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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34269/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

025 della Corte d'appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittainstava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte d'appello di Catania confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] i reati di sequestro di persona, minaccia, lesioni e porto in luogo pubblico diuna pistola, reati aggravati dal fatto di essersi avvalso del metodo mafioso e diavere consumato i reati contestati al fine di agevolare il clan “[OSCURATO:PERSONA]”.2.Avverso tale sentenza ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chededuceva:2.1.violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla valutazione dellacredibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalla persona offesa,[OSCURATO:PERSONA]; nel dettaglio si deduceva (a) che la richiesta effettuata dalricorrente all’offeso non era la restituzione di quanto sottratto con l'ipoteticofurto da questi consumato, (b) che le lesioni refertate al [OSCURATO:PERSONA] sarebberoincompatibili con il pestaggio descritto, (c) che il racconto del [OSCURATO:PERSONA] sarebbeincompatibile con il fatto che sia egli che suo padre avevano approfonditaconoscenza della capacità criminale del [OSCURATO:PERSONA], sicché non sarebbeverosimile che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato proprio dai [OSCURATO:PERSONA] per chiedere unapistola con cui aggredire il Rosta, affiliato al clan, (d) che non sarebbeverosimile il fatto che dopo l’aggressione il [OSCURATO:PERSONA] avesse girovagato per tutta lanotte, (e) che non sarebbe verosimile che al momento della denuncia il Brunoavesse chiesto al figlio di allontanarsi dal luogo dove aveva appuntamento con isuoi aguzzini invece di sollecitare l’intervento dei carabinieri, (f) che leconversazioni captate sarebbero dei monologhi con interlocutori passivi, (g)che l'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe smentita dal fatto che, quando [OSCURATO:PERSONA] avevadenunciato la presenza di [OSCURATO:PERSONA], questi si trovava nella provincia diPotenza, (h) che non sarebbero state considerate le critiche condizioni psichichedel [OSCURATO:PERSONA];2.2. violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadell'aggravante prevista, in allora, dall'art. 7 del d. l. n. 152 del 91: questa erastata esclusa il Giudice per le indagini preliminari in sede cautelare e non erastata ritenuta in relazione agli altri imputati; la motivazione della sentenzaimpugnata sul punto sarebbe carente e, conseguentemente, i reati contestati,risalenti al 2011, sarebbero prescritti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile1.1.

Il ricorrente ha riproposto le doglianze già avanzate con la primaimpugnazione nei confronti della valutazione di credibilità dei contenutiaccusatori riversati nel processo dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], senzaconfrontarsi con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte di appello perconfermare la responsabilità.Pertanto il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso non superi la soglia di ammissibilità(a) sia perché aspecifico in quanto non risulta caratterizzato dal doverosoconfronto con la motivazione della sentenza impugnata, (b) sia perché proponemotivi non consentiti, dato che si risolve nella richiesta di rivalutazione dellacapacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive lacompetenza del Giudice di legittimità.In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine allavalutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte dilegittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine allacapacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compitoè limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e dellasua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essereallegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo algiudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad unarivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllosulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logicadella interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01).Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha offerto un'accurata epersuasiva valutazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni rese da BrunoPasquale ri levando come lo stesso avesse offerto una descrizioneparticolareggiata di quanto accaduto riferendo una moltitudine di circostanzeche risultavano confortate ab externo (a) dal contenuto delle intercettazionitelefoniche nel corso delle quali l'offeso riferiva i medesimi fatti narratiall'Autorità giudiziaria manifestando il suo timore, (b) dal fatto che lo Sgroi,cognato del [OSCURATO:PERSONA], avesse effettivamente subito un furto con la sottrazione dioggetti in oro, (c) dal fatto che la frase che il [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito ai suoiaggressori “ca l'amici non si toccano” si inserisce perfettamente nel contestodescritto, (d) dal fatto che non poteva reputarsi inverosimile il fatto che ilBruno si fosse recato dai [OSCURATO:PERSONA] conoscendone la caratura criminale, dato chel’azione doveva essere intesa come una richiesta di protezione rivolta agliautorevoli esponenti del clan da una persona intimorita, (e) dal referto dellelesioni, (f) dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], dopo i fatti in questione, si fossetrasferito in Toscana dove aveva ricevuto un messaggio con minacce di morte,(f) dal fatto che il figlio Gionata avesse insistito affinché ritrattasse le accuse.Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche, coerente conemergenze processuali che risponde con precisione alle doglianze proposte con laprima impugnazione; la stessa non si presta dunque ad alcuna censura in questasede.2.2.

Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità inquanto con lo stesso il ricorrente contesta - invero in modo generico - laconferma della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 302 n. 152del 1991.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che per la sussistenza dell’’aggravante dell’uso delmetodo mafioso:(a) non è necessaria la prova della sussistenza di una associazione mafiosacui riferire in concreto le modalità di azione: ai fini della configurabilitàdell'aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestatal'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenzao la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo laforza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019,Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 – 01; Sez.6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103);(b) non è necessario che l’autore del reato faccia parte di una associazionedi tipo mafioso: la circostanza aggravante si applica a tutti coloro, partecipi onon di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delledue forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi dellecondizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.) e, per i soggetti partecipi, operaanche con riferimento ai reati-fine dell'associazione (Sez. 1, n. 2612 del20/12/2004, dep. 2005, Tomasi, Rv. 230451 – 01; Sez. 2, n. 2204 del31/03/1998, Parreca, Rv. 211178).(c) non rileva l’effettiva intimidazione della vittima, essendo la circostanzadi natura “oggettiva”, inerente alle modalità dell’azione; pertanto il metodoutilizzato per commettere un delitto non può essere desunto dalla mera reazionedelle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma deve concretizzarsi in uncomportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazionepsicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivantedall'organizzazione criminale evocata (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro,Rv. 236628 – 01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez.5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190).(d) il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite: siribadisce infatti che l’evocazione dell’interesse di un temibile consorziocriminale abbia un potere intimidatorio fondato sul richiamo – anche implicito– alla capacità criminale dell’associazione renda efficaci condotte minatorie“contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminaleaccumulato dall’associazione; tale semplificazione dell’azione, correlataall’evocazione della potenza criminale di gruppi criminali organizzate integrasicuramente il “metodo mafioso” (cfr: Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016 - dep.02/01/2017, P.M. in proc.

Gallo, Rv. 268759; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017 -dep. 10/05/2017, Neri, Rv. 270175).Nel caso in esame la Corte d'appello ha offerto una persuasiva motivazionesul punto rilevando come le modalità del sequestro, del pestaggio e delleminacce risultavano espressive del metodo mafioso in quanto esprimevano conchiarezza il richiamo al capitale criminale del clan cui facevano capo gliaggressori.Infine, la Corte ha legittimamente evidenziato che il fatto che l'aggravantefosse stata esclusa nei confronti di computati giudicati separatamente nonvincolasse in alcun modo il suo giudizio.3.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte d'appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittainstava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte d'appello di Catania confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] i reati di sequestro di persona, minaccia, lesioni e porto in luogo pubblico diuna pistola, reati aggravati dal fatto di essersi avvalso del metodo mafioso e diavere consumato i reati contestati al fine di agevolare il clan “[OSCURATO:PERSONA]”.2.Avverso tale sentenza ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chededuceva:2.1.violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla valutazione dellacredibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalla persona offesa,[OSCURATO:PERSONA]; nel dettaglio si deduceva (a) che la richiesta effettuata dalricorrente all’offeso non era la restituzione di quanto sottratto con l'ipoteticofurto da questi consumato, (b) che le lesioni refertate al [OSCURATO:PERSONA] sarebberoincompatibili con il pestaggio descritto, (c) che il racconto del [OSCURATO:PERSONA] sarebbeincompatibile con il fatto che sia egli che suo padre avevano approfonditaconoscenza della capacità criminale del [OSCURATO:PERSONA], sicché non sarebbeverosimile che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato proprio dai [OSCURATO:PERSONA] per chiedere unapistola con cui aggredire il Rosta, affiliato al clan, (d) che non sarebbeverosimile il fatto che dopo l’aggressione il [OSCURATO:PERSONA] avesse girovagato per tutta lanotte, (e) che non sarebbe verosimile che al momento della denuncia il Brunoavesse chiesto al figlio di allontanarsi dal luogo dove aveva appuntamento con isuoi aguzzini invece di sollecitare l’intervento dei carabinieri, (f) che leconversazioni captate sarebbero dei monologhi con interlocutori passivi, (g)che l'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe smentita dal fatto che, quando [OSCURATO:PERSONA] avevadenunciato la presenza di [OSCURATO:PERSONA], questi si trovava nella provincia diPotenza, (h) che non sarebbero state considerate le critiche condizioni psichichedel [OSCURATO:PERSONA];2.2. violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadell'aggravante prevista, in allora, dall'art. 7 del d. l. n. 152 del 91: questa erastata esclusa il Giudice per le indagini preliminari in sede cautelare e non erastata ritenuta in relazione agli altri imputati; la motivazione della sentenzaimpugnata sul punto sarebbe carente e, conseguentemente, i reati contestati,risalenti al 2011, sarebbero prescritti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile1.1. Il ricorrente ha riproposto le doglianze già avanzate con la primaimpugnazione nei confronti della valutazione di credibilità dei contenutiaccusatori riversati nel processo dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], senzaconfrontarsi con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte di appello perconfermare la responsabilità.Pertanto il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso non superi la soglia di ammissibilità(a) sia perché aspecifico in quanto non risulta caratterizzato dal doverosoconfronto con la motivazione della sentenza impugnata, (b) sia perché proponemotivi non consentiti, dato che si risolve nella richiesta di rivalutazione dellacapacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive lacompetenza del Giudice di legittimità.In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine allavalutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte dilegittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine allacapacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compitoè limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e dellasua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essereallegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo algiudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad unarivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllosulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logicadella interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01).Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha offerto un'accurata epersuasiva valutazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni rese da BrunoPasquale ri levando come lo stesso avesse offerto una descrizioneparticolareggiata di quanto accaduto riferendo una moltitudine di circostanzeche risultavano confortate ab externo (a) dal contenuto delle intercettazionitelefoniche nel corso delle quali l'offeso riferiva i medesimi fatti narratiall'Autorità giudiziaria manifestando il suo timore, (b) dal fatto che lo Sgroi,cognato del [OSCURATO:PERSONA], avesse effettivamente subito un furto con la sottrazione dioggetti in oro, (c) dal fatto che la frase che il [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito ai suoiaggressori “ca l'amici non si toccano” si inserisce perfettamente nel contestodescritto, (d) dal fatto che non poteva reputarsi inverosimile il fatto che ilBruno si fosse recato dai [OSCURATO:PERSONA] conoscendone la caratura criminale, dato chel’azione doveva essere intesa come una richiesta di protezione rivolta agliautorevoli esponenti del clan da una persona intimorita, (e) dal referto dellelesioni, (f) dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], dopo i fatti in questione, si fossetrasferito in Toscana dove aveva ricevuto un messaggio con minacce di morte,(f) dal fatto che il figlio Gionata avesse insistito affinché ritrattasse le accuse.Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche, coerente conemergenze processuali che risponde con precisione alle doglianze proposte con laprima impugnazione; la stessa non si presta dunque ad alcuna censura in questasede.2.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità inquanto con lo stesso il ricorrente contesta - invero in modo generico - laconferma della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 302 n. 152del 1991.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che per la sussistenza dell’’aggravante dell’uso delmetodo mafioso:(a) non è necessaria la prova della sussistenza di una associazione mafiosacui riferire in concreto le modalità di azione: ai fini della configurabilitàdell'aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestatal'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenzao la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo laforza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019,Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 – 01; Sez.6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103);(b) non è necessario che l’autore del reato faccia parte di una associazionedi tipo mafioso: la circostanza aggravante si applica a tutti coloro, partecipi onon di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delledue forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi dellecondizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.) e, per i soggetti partecipi, operaanche con riferimento ai reati-fine dell'associazione (Sez. 1, n. 2612 del20/12/2004, dep. 2005, Tomasi, Rv. 230451 – 01; Sez. 2, n. 2204 del31/03/1998, Parreca, Rv. 211178).(c) non rileva l’effettiva intimidazione della vittima, essendo la circostanzadi natura “oggettiva”, inerente alle modalità dell’azione; pertanto il metodoutilizzato per commettere un delitto non può essere desunto dalla mera reazionedelle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma deve concretizzarsi in uncomportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazionepsicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivantedall'organizzazione criminale evocata (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro,Rv. 236628 – 01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez.5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190).(d) il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite: siribadisce infatti che l’evocazione dell’interesse di un temibile consorziocriminale abbia un potere intimidatorio fondato sul richiamo – anche implicito– alla capacità criminale dell’associazione renda efficaci condotte minatorie“contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminaleaccumulato dall’associazione; tale semplificazione dell’azione, correlataall’evocazione della potenza criminale di gruppi criminali organizzate integrasicuramente il “metodo mafioso” (cfr: Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016 - dep.02/01/2017, P.M. in proc. Gallo, Rv. 268759; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017 -dep. 10/05/2017, Neri, Rv. 270175).Nel caso in esame la Corte d'appello ha offerto una persuasiva motivazionesul punto rilevando come le modalità del sequestro, del pestaggio e delleminacce risultavano espressive del metodo mafioso in quanto esprimevano conchiarezza il richiamo al capitale criminale del clan cui facevano capo gliaggressori.Infine, la Corte ha legittimamente evidenziato che il fatto che l'aggravantefosse stata esclusa nei confronti di computati giudicati separatamente nonvincolasse in alcun modo il suo giudizio.3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
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