Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:434
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑119/05
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
contro
[OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)
«Aiuti di Stato — CECA — Industria siderurgica — Aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune — Recupero — Autorità di cosa giudicata della sentenza di un organo giurisdizionale nazionale»
Massime della sentenza
1.
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Rinvio per interpretazione vertente su norme connesse al Trattato CECA
proposto dopo la scadenza di quest’ultimo — Inclusione
(Trattato CECA, art. 41; art. 234 CE)
2.
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale
(Art. 234 CE)
3.
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche
poste in un contesto che esclude una soluzione utile
(Art. 234 CE)
4.
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Interpretazione
[Trattato CECA, art. 4, lett. c); artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE; decisione generale n. 3484/85, artt. 1 e 6]
5.
Questioni pregiudiziali — Sindacato di validità — Accertamento dell’invalidità — Incompetenza dei giudici nazionali
(Trattato CECA, art. 41; art. 234 CE)
6.
Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune
e ne dispone la restituzione
(Artt. 88, n. 2, CE e 230, commi secondo e quinto, CE)
7.
Diritto comunitario — Effetto diretto — Primato — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dispone il recupero di un aiuto
(Artt. 10 CE e 88, n. 2, CE)
1.
La Corte resta competente a pronunciarsi su questioni pregiudiziali relative all’interpretazione e all’applicazione del Trattato
CECA, nonché degli atti emanati sulla scorta di quest’ultimo, anche qualora tali questioni le siano sottoposte dopo la scadenza
del Trattato CECA. Benché, in tali circostanze, non venga più fatta applicazione dell’art. 41 del Trattato CECA per conferire
una competenza alla Corte, sarebbe contrario allo scopo e alla coerenza sistematica dei Trattati nonché incompatibile con
la continuità dell’ordinamento giuridico comunitario che la Corte non fosse abilitata a garantire l’uniforme interpretazione
delle norme connesse al Trattato CECA che continuano a produrre effetti anche dopo la scadenza di quest’ultimo.
(v. punto 41)
2.
Nell’ambito di un procedimento ex art. 234 CE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte,
ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. Parimenti, spetta esclusivamente al giudice
nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale,
valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere
in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le
questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi.
(v. punto 43)
3.
In ipotesi eccezionali, la Corte può esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la
propria competenza. Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo
qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con la realtà
o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli
elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte.
(v. punto 44)
4.
In materia di aiuti di Stato, ai giudici nazionali possono essere sottoposte controversie nelle quali essi sono tenuti ad
interpretare e ad applicare la nozione di aiuto di cui all’art. 87, n. 1, CE, segnatamente al fine di valutare se un provvedimento
statale, adottato senza seguire il procedimento di controllo preventivo di cui all’art. 88, n. 3, CE, debba o meno esservi
soggetto. Analogamente, al fine di poter determinare se una misura statale attuata senza tener conto della procedura di esame
preliminare prevista dall’art. 6 della decisione generale n. 3484/85, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della
siderurgia, dovesse esservi o meno assoggettata, un giudice nazionale può essere indotto a interpretare la nozione di aiuto
di cui all’art. 4, lett. c), del Trattato CECA e all’art. 1 della detta decisione generale.
Per contro, i giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato
comune. Infatti la valutazione della compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra
nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che opera sotto il controllo del giudice comunitario.
(v. punti 50‑52, 62)
5.
Sebbene in linea di principio i giudici nazionali possano trovarsi ad esaminare la validità di un atto comunitario, non sono
però competenti a dichiarare essi stessi l’invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie. La Corte è quindi la sola
competente a dichiarare l’invalidità di un atto comunitario. Del resto, tale competenza esclusiva risultava altresì esplicitamente
dall’art. 41 del Trattato CECA.
(v. punto 53)
6.
Una decisione adottata dalle istituzioni comunitarie che non sia stata impugnata dal destinatario entro il termine stabilito
dall’art. 230, quinto comma, CE diviene definitiva nei suoi confronti.
Al riguardo, è esclusa la possibilità per il beneficiario di un aiuto di Stato oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
direttamente indirizzata soltanto allo Stato membro in cui era residente questo beneficiario, il quale avrebbe potuto senza
alcun dubbio impugnare tale decisione e ha lasciato decorrere il termine perentorio all’uopo prescritto dall’art. 230, quinto
comma, CE, di contestare utilmente la legittimità della decisione dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso proposto
avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di tale decisione. Gli stessi principi si applicano necessariamente,
mutatis mutandis, nell’ambito d’applicazione del Trattato CECA.
(v. punti 54‑55)
7.
Spetta ai giudici nazionali interpretare le disposizioni del diritto nazionale quanto più possibile in modo da consentirne
un’applicazione che contribuisca all’attuazione del diritto comunitario.
Al riguardo, un giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme di diritto comunitario
ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi
disposizione contrastante della legislazione nazionale.
Di conseguenza, il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale volta a sancire il
principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di
un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata
con decisione della [OSCURATO:PERSONA] divenuta definitiva.
(v. punti 60‑63 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
18 luglio 2007 (
*
)
«Aiuti di Stato – CECA – Industria siderurgica – Aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune – Recupero – Autorità di cosa giudicata della sentenza di un organo giurisdizionale nazionale»
Nel procedimento C‑119/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Consiglio di Stato
con ordinanza 22 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2005, nella causa
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
contro
[OSCURATO:SOCIETA],
già [OSCURATO:SOCIETA],
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts, presidenti di sezione,
dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann (relatore), J. Makarczyk, G. Arestis,
A. [OSCURATO:PERSONA], M. Ilešič e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 giugno 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], inizialmente dall’avv. F. Lemme, successivamente dagli avv.ti G. Lemme
e A. Anselmo;
– per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra H.G. Sevenster, dal sig. M. de Grave e dalla sig.ra C. ten Dam, in qualità di
agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. V. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sui principi di diritto comunitario applicabili alla revoca di un atto nazionale
di concessione di aiuti di Stato incompatibili con il diritto comunitario, adottato in applicazione di una pronuncia giurisdizionale
nazionale che ha acquistato autorità di cosa giudicata.
2
Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di un ricorso proposto dalla società di diritto italiano [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA], successivamente [OSCURATO:SOCIETA], in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]») contro la decisione del Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato (in prosieguo: il «MICA») che ha disposto il recupero di un aiuto di Stato. Il MICA è subentrato
ad altri enti in precedenza incaricati della gestione degli aiuti di Stato nella regione del Mezzogiorno (in prosieguo, collettivamente:
le «autorità competenti»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
L’art. 4, lett. c), del Trattato CECA vieta le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati membri, in qualunque forma, nei
settori industriali del carbone e dell’acciaio.
4
A partire dal 1980, a fronte di una crisi sempre più acuta e generalizzata del settore siderurgico in Europa, è stata adottata,
in base all’art. 95, primo e secondo comma, del Trattato CECA, una serie di misure in deroga a tale divieto assoluto e incondizionato.
5
In particolare, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 agosto 1981, n. 2320/81/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore
dell’industria siderurgica (GU L 228, pag. 14; in prosieguo: il «secondo codice»), ha adottato un secondo codice degli aiuti
di Stato alla siderurgia. Scopo del detto codice era di permettere la concessione di aiuti per il risanamento delle imprese
siderurgiche e la riduzione delle loro capacità produttive al livello della domanda prevedibile, disponendo nel contempo la
soppressione graduale di tali aiuti entro scadenze prefissate, sia per quanto riguarda la loro notifica alla [OSCURATO:PERSONA] (30
settembre 1982) e loro autorizzazione (1° luglio 1983) che per la loro erogazione (31 dicembre 1984). Tali termini sono stati
prorogati, per quanto riguarda la notifica, al 31 maggio 1985, per quanto riguarda l’autorizzazione, al 1º agosto 1985, e,
per quanto riguarda il versamento, al 31 dicembre 1985, mediante la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 aprile 1985, n. 1018/85/CECA,
che modifica la decisione 2320/81 (GU L 110, pag. 5).
6
Il secondo codice prevedeva una procedura obbligatoria di approvazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di tutti gli aiuti progettati.
In particolare, il suo art. 8, n. 1, così disponeva:
«[OSCURATO:PERSONA] sono comunicati in tempo utile perché presenti le sue osservazioni i progetti intesi ad istituire o modificare
aiuti (…). Lo Stato membro interessato può dare attuazione alle misure prospettate soltanto previa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA]
e conformandosi alle condizioni da essa stabilite».
7
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1985, n. 3484/85/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia
(GU L 340, pag. 1; in prosieguo: il «terzo codice»), ha sostituito il secondo codice e ha istituito un terzo codice degli
aiuti alla siderurgia per consentire una nuova deroga, più limitata, dal 1º gennaio 1986 al 31 dicembre 1988, al divieto previsto
all’art. 4, lett. c), del Trattato CECA.
8
Ai sensi dell’art. 3 del terzo codice, la [OSCURATO:PERSONA] poteva, in particolare, autorizzare aiuti generali a favore dell’adattamento
degli impianti alle nuove disposizioni di legge in materia di tutela dell’ambiente. L’ammontare degli aiuti concessi non poteva
superare il 15% in equivalente sovvenzione netto delle spese d’investimento.
9
L’art. 1, n. 3, del terzo codice precisava che gli aiuti potevano essere concessi soltanto in conformità delle procedure dell’art. 6
e non potevano dar luogo a pagamenti posteriori al 31 dicembre 1988.
10
L’art. 6, nn. 1, 2 e 4, del terzo codice era formulato nei termini seguenti:
«1. [OSCURATO:PERSONA] sono comunicati, in tempo utile affinché possa pronunciarsi al riguardo, i progetti intesi ad istituire o
a modificare aiuti (…). Essa è informata nello stesso modo dei progetti intesi ad applicare al settore siderurgico regimi
di aiuti sui quali essa si è già pronunciata sulla base delle disposizioni del trattato CEE. Le notifiche dei progetti di
aiuto di cui al presente articolo devono essere effettuate entro il 30 giugno 1988.
2. [OSCURATO:PERSONA] sono comunicati in tempo utile affinché possa pronunciarsi al riguardo, e al più tardi entro il 30 giugno
1988, tutti i progetti di intervento finanziario (assunzioni di partecipazioni, conferimenti di capitale o misure simili)
da parte di Stati membri, enti territoriali o organismi che utilizzano a tal fine risorse pubbliche, a favore di imprese siderurgiche.
[OSCURATO:PERSONA] accerta se questi interventi contengono elementi di aiuto (…) ed eventualmente ne valuta la compatibilità con
le disposizioni degli articoli da 2 a 5 della presente decisione.
(…)
4. Se, dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che un aiuto non è compatibile
con le disposizioni della presente decisione, essa informa lo Stato membro interessato della propria decisione. [OSCURATO:PERSONA]
decide al più tardi entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie per potersi pronunciare sull’aiuto in questione.
Qualora uno Stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell’articolo 88 del trattato CECA.
Lo Stato membro interessato non può dar esecuzione alle misure progettate di cui ai paragrafi 1 e 2 se non previa approvazione
della [OSCURATO:PERSONA] e conformandosi alle condizioni da essa stabilite».
11
Il terzo codice è stato sostituito, a partire dal 1º gennaio1989 e fino al 31 dicembre 1991, da un quarto codice, istituito
con la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1º febbraio 1989, n. 322/89/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della
siderurgia (GU L 38, pag. 8), che riproduceva segnatamente l’art. 3 del terzo codice.
12
Dopo la scadenza del Trattato CECA, il 23 luglio 2002, anche agli aiuti di Stato nel settore siderurgico si applica il regime
previsto dal Trattato CE .
La normativa nazionale
13
La legge 2 maggio 1976, n. 183, sulla disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (GURI n. 121 dell’8 maggio
1976; in prosieguo: la «legge n. 183/1976») prevedeva, in particolare, la possibilità di concedere agevolazioni finanziarie
sia in conto capitale sino al 30% dell’importo degli investimenti, che in conto interessi, per la realizzazione di iniziative
industriali nel Mezzogiorno.
14
L’art. 2909 del codice civile italiano, intitolato «Cosa giudicata», dispone quanto segue:
«L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi
causa».
15
Stando al giudice a quo, questa disposizione copre il dedotto e il deducibile.
16
A livello processuale, essa preclude nuovi processi relativamente a controversie sulle quali un altro organo giurisdizionale
si sia già pronunciato in via definitiva.
La causa principale e le questioni pregiudiziali
La domanda di aiuti della [OSCURATO:SOCIETA]
17
Il 6 novembre 1985, la [OSCURATO:SOCIETA] presentava alle autorità competenti una domanda di agevolazioni finanziarie, ai sensi della
legge n. 183/1976, per l’ammodernamento di taluni impianti siderurgici. A fronte di un investimento complessivo di ITL 2 550
milioni, la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva la concessione di un contributo in conto capitale di ITL 765 milioni (ovvero il 30% della spesa)
e di un contributo in conto interessi su un finanziamento di ITL 1 020 milioni. L’istituto di credito incaricato di istruire
la domanda di finanziamento prevedeva un prestito della somma richiesta per una durata di dieci anni al tasso d’interesse
agevolato del 4,25%.
18
Con lettera del 20 aprile 1988, le autorità competenti notificavano alla [OSCURATO:PERSONA] il progetto di aiuto a favore della [OSCURATO:SOCIETA],
a norma dell’art. 6, n. l, del terzo codice. Secondo la notifica, tale aiuto riguardava un investimento volto al miglioramento
della tutela ambientale. Il valore del contributo in conto interessi sul prestito di ITL 1 020 milioni veniva indicato in
ITL 367 milioni.
19
Con lettera del 22 giugno 1988, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva informazioni integrative sulla natura dell’investimento sovvenzionato
nonché le condizioni esatte (tasso, durata) del prestito richiesto. La lettera invitava inoltre le autorità competenti a indicare
se gli aiuti erano concessi in applicazione di un regime generale a favore della tutela dell’ambiente per agevolare l’adattamento
degli impianti a eventuali nuove norme in materia, specificando le norme di cui si trattava. A tale lettera le autorità competenti
non davano risposta.
20
Il 16 novembre 1988, all’approssimarsi della scadenza del termine fissato al 31 dicembre di quello stesso anno dal terzo codice
per l’erogazione degli aiuti, le autorità competenti decidevano di accordare provvisoriamente alla [OSCURATO:SOCIETA] un contributo
in conto capitale di ITL 382,5 milioni, ovvero il 15% dell’importo degli investimenti (in luogo del 30% previsto dalla legge
n. 183/76), da erogare entro il 31 dicembre 1988, come prescritto dal terzo codice. Il contributo in conto interessi veniva
invece negato in quanto esso avrebbe portato l’importo totale degli aiuti accordati oltre la soglia del 15% prevista dal detto
codice. Ai sensi dell’art. 6 del terzo codice, l’adozione del provvedimento definitivo di concessione dell’aiuto veniva subordinata
all’approvazione della [OSCURATO:PERSONA] e non veniva effettuato alcun pagamento da parte delle autorità competenti.
21
[OSCURATO:PERSONA], non essendo in grado, in mancanza di chiarimenti da parte delle autorità competenti, di valutare immediatamente
la compatibilità degli aiuti progettati con le norme del mercato comune, avviava nei confronti delle stesse il procedimento
ex art. 6, n. 4, del terzo codice e le informava in proposito con lettera del 13 gennaio 1989. Al riguardo veniva pubblicata
una comunicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
del 23 marzo 1990 (GU L 73, pag. 5).
22
Con telex del 9 agosto 1989 le autorità competenti fornivano informazioni supplementari riguardo agli aiuti di cui trattasi.
Con lettera del 18 ottobre 1989 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava a tali autorità che la loro risposta non era soddisfacente in quanto
continuavano a mancare diverse informazioni. [OSCURATO:PERSONA] segnalava inoltre che, in mancanza di una risposta adeguata entro
il termine di quindici giorni lavorativi, essa avrebbe potuto legittimamente adottare una decisione definitiva in base alle
sole informazioni in suo possesso. Quest’ultima lettera non riceveva risposta.
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 90/555/CECA
23
Con decisione 20 giugno 1990, 90/555/CECA, riguardante taluni progetti di aiuti delle autorità italiane a favore delle Acciaierie
del Tirreno e di [OSCURATO:SOCIETA] (N195/88 – N200/88) (GU L 314, pag. 17), la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava incompatibili con il mercato
comune tutti gli aiuti previsti a favore della [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che non fosse stato dimostrato che ricorressero i presupposti
necessari per la deroga di cui all’art. 3 del terzo codice.
24
La decisione veniva notificata alle autorità competenti il 20 luglio 1990 e pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
il 14 novembre 1990. [OSCURATO:PERSONA] non impugnava tale decisione entro il termine di un mese previsto dall’art. 33, terzo comma,
del Trattato CECA.
Il procedimento dinanzi al giudice civile
25
Prima dell’adozione della decisione 90/555, la [OSCURATO:SOCIETA], preso atto del mancato versamento dell’aiuto, il 6 aprile 1989 citava
in giudizio le autorità competenti dinanzi al Tribunale civile e penale di Roma affinché venisse dichiarato il suo diritto
all’erogazione dell’intero aiuto originariamente richiesto (ovvero un contributo di ITL 765 milioni in conto capitale e di
ITL 367 milioni in conto interessi).
26
Con sentenza 24 giugno 1991, dunque successivamente alla decisione 90/555, il Tribunale civile e penale di Roma dichiarava
che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva diritto all’erogazione dell’aiuto di cui trattasi e condannava le autorità competenti al pagamento delle
somme reclamate. La sentenza si fondava interamente sulla legge n. 183/1976. Né il Trattato CECA, né il terzo o il quarto
codice, né la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 90/555 erano citati dalle parti dinanzi al Tribunale civile e penale di Roma e il
giudice non vi faceva riferimento d’ufficio. Il secondo codice era stato citato dalle autorità competenti, ma l’organo giurisdizionale
di cui trattasi non ne aveva tenuto conto in quanto non più in vigore all’epoca dei fatti.
27
Le autorità competenti impugnavano la sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Roma. Esse eccepivano il difetto di giurisdizione
del giudice civile, sostenevano che non incombeva loro alcun obbligo all’erogazione dell’aiuto e affermavano per la prima
volta, in via subordinata, che tale obbligo sussisteva, in virtù dell’art. 3 del terzo codice, solo fino a concorrenza del
limite del 15% dell’investimento.
28
Con sentenza 6 maggio 1994, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello e confermava la sentenza del Tribunale civile
e penale di Roma.
29
Con nota del 19 gennaio 1995 l’Avvocatura Generale dello Stato analizzava la sentenza d’appello e concludeva per la sua correttezza
tanto sotto il profilo della motivazione quanto dell’applicazione del diritto. Di conseguenza, le autorità competenti non
la impugnavano in cassazione. La sentenza d’appello, non essendo stata impugnata, passava in giudicato il 28 febbraio 1995.
30
Poiché l’aiuto permaneva non versato, il 20 novembre 1995, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], il Presidente del Tribunale civile e
penale di Roma ingiungeva alle autorità competenti di pagare gli importi dovuti alla [OSCURATO:SOCIETA]. Il decreto era dichiarato provvisoriamente
esecutivo e nel febbraio 1996 la [OSCURATO:SOCIETA], nel persistere dell’inadempimento, otteneva il pignoramento di alcuni beni del
MICA, in particolare di autovetture di servizio.
31
L’8 marzo 1996, con decreto n. 17975 del direttore generale del MICA, venivano pertanto accordati alla [OSCURATO:SOCIETA] un contributo
di ITL 765 milioni in conto capitale e di ITL 367 milioni in conto interessi, in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello
di Roma. Il decreto precisava che tali aiuti avrebbero potuto essere revocati, in tutto in parte, tra l’altro, «in caso di
decisioni comunitarie sfavorevoli in merito alla concedibilità ed erogabilità delle agevolazioni finanziarie». Il 22 marzo
1996 venivano versati tali aiuti, per un importo di ITL l 132 milioni, cui si aggiungeva la somma di ITL 601,375 milioni,
corrisposta il 16 aprile 1996, a titolo di interessi legali.
Lo scambio di corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità italiane
32
Con nota del 15 luglio 1996 rivolta alle autorità italiane la [OSCURATO:PERSONA] osservava che, malgrado la decisione 90/555:
«(...) a seguito di una sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 6 maggio 1994, la quale, in spregio ai più elementari
principi del diritto comunitario, avrebbe stabilito il diritto per [la [OSCURATO:SOCIETA]] di vedersi riconosciuta la concessione degli
aiuti già dichiarati incompatibili dalla [OSCURATO:PERSONA], [le autorità competenti], non avendo giudicato opportuno ricorrere in
Cassazione, [hanno] concesso, nell’aprile di quest’anno, i predetti aiuti incompatibili con il mercato comune».
33
Le autorità competenti rispondevano con nota in data 26 luglio 1996 osservando che gli aiuti erano stati concessi «fatto salvo
il diritto di ripetizione».
34
Con nota del 16 settembre 1996, n. 5259, la [OSCURATO:PERSONA] esprimeva il parere che le autorità competenti, versando alla [OSCURATO:SOCIETA]
aiuti già dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione 90/555, avessero violato il diritto comunitario ed
invitava le medesime autorità a recuperare gli aiuti di cui trattasi entro un termine di quindici giorni e a comunicarle,
entro il termine di un mese, le concrete misure adottate per conformarsi a tale decisione. In caso contrario, la [OSCURATO:PERSONA]
si proponeva di accertare l’inadempimento ai sensi dell’art. 88 del Trattato CECA ed invitava dunque le autorità competenti
a presentare, entro dieci giorni lavorativi, eventuali nuove osservazioni ai sensi dell’art. 88, n. l, del Trattato CECA.
La revoca dell’aiuto
35
Con decreto 20 settembre 1996, n. 20357, il MICA revocava il precedente decreto 8 marzo 1996, n. 17975, e ordinava alla [OSCURATO:SOCIETA]
di restituire la somma di ITL 1 132 milioni, maggiorata di interessi nella misura del tasso di riferimento, nonché la somma
di ITL 601,375 milioni, maggiorata della rivalutazione monetaria.
Il procedimento dinanzi al giudice del rinvio
36
Con ricorso del 16 novembre 1996, la [OSCURATO:SOCIETA] impugnava il decreto n. 20357 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale
del Lazio. Con sentenza 1º aprile 1999 quest’ultimo accoglieva il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che la potestà della pubblica
amministrazione di rimuovere i propri atti invalidi per vizi di legittimità o di merito incontrasse, nella specie, il limite
costituito dal diritto all’erogazione dell’aiuto accertato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza passata in giudicato.
37
L’Avvocatura Generale dello Stato, per conto del MICA, il 2 novembre 1999 proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato,
deducendo, in particolare, un motivo secondo il quale il diritto comunitario immediatamente applicabile, comprendente sia
il terzo codice che la decisione 90/555, doveva prevalere sull’autorità di cosa giudicata della sentenza della Corte d’appello
di Roma.
38
Il Consiglio di Stato constatava la sussistenza di un conflitto tra tale sentenza e la decisione 90/555.
39
Secondo il Consiglio di Stato, risulta evidente che le autorità competenti avrebbero potuto e dovuto tempestivamente eccepire
l’esistenza della decisione 90/555 nel corso della controversia risolta dalla Corte d’appello di Roma, controversia nella
quale, fra l’altro, si discuteva in ordine alla legittimità della mancata erogazione del contributo per la necessità di attendere
l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA]. In tali condizioni, avendo poi le autorità competenti rinunciato ad impugnare la sentenza
pronunciata dalla Corte d’appello di Roma, non vi sarebbe dubbio che la predetta sentenza sia passata in giudicato, e che
l’area dei fatti coperta dal giudicato sia estesa alla compatibilità comunitaria della sovvenzione, quantomeno con riferimento
alle decisioni comunitarie preesistenti al giudicato. Gli effetti del giudicato sarebbero quindi astrattamente invocabili
anche con riguardo alla decisione 90/555, intervenuta prima della conclusione della controversia.
40
[OSCURATO:PERSONA] luce di quanto sopra, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le due questioni
pregiudiziali seguenti:
«1) Se, in forza del principio del primato del diritto comunitario immediatamente applicabile, costituito nella specie [dal terzo
codice], dalla decisione [90/555], nonché dalla [nota] n. 5259 (...), di intimazione del recupero dell’aiuto – atti tutti
alla stregua dei quali è stato adottato l’atto di recupero impugnato nel presente processo (ossia il decreto n. 20357 [...])
– sia giuridicamente possibile e doveroso il recupero dell’aiuto da parte dell’amministrazione interna nei confronti di un
privato beneficiario, nonostante la formazione di un giudicato civile affermativo dell’obbligo incondizionato di pagamento
dell’aiuto medesimo.
2) Ovvero se, stante il pacifico principio secondo il quale la decisione sul recupero dell’aiuto è regolata dal diritto comunitario
ma la sua attuazione ed il relativo procedimento di recupero, in assenza di disposizioni comunitarie in materia, è retta dal
diritto nazionale (principio sul quale cfr. Corte di Giustizia 21 settembre 1983 in causa 205‑215/82 [OSCURATO:PERSONA]
[e a.], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2633), il procedimento di recupero non divenga giuridicamente impossibile in forza di una concreta decisione
giudiziaria, passata in cosa giudicata (art. 2909 cod. civ.) che fa stato fra privato ed amministrazione ed obbliga l’amministrazione
a conformarvisi».
Sulla competenza della Corte
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Va osservato preliminarmente che la Corte resta competente a pronunciarsi su questioni pregiudiziali relative all’interpretazione
e all’applicazione del Trattato CECA, nonché degli atti emanati sulla scorta di quest’ultimo, anche qualora tali questioni
le siano sottoposte dopo la scadenza del Trattato CECA. Benché, in tali circostanze, non venga più fatta applicazione dell’art. 41
del Trattato CECA per conferire una competenza alla Corte, sarebbe contrario allo scopo e alla coerenza sistematica dei Trattati
nonché incompatibile con la continuità dell’ordinamento giuridico comunitario che la Corte non fosse abilitata a garantire
l’uniforme interpretazione delle norme connesse al Trattato CECA che continuano a produrre effetti anche dopo la scadenza
di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza 22 febbraio 1990, causa C‑221/88, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑495, punto 16). Del resto,
la competenza della Corte a questo proposito non è stata contestata da nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni.
42
Per altri motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] contesta tuttavia la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Le eccezioni da
essa sollevate in proposito vertono sull’insussistenza di una norma comunitaria da interpretare, sull’incompetenza della Corte
ad interpretare una sentenza di un giudice nazionale o l’art. 2909 del codice civile italiano, nonché sull’ipoteticità delle
questioni pregiudiziali.
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A tale proposito, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento ex art. 234 CE, basato sulla netta separazione di
funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale.
Parimenti, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità
dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di
una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone
alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via
di principio, è tenuta a pronunciarsi (v., in particolare, sentenze 25 febbraio 2003, causa C‑326/00, IKA, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1703,
punto 27, 12 aprile 2005, causa C‑145/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2529, punto 33, e 22 giugno 2006, causa C‑419/04, Conseil général
de la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5645, punto 19).
44
Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che, in ipotesi eccezionali, essa può esaminare le condizioni in cui è adita dal
giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3045, punto 21). Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale
è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione
con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte
non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte
(v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2099, punto 39; 22 gennaio 2002,
causa C‑390/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑607, punto 19, e Conseil général de la [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 20).
45
Occorre rilevare che così non è nel caso di specie.
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È infatti manifesto che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte su norme di diritto comunitario. Nel caso di
specie si chiede alla Corte non di interpretare il diritto nazionale o una sentenza di un giudice nazionale, bensì di precisare
i limiti entro i quali i giudici nazionali sono tenuti, in forza del diritto comunitario, a disapplicare il diritto nazionale.
Ne risulta pertanto che le questioni sollevate sono in relazione con l’oggetto della controversia, come definito dal giudice
a quo, e che la soluzione delle questioni sollevate può essere utile a quest’ultimo per consentirgli di disporre o meno l’annullamento
dei provvedimenti adottati per il recupero degli aiuti di cui trattasi.
47
La Corte è pertanto competente a statuire sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
Sulle questioni pregiudiziali
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Con le questioni sollevate, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice a quo domanda in sostanza se il diritto comunitario
osti all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire
il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero
di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata
dichiarata con decisione della [OSCURATO:PERSONA] divenuta definitiva.
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In tale contesto va ricordato anzitutto che, nell’ordinamento giuridico comunitario, le competenze dei giudici nazionali sono
limitate sia per quanto riguarda il settore degli aiuti di Stato sia relativamente alla dichiarazione d’invalidità degli atti
comunitari.
Sulle competenze dei giudici nazionali in materia di aiuti di Stato
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In materia di aiuti di Stato, ai giudici nazionali possono essere sottoposte controversie nelle quali essi siano tenuti ad
interpretare e ad applicare la nozione di aiuto di cui all’art. 87, n. 1, CE, segnatamente al fine di valutare se un provvedimento
statale, adottato senza seguire il procedimento di controllo preventivo di cui all’art. 88, n. 3, CE, debba o meno esservi
soggetto (sentenze 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 595, punto 14, e 21 novembre 1991, causa C‑354/90,
Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs
de saumon, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5505, punto 10). Analogamente, al fine di poter determinare se una misura statale attuata senza tener
conto della procedura di esame preliminare prevista dall’art. 6 del terzo codice dovesse esservi o meno assoggettata, un giudice
nazionale può essere indotto a interpretare la nozione di aiuto di cui all’art. 4, lett. c), del Trattato CECA e all’art. 1
del terzo codice (v., per analogia, sentenza 20 settembre 2001, causa C‑390/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6117, punto 71).
51
Per contro, i giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato
comune.
52
Emerge infatti da una giurisprudenza costante che la valutazione della compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto
o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che opera sotto il controllo del giudice comunitario
(v. sentenze Steinike & [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 9; Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat
national des négociants et transformateurs de saumon, cit., punto 14, nonché 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3547,
punto 42).
Sulle competenze dei giudici nazionali per quanto riguarda la dichiarazione d’invalidità degli atti comunitari
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Sebbene in linea di principio i giudici nazionali possano trovarsi ad esaminare la validità di un atto comunitario, non sono
però competenti a dichiarare essi stessi l’invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie (sentenza 22 ottobre 1987,
causa 314/85, Foto‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4199, punto 20). La Corte è quindi la sola competente a dichiarare l’invalidità di un
atto comunitario (sentenze 21 febbraio 1991, cause riunite C‑143/88 e C‑92/89, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑415, punto 17, nonché 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑403, punto 27). Del
resto, tale competenza esclusiva risultava altresì esplicitamente dall’art. 41 del Trattato CECA.
54
Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, una decisione adottata dalle istituzioni comunitarie che non sia stata impugnata
dal destinatario entro il termine stabilito dall’art. 230, quinto comma, CE diviene definitiva nei suoi confronti (v., in
particolare, sentenze 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑833, punto 13, e 22 ottobre 2002,
causa C‑241/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9079, punto 34).
