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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 08749/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIP-€1,1510--auziso-a-lie~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione a ripetute violazioni dell'art. 73 d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo di ricorso violazione di legge in ordine all'omessa valutazione dei motivi non oggetto di rinuncia e con il secondo motivo violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. proc.pen.

Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Nel caso in disamina la ricorrente ha rinunciato ai motivi assolutori e a quelli concernenti la qualificazione della condotta.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIP-€1,1510--auziso-a-lie~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione a ripetute violazioni dell'art. 73 d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo di ricorso violazione di legge in ordine all'omessa valutazione dei motivi non oggetto di rinuncia e con il secondo motivo violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. proc.pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Nel caso in disamina la ricorrente ha rinunciato ai motivi assolutori e a quelli concernenti la qualificazione della condotta. Il ricorso è pertanto inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08749/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris