CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22479/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di Appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza del 16 gennaio 2026 con la quale la Corte di Appello diBologna, dichiarando inammissibile l’appello proposto dall’imputato, haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna, in data 17 ottobre 2024,lo ha condannato in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen.2. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, inosservanza degliartt. 581 e 591 cod. proc. pen. nonché carenza e apparenza della motivazionein ordine alla ritenuta inammissibilità dell’atto di appello.La Corte territoriale, fondando la decisione su stereotipate formule di stile elimitandosi a definire le deduzioni difensive come una pedissequa reiterazionedelle questioni di merito già risolte dal Tribunale, avrebbe erroneamenteritenuto aspecifici i motivi di appello, sostenendo apoditticamente che essiignorassero le argomentazioni del primo giudice, senza tenere conto che ilgravame aveva puntualmente censurato i passaggi logico-giuridici posti afondamento della condanna e senza fornire un’analisi critica dei motivi diimpugnazione attestante l’effettiva mancanza di correlazione tra l’atto diappello e la sentenza di primo grado.A giudizio della difesa, l’ordinanza sarebbe una sorta di copia-incolla di schemidecisionali predefiniti in cui il riferimento al caso concreto sarebbe inserito inmodo meramente formale per giustificare una decisione di inammissibilità presain astratto; è stato in proposito affermato che l’esigenza di avanzare rilievicritici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delladecisione impugnata non può essere interpretata come un ostacoloinsormontabile alla revisione di accertamenti fattuali qualora sia prospettatadall’appellante una alternativa logica dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.La decisione impugnata si sottrae alle censure formulate dal ricorrente, avendola Corte territoriale correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appelloproposto dal Boumhadi per difetto di specificità dei motivi di impugnazione.I giudici del gravame hanno puntualmente rilevato, con argomentazioneimmune da vizi logici e coerente con il contenuto dell’atto di appello, che ledoglianze formulate dall’imputato si risolvevano nella mera prospettazione diricostruzioni alternative dei fatti, fondate su affermazioni del tutto apodittiche esganciate dalle risultanze istruttorie acquisite al processo. In particolare, è statocorrettamente rimarcato come l’impugnazione non si sia confrontata in alcunmodo con le argomentazioni decisive poste dal giudice di primo grado afondamento dell’affermazione di responsabilità, omettendo di individuarespecifici errori di fatto o di diritto idonei a incrinare il percorso motivazionaledella sentenza appellata (cfr. pagg. 2 e 3 dell’ordinanza oggetto di ricorso).Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che le deduzionidifensive presentassero carattere meramente assertivo e generico, poiché privedi una critica puntuale e argomentata alle ragioni poste a fondamento delladecisione di primo grado. Le stesse si traducevano, nella sostanza, in una merarichiesta di rivalutazione del compendio probatorio e di revisione del decisum,incompatibile con la funzione devolutiva dell’impugnazione, senza alcunaeffettiva interlocuzione con la motivazione della sentenza impugnata, la qualeaveva fornito una spiegazione ampia, esaustiva e giuridicamente corretta sia inordine alla ritenuta penale responsabilità dell’imputato sia con riferimento allavalutazione di attendibilità della persona offesa.Ne consegue che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delconsolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quandol’impugnante non enunci in modo esplicito e argomentato le ragioni di censuraavverso la decisione impugnata, limitandosi a contestazioni generiche omeramente assertive, senza sviluppare una concreta confutazione del percorsologico-giuridico seguito dal giudice di primo grado e senza confrontarsi con leragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione (Sez. U., n. 8825del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; negli stessi termini Sez. 2,n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 – 01).2. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 10 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]