55
La Corte ha altresì escluso la possibilità che il beneficiario di un aiuto di Stato oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
direttamente indirizzata soltanto allo Stato membro in cui era residente questo beneficiario, che avrebbe potuto senza alcun
dubbio impugnare tale decisione e che ha lasciato decorrere il termine perentorio all’uopo prescritto dall’art. 230, quinto
comma, CE, possa utilmente contestare la legittimità della decisione dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso
proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di tale decisione (citate sentenze TWD [OSCURATO:PERSONA], punti 17 e 20, nonché [OSCURATO:PERSONA], punto 35). Gli stessi principi si applicano necessariamente, mutatis
mutandis, nell’ambito d’applicazione del Trattato CECA.
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Se ne deve pertanto concludere che correttamente il giudice a quo ha deciso di non sottoporre alla Corte una questione concernente
la validità della decisione 90/555, decisione che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto impugnare nel termine di un mese dalla pubblicazione
in forza dell’art. 33 del Trattato CECA, cosa che si è astenuta dal fare. Per gli stessi motivi non può essere accolto il
suggerimento della [OSCURATO:SOCIETA] che chiede alla Corte, in subordine, di esaminare eventualmente d’ufficio la validità della medesima
decisione.
Sulla competenza dei giudici nazionali nella causa principale
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Dalle considerazioni sin qui svolte emerge che né il Tribunale civile e penale di Roma né la Corte d’appello di Roma erano
competenti a pronunciarsi sulla compatibilità degli aiuti di Stato richiesti dalla [OSCURATO:SOCIETA] con il mercato comune e che né
l’uno né l’altro di questi organi giurisdizionali avrebbe potuto constatare l’invalidità della decisione 90/555, che aveva
dichiarato tali aiuti incompatibili con il detto mercato.
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A questo proposito, si può del resto rilevare che né la sentenza della Corte d’appello di Roma, di cui si fa valere l’autorità
di cosa giudicata, né la sentenza del Tribunale civile e penale di Roma si pronunciano esplicitamente sulla compatibilità
con il diritto comunitario degli aiuti di Stato richiesti dalla [OSCURATO:SOCIETA] e tantomeno sulla validità della decisione 90/555.
Sull’applicazione dell’art. 2909 del codice civile italiano
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Stando al giudice nazionale, l’art. 2909 del codice civile italiano osta non solo alla possibilità di dedurre nuovamente,
in una seconda controversia, motivi sui quali un organo giurisdizionale si sia già pronunciato esplicitamente in via definitiva,
ma anche alla disamina di questioni che avrebbero potuto essere sollevate nell’ambito di una controversia precedente senza
che ciò sia però avvenuto. Da siffatta interpretazione della norma potrebbe conseguire, in particolare, che a una decisione
di un giudice nazionale vengano attribuiti effetti che eccedono i limiti della competenza del giudice di cui trattasi, quali
risultano dal diritto comunitario. Come ha osservato il giudice a quo, è chiaro che l’applicazione di tale norma, così interpretata,
impedirebbe nel caso di specie l’applicazione del diritto comunitario in quanto renderebbe impossibile il recupero di un aiuto
di Stato concesso in violazione del diritto comunitario.
60
In tale contesto va ricordato che spetta ai giudici nazionali interpretare le disposizioni del diritto nazionale quanto più
possibile in modo da consentirne un’applicazione che contribuisca all’attuazione del diritto comunitario.
61
Risulta inoltre da una giurisprudenza costante che il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria
competenza, le norme di diritto comunitario ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza,
di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale (v., in particolare, sentenze 9 marzo
1978, causa 106/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 629, punti 21‑24; 8 marzo 1979, causa 130/78, Salumificio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 867,
punti 23‑27, e 19 giugno 1990, causa C‑213/89, Factortame e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2433, punti 19‑21).
62
Come dichiarato al punto 52 della presente sentenza, la valutazione della compatibilità con il mercato comune di misure di
aiuto o di un regime di aiuti è di competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che agisce sotto il controllo del giudice comunitario.
Questo principio è vincolante nell’ordinamento giuridico nazionale in quanto corollario della preminenza del diritto comunitario.
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Le questioni sollevate vanno pertanto risolte nel senso che il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione
del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata,
nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con
il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della [OSCURATO:PERSONA] divenuta
definitiva.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
Il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile
italiano, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione
impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il
mercato comune è stata dichiarata con decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee divenuta definitiva.
Firme
*
Lingua processuale: l'italiano.