CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25500/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di PerugiaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Velletri, in difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Michela, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 18 maggio2023, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Macerata, in data 7 giugno2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi 6 di reclusione, conapplicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 econcessione del beneficio della sospensione condizionale, per il reato di cui all’art.10 ter d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 27 dicembre 2016, «poiché, in qualitàdi rappresentante legale della società “[OSCURATO:PERSONA] Srl” con sede inPotenza Picena (MC), non versava entro il termine per il versamento dell’accontorelativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta inbase alla dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 2015, per un ammon-tare pari a € 286.687,00, importo superiore alla soglia di € 250.000,00». Con lastessa sentenza veniva, inoltre, disposta la confisca ex art. 322 ter, comma 2, cod.pen., delle quote pensione presso la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già in sequestro, edi beni nella disponibilità dell’imputata, fino alla concorrenza di € 286.687,00.1.1. A seguito di ricorso proposto dall’imputata, la Terza Sezione penale dellaCorte di cassazione, con sentenza n. 15953 del 3 aprile 2024, annullava con rinviola sentenza impugnata, rilevando che la Corte di appello «dopo aver elencato inumerosi e specifici argomenti spesi nel gravame per sostenere l'impossibilità diadempiere e l'imprevedibilità della crisi di liquidità, per causa non imputabile allaricorrente, si è limitata a riportare considerazioni di carattere generale in punto diresponsabilità penale e di dolo della fattispecie, senza, tuttavia, esaminare le que-stioni medesime, evidentemente volte a contestare l'imputabilità dell'omissione».La Corte rilevava che già nella sentenza di primo grado era mancata una qualun-que motivazione in ordine ai medesimi argomenti, poi ribaditi nell'atto di appello,con particolare riguardo al denunciato ritardo negli incassi che la società sostenevadi dover ricevere per lavori di ristrutturazione eseguiti, nonché al denunciato man-cato pagamento di uno stato di avanzamento lavori per circa 1,5 milioni di euroda parte della Repubblica del Gambia (di cui a due fatture emesse nel 2014), chesi diceva dovuto alla grave crisi politica che aveva colpito questo Paese, con uncolpo di stato; nessuna motivazione, già nella sentenza di primo grado, neppurequanto alle iniziative che la società amministrata dalla ricorrente riferiva di averintrapreso per tentare il recupero delle somme, come la richiesta − e l'emissione− di un decreto ingiuntivo (n. 1872/2014) per 2,2 milioni di euro o il ricorso alceto bancario.1.2. Il giudice del rinvio, con sentenza emessa in data 3 novembre 2025, inriforma della sentenza del Tribunale di Macerata, ha dichiarato non doversi proce-dere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittole, in quanto estintoper prescrizione, revocando le pene accessorie inflitte in primo grado, confer-mando la pronuncia di primo grado con riguardo alla disposta confisca.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzodel difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui si de-duce violazione di legge nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione inrelazione alla non applicabilità dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale ha escluso la prova evi-dente dell’innocenza dell’imputata, richiamando quanto motivato dalla sentenza diprimo grado in ordine all’incolpevole impossibilità della [OSCURATO:PERSONA] di far fronte al debitotributario, affermando che la relativa deduzione fosse stata effettuata in terminiapodittici «con argomenti che riconducono detta impossibilità a fatti sostanzial-mente indimostrabili in giudizio, quali la situazione politica del Gambia». Il ricor-rente censura tale motivazione, per carenza e illogicità, avendo tralasciato la cir-costanza che la sentenza rescindente della Corte aveva ritenuto mancante qual-siasi valutazione al riguardo sia nella sentenza annullata sia nella sentenza diprimo grado ed avendo omesso qualsiasi confronto con gli elementi di fatto dedottie documentati dalla difesa, che dimostravano la palese inesistenza dell’elementosoggettivo del reato, essendo la società della ricorrente entrata in crisi per eventiimprevisti e imprevedibili, quali la contrazione dell’intero comparto edilizio a par-tire dal 2012-2013, con contestuale revoca degli affidamenti bancari, il mancatoadempimento del debito maturato su appalto statale nella Repubblica del Gambia(di cui alle fatture nn. 17 e 71 del 2014, dell’importo complessivo di 1.500.000,00euro, determinato dalla grave crisi politica che aveva colpito il paese africano), ilmancato introito dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di un credito per complessivi800.000,00 euro, che non era riuscita a fronteggiare nonostante le concrete ini-ziative assunte (ricorso alla procedura arbitrale nei confronti del Gambia, alla pro-cedura monitoria nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ricorso al pianodi risanamento e di concordato preventivo).Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.4. All’udienza pubblica, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesadella ricorrente, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. In premessa, va ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza dilegittimità, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il pro-scioglimento nel merito dell’imputato, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., siimpone nei soli casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto,la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penaleemergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valuta-zione che il giudice deve compiere appartiene più al concetto di «constatazione»,ossia di percezione ictu oculi, che a quello di «apprezzamento» ed è, quindi, in-compatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U,n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).2.1. Ciò precisato, la sentenza della Corte territoriale, nell’escludere l’applica-bilità dell’art. 129 cod. proc. pen., sia pure nel limitato perimetro, sopra delineato,determinato dalla sopravvenienza di una causa di estinzione del reato, ha omessoqualsiasi confronto con le risultanze della copiosa documentazione prodotta dalladifesa in ordine alla assunta impossibilità a adempiere e all’imprevedibilità dellacrisi di liquidità, limitandosi ad affermazioni generiche e apodittiche sulla indimo-strabilità in giudizio della situazione del Gambia, richiamando sul punto apprezza-menti che non sono contenuti, come già rilevato dalla Terza Sezione penale diquesta Corte, nemmeno nella sentenza di primo grado, rendendo così una moti-vazione del tutto apparente sulle ragioni per le quali la formula di proscioglimentonel merito invocata non fosse rilevabile con una mera attività ricognitiva.2.2. Tanto impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio pernuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, che dovrà anche valutare se, nelcaso di specie, possa trovare applicazione ratione temporis la disciplina dispostadall’art. 578 bis cod. proc. pen., sulla cui portata le Sezioni Unite di questa Corte,(n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 – 01), risolvendo uncontrasto di giurisprudenza incorso sul punto, hanno statuito che, trattandosi didisposizione di natura anche sostanziale, soggetta al divieto di retroattività dellanorma in malam partem ex art. 25 Cost., non è applicabile, in ipotesi di confiscaper equivalente ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per ireati rientranti nella previsione dell'art. 322 ter cod. pen., anteriormente all'en-trata in vigore dell'art. 1, comma 4, lettera t), della legge 9 gennaio 2019, n. 3,che ha inserito nell'art. 578 bis, le parole «o la confisca prevista dall'art. 322 tercod. pen.». P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di ap-pello di Firenze.Così deciso, il 06/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]