CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 ottobre 2023
Cassazione n. 22714/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. Dott. [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. n.R.G.N. 11368/2017 Dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21062/2023r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, che chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di postaelettronica certificata indicato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della Qualità – società consortile a r.l. in liquidazione, in persona del collegio dei curatori, costituito dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come dadecreto di autorizzazione del giudice delegato emesso il 30/10/2023 e daprocura estesa su foglio separato ma materialmente congiunto al controricorso, d all’Avv. A urelio [OSCURATO:PERSONA] , il quale chiede di 2RG n. 21062/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ricevere le comunicazioni e le notificazioni della cancelleria presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato -controricorrente- avverso la ordinanza della Corte di cassazionen. 23347/2023, depositata in data 1agosto 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/6/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il giudice delegato del fallimento Polo della Q ualità [OSCURATO:PERSONA] disponeva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la vendita senza incanto del compendio immobiliare facente parte della società fallita, anche se i beni facenti parte del sublotto n. 2 erano oggetto di contratto di lease back e, dunque, erano di proprietà di terzi. Nell’ordinanza di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si specificava che in caso di omesso versamento del saldo prezzo nel termine fissato l’importo già versato sarebbe stato trattenuto a titolo di penale. 2. Stante la mancanza di altre offerte la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. faceva pervenire alla curatela offerta irrevocabile di acquisto per tutti i beni mobili e immobili oggetti del lotto unico (suddiviso in tre sublotti). Il giudice delegato, dunque, in data 18/1/2021 disponeva la vendita competitiva, modificando il programma di liquidazione. Nell’avviso di vendita delle [OSCURATO:DATA_NASCITA] si dava atto che il mancato versamento entro il termine fissato di quanto complessivamente dovuto a titolo di saldo avrebbe comportato la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione. 3. Poiché una porzione dei beni era di proprietà di terzi le due società coinvolte rilasciavano procure irrevocabili a vendere: la 3RG n. 21062/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la doValue in data 4/3/2021, entrambe con scadenza al 31/7/2021. Il 25/5/2021 il giudice delegato procedeva alla aggiudicazione per la somma di euro 10.000.000,00, dando atto che la società aveva provveduto al deposito di idonea cauzione per la complessiva somma di euro 1.020.000,00. Veniva assegnato alla Tecnozeta termine di 180 giorni per il pagamento del saldo prezzo, decorrente dalla comunicazione del provvedimento. Dovendosi tenere conto della sospensione feriale il termine per il pagamento del saldo veniva individuato nel 23/12/2021. 4. La società comunicava alla curatela in data 19/11/2021 i dubbi sulla legittimazione attiva di quest’ultima alla vendita dei cespiti, chiedendo comunque la stipulazione davanti al notaio [OSCURATO:PERSONA] entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La società presentava istanza per la comparizione delle parti dinanzi al giudice delegato in data 22/11/2021 e si procedeva all’incontro tra le parti il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In data 23/11/2021 la Dovalue rilasciava procura speciale notarile irrevocabile in favore del fallimento al fine di consentire la vendita degli immobili di sua proprietà unitamente a quelli del fallimento, dichiarando di «1.) esprimere il proprio consenso, anche a ratifica, in merito all’operato e ogni attività sino ad ora posta in essere dalla curatela, sotto la supervisione del giudice delegato alla procedura; 2) confermare la partecipazione di propri rappresentanti, muniti degli appositi poteri, in sede di stipula dell’atto notarile di trasferimento dell’immobile di proprietà, alla data che verrà indicata alla curatela dalla società aggiudicataria, chiedendo di essere informata con un congruo anticipo e comunque non inferiore a 20 giorni dalla data del rogito». 4RG n. 21062/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] proveniva altra ratifica, del medesimo tenore letterale, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. Il 24/11/2021 si svolgeva l’incontro tra i rappresentanti della società e la curatela. In tale incontro, il difensore ed il legale rappresentante della Tecnozeta venivano messi a conoscenza delle intervenute ratifiche «dichiara[ndo] dissipata ogni incertezza e la precisa volontà della propria assistita al versamento del saldo prezzo al massimo entro il 10 dicembre, rappresentando altresì di aver già interloquito con il notaio scelto per la stipula dell’atto di trasferimento nella persona dell’Avvocato dr. [OSCURATO:PERSONA], indicando come data approssimativa della stipula quella del 20 dicembre o altra data da concordare con la curatela». 5. Con pec del 6/12/2021 la Tecnozeta tornava a chiedere le procure e, comunque, la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto. 6. In pari data la curatela evidenziava che la trasmissione delle procure al notaio era ormai attività ultroneo, in quanto le società sarebbero state presenti all’atto con propri rappresentanti. In data 13/12/2021 la società chiedeva nuovamente la trasmissione delle procure al notaio [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il notaio accettava l’incarico richiedeva la documentazione relativa a: legittimazione della curatela vendere; titolarità formale dei beni; certificazione energetica; situazione urbanistico-catastale. In data 17/12/2021 la curatela rispondeva al notaio, trasmettendo le ratifiche delle duesocietà venditrici del 23/11/2021 e del 24/11/2021, avvertendo che le società avevano intenzione di presentare alla stipula dell’atto, anche se con preavviso di 20 giorni. 5RG n. 21062/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] lettera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i curatori trasmettevano le procure e le ratifiche. 7. Quanto all’iter processuale, si evidenzia che il giudice delegato aveva dichiarato la decadenza della giudicatrice Tecnozeta, con perdita della cauzione, il 25/1/2022. 8. Il tribunale di Napoli rigettava il reclamo con provvedimento del 23/2/2022. Si dava atto, in tale provvedimento, che: le società di leasing avevano rilasciato al fallimento le deleghe a vendere; che tali società avevano garantito la diretta partecipazione all’atto; che a seguito dell’aggiudicazione per la somma di euro 10.000.000,00, a fronte del valore stimato in euro 110.000.000,00 la società giudicatrice non aveva versato il saldo entro i 180 giorni previsti, pur considerando la sospensione feriale dei termini. 9. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione la Tecnozeta. 10. Resisteva con controricorso il fallimento. 11. Questa Corte, con ordinanza n. 3210 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettava il ricorso. 11.1. In relazione al secondo motivo di ricorso, trattato preliminarmente, ove la società deduceva la violazione degli articoli 1392, 1704 e 1722 c.c., nonché dell’art.1256 c.c., perché il tribunale non avrebbe tenuto conto della carenza di legittimazione dei curatori a vendere e a incassare il corrispettivo, nonché della impossibilità per essi di eseguire la prestazione, trattandosi di immobili proverà dei terzi, questa Corte evidenziava l’esistenza di due procure a vendere. In particolare affermava -riportando quanto riferito dalla società ricorrente -che «le procure a vendere sono state rilasciate ai curatori da s.p.a. doValue […] il 4 marzo 2021 e il 25 febbraio 2021, successivamente, quindi, alla data dell’ordinanza di vendita, 6RG n. 21062/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio risalente al 7 ottobre 2020», e che «delle procure, ricevute soltanto il 27 dicembre 2021, ossia dopo la decorrenza del termine assegnato per il versamento del saldo, era comunque prevista la scadenza al 31 luglio 2021, antecedente, dunque, alla data fissata dinanzi al notaio per il rogito». Questa Corte soffermava in particolare sulla validità delle ratifiche, redatte con forma scritta («con comunicazioni scritte, rispettivamente del 23 novembre 2021 quanto alla s.p.a. doValue e del 24 novembre 2021 quanto alla [OSCURATO:SOCIETA] (trasmesse alla ricorrente in data 17 dicembre 2021) […] le società avevano dichiarato di ratificare l’agire dei curatori […] e manifestato la disponibilità a presenziare personalmente al rogito, fissato entro la data del 23 dicembre successivo». Aggiungeva la Corte che «le comunicazioni […] hanno quindi efficacemente ratificato, in quanto munite del requisito della forma scritta, la condotta tenuta dal curatore», con effetto retroattivo ex art.1399 c.c. Inoltre, questa Corte reputava «inammissibile perché privo del requisito di autosufficienza, il riferimento all’irrilevanza delle comunicazioni in questione in considerazione del termine di 20 giorni prima del rogito entro il quale le banche avevano dichiarato di voler essere avvisate. E ciò perché non è dedotto alcun elemento in base al quale ritenere che i curatori, ai quali le comunicazioni erano indirizzate, non vi abbiano provveduto». Quanto, alla procura di incassare il corrispettivo, la Corte chiosava che «l’art.1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come il pagamento; di modo che la rappresentanza a ricevere l’adempimento ex art.1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente». 7RG n. 21062/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 11.2. In relazione al primo motivo di ricorso, poi, questa Corte osservava che la vendita era avvenuta «in armonia con la disciplina negoziale», precisando che «tra le condizioni di vendita indicate prima nell’ordinanza di vendita senza incanto e poi nell’avviso di vendita competitiva per anche quella sui tempi di versamento del prezzo, alla quale con la presentazione dell’offerta, conforme a quelle condizioni, la ricorrente ha aderito». L’incameramento della cauzione, dunque, era «in linea con l’applicazione delle regole negoziali invocate il ricorso». Peraltro, era stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità «la validità, sul piano negoziale, di una clausola così congegnata, in quel caso inserire un avviso di vendita competitiva». 11.3. In ordine al terzo motivo, con cui si lamentava «la violazione degli articoli 25 e 107 l.f., in quanto il tribunale non avrebbe considerato la carenza di poteri sin dall’origine del giudice delegato», lo reputava assorbito, trattandosi appunto di vendita competitiva pienamente ammissibile. 12. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per revocazione la Tecnozeta. 13. Ha resistito con controricorso il fallimento. 14. La liquidazione giudiziale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato atto di rinuncia al ricorso per revocazione. 15.Il fallimento Polo della Qualità ha accettato la rinuncia. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione(riportato a pagina 14 del ricorso, sub 1) la società deduce «circa il secondo motivo di ricorso [per cassazione, già trattato] – Errore sul fatto risultante dagli atti e dai documenti». 2. Con il secondo motivo di impugnazione (riportato a pagina 18 del ricorso, sub 1.1.) la ricorrente si duole «circa il termine di 20 8RG n. 21062/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio giorni richiesto dalla società di leasing per presenziare al rogito notarile». 3. Con il terzomotivo di impugnazione (riportato a pagina 23 del ricorso , sub 1.2.) la ricorrente si duole «circa la legittimazione a ricevere il pagamento». La cassazione ha ritenuto che la rappresentanza a ricever e l’adempimento potesse risultare da una condotta concludente delle duesocietà. 4. Con il quarto motivo di impugnazione (riportato a pagina 25 del ricorso, sub 2) la ricorrente deduce «circa il primo motivo di ricorso [per cassazione già trattato da questa Corte] – Errore sul fatto risultante dagli atti e dei documenti». 5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce «circa il 3º motivo di ricorso [per cassazione, già trattato] – Errore sul fatto risultante dagli atti dei documenti». 6. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 6.1. Invero, la ricorrente, per la quale ormai è stata dichiarata la liquidazione giudiziale, ha depositato nel fascicolo telematico l’atto di «rinuncia al giudizio di revocazione pendente innanzi alla Corte di CassazioneRG 21062/2023». 6.2.Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474). Infatti, poiché l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d. 9RG n. 21062/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio «accettizio», che richiede, quindi, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto, in quanto l’articolo 390, ultimo comma, c.p.c., ne consente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti. La controparte ha accettato la rinuncia. 7. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate interamente come richiesto dalle parti. 8. In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contri