CassazionedecretoSezione 4Decisione del 7 settembre 2026
Cassazione n. 33677/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generalePerla Lori, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimentoimpugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Catanzaro per l’ulteriorecorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 04/12/2025, il Tribunale di Catanzaro dichiaravainammissibile l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto dello stesso Tribunale del 21/05/2024, con il quale era stata respintal’istanza di ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato. Lapronuncia di inammissibilità è motivata dal difetto di legittimazione del difensorea proporre, in proprio, l’opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza diammissione al gratuito patrocinio.2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso per cassazione, affidandoload un unico articolato motivo, con cui deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 76, 79, 82, 94 e 96 d.P.R. n. 115 del 2002, nonché vizio dimotivazione. Rileva che la motivazione del provvedimento impugnato contrastacon il sistema, con la consolidata giurisprudenza e con i principi costituzionali;che nella vigenza dell’art. 14 D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che ha tipizzatoi procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato, rinviando agliartt. 702 bis e segg. cod. proc. civ., trovano applicazione in tale fase, qualoral’istanza si inserisca in un procedimento penale, le regole del codice di procedurapenale, che riconoscono al difensore quell’autonomo potere impugnatorio chetrae origine dalla estensione al difensore dei diritti dell’imputato; che, del resto,la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di riconoscere al difensoreun autonomo potere di impugnazione; che, in conclusione, tale sub-procedimento va coordinato con le disposizioni generali previste dall’ordinamentoper il procedimento principale, con il quale si trova in rapporto di incidentalità esegnatamente con le disposizioni che prevedono una titolarità di impugnazioneper il difensore autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all’imputato.2.1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sono pervenute conclusioni scritte.3. Il ricorso è fondato.L'art. 99, comma 3, d.P.R. n.115/2002, stabilisce – per quel che quiinteressa – che il rito con cui deve essere celebrato il processo di opposizione aidecreti di rigetto è quello speciale previsto per la liquidazione degli onorari diavvocato. Attualmente la disciplina di riferimento è offerta dall’art. 14 D.Lgs. 1°settembre 2011, n.150, che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazionidegli onorari di avvocato, rinviando agli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ., valea dire al procedimento sommario di cognizione introdotto con l’art. 51 della legge18 giugno 2009, n.69 con l’obiettivo di definire la lite con rapidità, in ragionedella più o meno manifesta fondatezza o infondatezza della domanda e delladipendenza del relativo accertamento da poche e semplici acquisizioni probatorie(Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Berisa, Rv. 272180).Il problema che si è posto è se il principio di diritto affermato, sotto lavigenza degli artt. 28 e 29 legge 13 giugno 1942, n. 794, da Sez. U, n. 30181del 24/05/2004, Graziano, Rv. 228118 – secondo cui al difensore è riconosciuta,anche in relazione al procedimento di ammissione al patrocinio a spese delloStato, la titolarità di una impugnazione autonoma e parallela rispetto a quellad.P.R. n. 115/2002 – sia ancora valido anche a seguito della introduzione dellanuova disciplina ad opera dell’art. 14 cit. In altri termini, si tratta di stabilire se,proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti ilprocedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, per le fasi nonspecificamente disciplinate, il relativo sub-procedimento possa ritenersi regolatodalle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimentoprincipale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità; dunque, se nellaliquidazioni degli onorari di avvocato, rinviando, come si è detto, agli artt. 702bis e segg. cod. proc. civ., possano tuttora applicarsi a tale fase, ove inerente aistanza che si inserisce nel procedimento penale, le regole procedurali dettate dalcodice di procedura penale. In caso positivo, va riconosciuto al difensorequell’autonomo potere di impugnazione che traeva origine, secondo la pronunciadelle Sezioni Unite, dalla estensione al difensore dei diritti dell’imputato (art. 99cod. proc. pen.).Ebbene, il Collegio intende dare continuità, condividendolo, all’orientamentosecondo il quale, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell’imputatoè legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto diinammissibilità o rigetto dell’istanza per l’ammissione al beneficio dell’imputato(Sez. 4, n. 29484 del 10/07/2026, Bors, n. m.; Sez. 4, n. 24410 del24/06/2025, Mazari, Rv. 288077 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 13230 del27/10/2022, Galloni, Rv. 238018 – 01; Sez. 4, n. 48793 del 09/10/2019,Morello, Rv. 277420 – 01, in motivazione). Ed invero, il richiamo contenutonell’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 al processo «speciale» previsto pergli onorari di avvocato non esclude che per il procedimento di cui si tratta sidebba tenere conto della natura di «procedimento collaterale e secondariorispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente unaprocedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penaledi cognizione ordinaria» (Sezioni Unite Graziano, in motivazione). Occorre,dunque, coordinare tale sub-procedimento con le disposizioni generali previstedall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapportodi incidentalità e, con particolare riguardo alla posizione processuale deldifensore, in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt.99, 571, comma 3 e 613 cod. proc. pen., che prevedono «una titolarità diimpugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all’imputato, infavore del difensore di quest'ultimo» (Sezioni Unite Graziano, in motivazione).Se così è, resta solo da effettuare l’ulteriore precisazione per cui, ai fini dellaproposizione del reclamo ai sensi dell’art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,non è necessario nemmeno il conferimento di procura speciale ex art. 122 cod.proc. pen., essendo sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore (Sez. 4,n. 48793 del 09/10/2019, Morello, Rv. 277420 – 01). Va, invero, rilevato che, inpresenza di un autonomo potere impugnatorio, che – come si è sopra accennato– trae origine dalla estensione al difensore dei diritti dell’imputato (art. 99 cod.proc. pen.), non si può pretendere che, ai fini del reclamo avverso ilprovvedimento di rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio, il difensoredebba munirsi di una procura speciale ad hoc, in aggiunta al mandatodefensionale che lo abilita al patrocinio ed all’assistenza legale in ogni fase delgiudizio, tenuto conto che l’art. 571 cod. proc. pen. distingue l’ipotesidell’impugnazione proposta dall’imputato personalmente o per mezzo diprocuratore speciale (comma 1), da quella proposta dal difensore nell’eserciziodelle facoltà defensionali che gli derivano dal contenuto e dai limiti del mandatodifensivo (comma 3), senza che all’uopo sia necessaria l’allegazione di specificaprocura speciale, in ragione della tassatività delle ipotesi per cui la stessa vienerichiesta dal codice di rito, ipotesi tra le quali non rientra quella di cui si discute.3. Le considerazioni svolte impongono l’annullamento del provvedimentoimpugnato con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catanzaroper l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alPresidente del Tribunale di Catanzaro.Così deciso in Roma, il giorno 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]