CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 luglio 2020
Cassazione n. 47209/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alle conclusioni scritte ed ha richiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 23 luglio 2020 che lo aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 81, comma secondo, 314 cod. pen. Il ricorrente, secondo la prospettazione accusatoria, abusando delle qualità di dipendente delle [OSCURATO:PERSONA] di Cardito, si sarebbe appropriato, per mezzo di cinque operazioni effettuate sul libretto postale intestato a Maruzzella (rectius Marruzzella) Rosa ed aperto in detto ufficio, della somma di complessivi euro 43.200; fatti commessi in Cardito dal 9 agosto al 2 settembre 2019. 2. La difesa del ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso: 2.1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine all'art. 192 cod. proc. pen. quanto al ritenuto elemento psicologico. La difesa rileva che il ricorrente non ricopriva la qualifica di pubblico ufficiale o di persona incaricata di pubblico servizio rivestendo il compito di mero sportellista dell'[OSCURATO:PERSONA] di Cardito, svolgendo attività di tipo bancario- finanziaria nettamente separata, anche in ordine all'organizzazione e alla contabilità, rispetto al servizio postale propria delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] soggetto che si occupa di erogare somme di denaro allo sportello ai titolari di conti correnti non esplica poteri certificatori ma attività sovrapponibile a quella bancaria. Si censura la motivazione della Corte di appello nella parte in cui non avrebbe preso in esame la circostanza che le operazioni si sarebbero realizzate attraverso l'emissione di vaglia circolari e che non ci fosse alcun collegamento del Caiazza con i soggetti intestatari di detti vaglia. La Corte territoriale avrebbe fornito un'inadeguata motivazione in ordine alle ragioni che portavano ad escludere che nel caso di specie si fosse realizzato il più lieve delitto di truffa ovvero di appropriazione indebita in luogo del contestato peculato. Poiché deve ritenersi che la disponibilità giuridica del denaro era in capo alla titolare del libretto di risparmio (soggetto che avrebbe potuto disporre) deve escludersi il contestuale possesso in capo al ricorrente. Si censura complessivamente la decisione della Corte di appello che nell'escludere la possibile integrazione dei delitti di truffa o appropriazione indebita, si è riportata integralmente alla decisione di primo grado senza motivare autonomamente sul punto. 2.2. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche illegittimamente fondata sulla gravità dei danno e del contegno processuale. 2.3. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla errata determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. 2. Versato in fatto, e manifestamente infondato risulta il primo motivo, che al netto di una preclusa censura tesa ad una alternativa ricostruzione del fatto contestato, sostanzialmente ipotizza la mancanza della qualifica soggettiva in capo al ricorrente ex art. 357 e 358 cod. pen.L'indirizzo di questa Corte è ormai costante nel ritenere integrato il delitto di peculato nella condotta del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si appropri di somme di denaro afferenti al risparmio postale, rivestendo questi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività di raccolta del risparmio mediante libretti postali e buoni fruttiferi, contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2002 ed effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica (Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018, dep. 2019, Consiglio, Rv. 274938, ma anche Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Spataro, Rv. 269481). Generica, oltre che illogica, invece, risulta la parte del ricorso in cui, dapprima si prospetta la eccentrica evenienza secondo cui la somma sottratta sarebbe nella disponibilità della persona intestataria del libretto, evenienza disancorata dalla concreta vicenda che vede le stesse [OSCURATO:SOCIETA]., concessionario per conto della Cassa depositi e prestiti, quale soggetto che gestiva il libretto postale e, per quel che rileva in questa sede, le relative somme in esso indicate, salvo poi ipotizzare una truffa ovvero una appropriazione indebita, condotte all'evidenza incompatibili in quanto, rispettivamente, presuppongono ed escludono la disponibilità dei beni in capo al ricorrente. Sul punto coerente e completa risulta invece la decisione impugnata che, dopo avere sinteticamente ricostruito il fatto storico oggetto del procedimento attraverso la descrizione delle modalità attraverso cui il Caiazza si era appropriato delle somme di notevole importo, previa puntuale verifica dell'attendibilità dei testi, confutava la tesi difensiva che avrebbe visto nella titolare del libretto la persona che aveva disposto personalmente di dette somme; la Corte territoriale ha messo in evidenza l'abuso delle funzioni realizzato attraverso l'autonoma gestione delle somme di denaro di cui il ricorrente aveva la disponibilità proprio nella sua qualità di soggetto incaricato di pubblico servizio in concreto svolta, ha spiegato le ragioni che portavano ad apprezzare la procedura che si presentava niente affatto riconducibile all'ordinaria gestione dei conti correnti bancari, ha rilevato il possesso qualificato del bene di cui aveva la disponibilità proprio in occasione delle funzioni di incaricato di pubblico servizio. Manifestamente infondata risulta l'ipotizzata integrazione della differente fattispecie di truffa, tra l'altro prospettata come avvenuta ai danni della stessa titolare del libretto, persona che, per quanto sopra rilevato in ordine alla disponibilità in capo all'ente Poste delle somme, risulta distonica sia rispetto alla specifica contestazione che alle stesse risultanze processuali, avendo comunque la Corte territoriale precisato come le condotte fraudolente non avessero inciso sulla preesistente disponibilità della somma in capo al ricorrente.3. Il secondo motivo attraverso cui il ricorrente censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è versato in fatto. Deve, infatti, osservarsi che l'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e possono essere escluse dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Esaustiva deve essere ritenuta la motivazione della Corte di merito che ha ritenuto non sussistenti elementi positivamente apprezzabili, sia in ragione del notevole importo sottratto, sia per la pluralità delle condotte che denotavano una non occasionalità della stessa, oltre che per l'assenza di qualsivoglia resipiscenza. Motivazione che, in quanto non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità. 4. Il terzo motivo risulta manifestamente infondato oltre che meramente riproduttivo di identica censura già svolta in sede di gravame debitamente confutate dalla Corte territoriale che ha dato conto sia della congrua quantificazione della pena base operata dal primo giudice, sia della corretta determinazione dei singoli aumenti logicamente parannetrati in ragione della consistenza delle varie appropriazioni. 5. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende