblicitarie commissionate alla [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti”. In concreto, quindi, il giudice dell’appello ha richiamato l’esito dell’altro giudizio avente per oggetto l’anno 2012 unicamente al finedi meglio illustrare le ragioni poste a base del decidere, senza però perdere di vista l’oggetto del processo in parola, né gli elementiprobatori, le circostanze di fatto e le argomentazioni in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 dirittoposte da un lato a base degli atti impugnati, dall’altro alla basedei ricorsi dei contribuenti” ; - tali affermazioni sono volte unicamente a meglio illustrare la motivazione,arricchendola in via esemplificativa del confronto tra l’esitodel giudizio trattato e l’esito di altro giudizio tra le medesime partiper fatti analoghi, e non costituiscono quindi ratio decidendi della pronuncia impugnata, con ciò sottraendosi alla censura propostacon il motivo in parola; - come è noto, l’argomentazione svolta ad abundantiam non spiega alcunainfluenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022 ; Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018 ; Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 30354 del 18/12/2017 ) ; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiche liquida in euro 2 . 4 0 0 ,00 per compensi, oltre a lle spese prenotatea debit o. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà a