CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 21750/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata nel preambolo. 1. Rilevato che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo non può essere preso in esame perché non previamente sottoposto al vaglio del giudice di appello così come previsto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. 1.2. Il secondo motivo, oltre ad essere generico, non si confronta criticamente con il reale contenuto della motivazione che ha posto a fondamento della denegazione delle circostanze attenuanti generiche l'assenza di elementi valorizzabili a tal fine a fronte della personalità negativa dell'imputato, desunta dai precedenti penali così rilevanti da avere giustificato l'applicazione della recidiva. 5. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il resi