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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34964/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i primi tre motivi di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 42 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata, sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen. (vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che l'ulteriore doglianza, con cui la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generica.

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, peraltro, che la Corte di appello, condividendo il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, ha escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione dell'assoluta genericità del motivo di appello, del valore non trascurabile del danno provocato alla persona offesa (pari a 1250 euro) e delle particolari modalità della condotta di falsificazione (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). rilevato che l'ulteriore doglianza, con cui la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generica perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., è dedotta in carenza di interesse.

Va, in proposito, rilevato che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine al motivo di appello avente a oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.

Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione (vedi pag. 3 dell'atto di appello) con la conseguenza che l'impugnazione così formata non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette di percepire con esattezza l'oggetto delle censure (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01).

Di conseguenza deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza o genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.

La ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della caùsa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] srl che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i primi tre motivi di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 42 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata, sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen. (vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che l'ulteriore doglianza, con cui la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generica. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, peraltro, che la Corte di appello, condividendo il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, ha escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione dell'assoluta genericità del motivo di appello, del valore non trascurabile del danno provocato alla persona offesa (pari a 1250 euro) e delle particolari modalità della condotta di falsificazione (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). rilevato che l'ulteriore doglianza, con cui la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generica perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., è dedotta in carenza di interesse. Va, in proposito, rilevato che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine al motivo di appello avente a oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione (vedi pag. 3 dell'atto di appello) con la conseguenza che l'impugnazione così formata non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette di percepire con esattezza l'oggetto delle censure (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01). Di conseguenza deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza o genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. La ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della caùsa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] srl che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltr
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