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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14730/2026

Testo disponibile della fonte

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'avvocatoPaola [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 97/2025 depositata il 08/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15872/2025Numero sezionale 4058/2026Numero di raccolta generale 14730/2026Data pubblicazione 18/05/2026La controversia trae origine dalla cartella di pagamento n.09720200130983112000, notificata alla contribuente Laura MariaConcetta Montana in data 30 novembre 2021, per l’importo complessivo dieuro 170.261,31, emessa a fronte di due distinti ruoli formati dall’Agenziadelle Entrate in esito a controllo automatizzato: il ruolo n. 2020/400077,relativo a IVA per l’annualità 2015 e il ruolo n. 2020/550590, relativo aliquidazioni periodiche IVA per l’annualità 2018.[OSCURATO:PERSONA] propose ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Roma, deducendo, tra l’altro, vizi di notificazione dell’attoper utilizzo di un indirizzo PEC del mittente asseritamente non risultantedai pubblici registri, la decadenza dal potere di riscossione ai sensi dell’art.25 del d.P.R. n. 602 del 1973 quanto al ruolo 2015, la duplicazione dellapretesa IVA 2015 rispetto a precedente cartella n.09720190141362333000 (notificata il 31 maggio 2019) e il difetto dimotivazione della cartella, specie in ordine a interessi e oneri diriscossione.

Si costituì Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA], che eccepì lasanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo e, per ilresto, la carenza di legittimazione passiva in relazione ai profili afferentialla fondatezza della pretesa dell’ente impositore.

Con sentenza n.13039/2022, pubblicata il 22 novembre 2022, la Corte di primo gradoaccolse parzialmente il ricorso: ritenne sanata la dedotta nullità dellanotifica e reputò sufficiente la motivazione della cartella, ma dichiarò ladecadenza in relazione alla liquidazione per l’anno d’imposta 2015,rigettando invece le doglianze quanto all’annualità 2018.Avverso tale decisione propose appello Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA],deducendo, tra l’altro, che la questione della decadenza avrebbe richiestola partecipazione dell’ente impositore e sostenendo, nel merito, latempestività della cartella per il 2015 in ragione della presentazione, daparte della contribuente, di una dichiarazione integrativa in data 29dicembre 2017; la Montana si costituì resistendo e spiegando appelloNumero registro generale 15872/2025Numero sezionale 4058/2026Numero di raccolta generale 14730/2026Data pubblicazione 18/05/2026incidentale condizionato, nonché rappresentando di aver aderito mediotempore alla definizione agevolata (c.d.

“rottamazione-quater”) conriguardo al ruolo 2018.

Con sentenza n. 97/13/2025, pubblicata l’8gennaio 2025, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,circoscritta la controversia al ruolo 2015, accolse l’appello principale diAgenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, rigettò integralmente ilricorso originario della contribuente, respingendo altresì l’appelloincidentale.Nelle more, la contribuente è deceduta in data 28 novembre 2024; ilgiudizio di legittimità è stato introdotto da [OSCURATO:PERSONA], qualeprocuratore delle eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnandola sentenza della CGT di secondo grado.

Il ricorso per cassazione èarticolato in cinque motivi.

Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle disposizioni intema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, deducendosil’invalidità della notificazione della cartella per essere stata eseguita da unindirizzo PEC del mittente asseritamente non risultante dai pubblici registrie, quindi, in difetto dei prescritti requisiti di riferibilità legale delmessaggio all’agente della riscossione.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R.n. 602 del 1973, assumendosi che la cartella relativa all’IVA per l’annualità2015 sarebbe stata notificata oltre il termine decadenziale previsto per lariscossione a seguito di controllo automatizzato, non potendo assumererilievo, agli effetti dello slittamento del termine, la dichiarazioneintegrativa valorizzata dal giudice d’appello.Numero registro generale 15872/2025Numero sezionale 4058/2026Numero di raccolta generale 14730/2026Data pubblicazione 18/05/2026Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme e deiprincipi in tema di unicità della pretesa tributaria e divieto di duplicazionedella riscossione, deducendosi che la cartella impugnata avrebbe reiterato,con riguardo all’annualità 2015, una pretesa già portata da precedentecartella notificata il 31 maggio 2019, con conseguente illegittimità dellanuova iscrizione a ruolo.Con il quarto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della leggen. 212 del 2000 e delle ulteriori disposizioni in tema di motivazione deglimotivazione, in particolare quanto alla composizione degli importi richiesti,agli interessi e agli oneri accessori.Con il quinto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione delcontraddittorio e delle regole sul litisconsorzio processuale, deducendosiche il giudice d’appello avrebbe deciso la questione concernente ladecadenza e, più in generale, i profili afferenti alla debenza del tributo inassenza dell’ente impositore, pur trattandosi di questioni non riferibili allasola attività dell’agente della riscossione.Osserva la Corte che il difensore della parte ricorrente ha depositato, indata 30 aprile 2026, istanza di sospensione del giudizio, rappresentandol’intervenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio2000 al 31 dicembre 2023 (c.d.

“rottamazione-quinquies”), ai sensidell’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, conriguardo ai carichi oggetto del presente giudizio.Mette conto evidenziare che, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della legge 30dicembre 2025, n. 199, “Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitoreindica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essaNumero registro generale 15872/2025Numero sezionale 4058/2026Numero di raccolta generale 14730/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamentodella prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice”.Ne consegue la sospensione del presente giudizio e il rinvio della causa anuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte sospende il processo e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocatoPaola [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 97/2025 depositata il 08/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15872/2025Numero sezionale 4058/2026Numero di raccolta generale 14730/2026Data pubblicazione 18/05/2026La controversia trae origine dalla cartella di pagamento n.09720200130983112000, notificata alla contribuente Laura MariaConcetta Montana in data 30 novembre 2021, per l’importo complessivo dieuro 170.261,31, emessa a fronte di due distinti ruoli formati dall’Agenziadelle Entrate in esito a controllo automatizzato: il ruolo n. 2020/400077,relativo a IVA per l’annualità 2015 e il ruolo n. 2020/550590, relativo aliquidazioni periodiche IVA per l’annualità 2018.[OSCURATO:PERSONA] propose ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Roma, deducendo, tra l’altro, vizi di notificazione dell’attoper utilizzo di un indirizzo PEC del mittente asseritamente non risultantedai pubblici registri, la decadenza dal potere di riscossione ai sensi dell’art.25 del d.P.R. n. 602 del 1973 quanto al ruolo 2015, la duplicazione dellapretesa IVA 2015 rispetto a precedente cartella n.09720190141362333000 (notificata il 31 maggio 2019) e il difetto dimotivazione della cartella, specie in ordine a interessi e oneri diriscossione. Si costituì Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA], che eccepì lasanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo e, per ilresto, la carenza di legittimazione passiva in relazione ai profili afferentialla fondatezza della pretesa dell’ente impositore. Con sentenza n.13039/2022, pubblicata il 22 novembre 2022, la Corte di primo gradoaccolse parzialmente il ricorso: ritenne sanata la dedotta nullità dellanotifica e reputò sufficiente la motivazione della cartella, ma dichiarò ladecadenza in relazione alla liquidazione per l’anno d’imposta 2015,rigettando invece le doglianze quanto all’annualità 2018.Avverso tale decisione propose appello Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA],deducendo, tra l’altro, che la questione della decadenza avrebbe richiestola partecipazione dell’ente impositore e sostenendo, nel merito, latempestività della cartella per il 2015 in ragione della presentazione, daparte della contribuente, di una dichiarazione integrativa in data 29dicembre 2017; la Montana si costituì resistendo e spiegando appelloNumero registro generale 15872/2025Numero sezionale 4058/2026Numero di raccolta generale 14730/2026Data pubblicazione 18/05/2026incidentale condizionato, nonché rappresentando di aver aderito mediotempore alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione-quater”) conriguardo al ruolo 2018. Con sentenza n. 97/13/2025, pubblicata l’8gennaio 2025, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,circoscritta la controversia al ruolo 2015, accolse l’appello principale diAgenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, rigettò integralmente ilricorso originario della contribuente, respingendo altresì l’appelloincidentale.Nelle more, la contribuente è deceduta in data 28 novembre 2024; ilgiudizio di legittimità è stato introdotto da [OSCURATO:PERSONA], qualeprocuratore delle eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnandola sentenza della CGT di secondo grado. Il ricorso per cassazione èarticolato in cinque motivi. Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle disposizioni intema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, deducendosil’invalidità della notificazione della cartella per essere stata eseguita da unindirizzo PEC del mittente asseritamente non risultante dai pubblici registrie, quindi, in difetto dei prescritti requisiti di riferibilità legale delmessaggio all’agente della riscossione.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R.n. 602 del 1973, assumendosi che la cartella relativa all’IVA per l’annualità2015 sarebbe stata notificata oltre il termine decadenziale previsto per lariscossione a seguito di controllo automatizzato, non potendo assumererilievo, agli effetti dello slittamento del termine, la dichiarazioneintegrativa valorizzata dal giudice d’appello.Numero registro generale 15872/2025Numero sezionale 4058/2026Numero di raccolta generale 14730/2026Data pubblicazione 18/05/2026Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme e deiprincipi in tema di unicità della pretesa tributaria e divieto di duplicazionedella riscossione, deducendosi che la cartella impugnata avrebbe reiterato,con riguardo all’annualità 2015, una pretesa già portata da precedentecartella notificata il 31 maggio 2019, con conseguente illegittimità dellanuova iscrizione a ruolo.Con il quarto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della leggen. 212 del 2000 e delle ulteriori disposizioni in tema di motivazione deglimotivazione, in particolare quanto alla composizione degli importi richiesti,agli interessi e agli oneri accessori.Con il quinto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione delcontraddittorio e delle regole sul litisconsorzio processuale, deducendosiche il giudice d’appello avrebbe deciso la questione concernente ladecadenza e, più in generale, i profili afferenti alla debenza del tributo inassenza dell’ente impositore, pur trattandosi di questioni non riferibili allasola attività dell’agente della riscossione.Osserva la Corte che il difensore della parte ricorrente ha depositato, indata 30 aprile 2026, istanza di sospensione del giudizio, rappresentandol’intervenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio2000 al 31 dicembre 2023 (c.d. “rottamazione-quinquies”), ai sensidell’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, conriguardo ai carichi oggetto del presente giudizio.Mette conto evidenziare che, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della legge 30dicembre 2025, n. 199, “Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitoreindica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essaNumero registro generale 15872/2025Numero sezionale 4058/2026Numero di raccolta generale 14730/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamentodella prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice”.Ne consegue la sospensione del presente giudizio e il rinvio della causa anuovo ruolo. P.Q.MLa Corte sospende il processo e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
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