CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20813/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione della causa di estinzione della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Genova, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 187, comma 8, D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito: "C.d.S."), applicando la pena di euro 48000 di ammenda (di cui 45000 in sostituzione di sei mesi di arresto). Non è stata ritenuta la particolare tenuità del fatto perché, secondo la motivazione addotta dal Tribunale, il fatto non aveva le caratteristiche della particolare tenuità, perchè era semplicemente il reato contestato. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione e conseguente carenza assoluta di motivazione per avere il Tribunale escluso la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., senza motivare se non in modo solo apparente. La difesa aveva motivato la richiesta, evidenziando la modestia del fatto e le condizioni di vita e sociali dell'imputato, che dopo il fatto aveva compiuto un positivo percorso di recupero 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza, limitatamente alla concessione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. 4. Il ricorso deve essere convertito in appello, posto che il motivo formulato attiene sostanzialmente ad un vizio di motivazione, di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. In tal caso, infatti, il ricorso non può essere presentato per saltum, ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569 co. 3 codice di rito (sez. 6 n. 26419 del 3/7/2012, Rv. 253122; sez. 3 n. 48978 del 8/10/2014, Rv. 261208; sez. 6 n. 26350 del 31/5/2007, Rv. 236860; n. 40373 del 18/10/2007, Rv. 238230), ostandovi il generale principio della osservanza dei gradi della giurisdizione (sez. 1 n. 48139 del 10/12/2008, Rv. 242789). P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio. Così deciso in Roma, il 2