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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21932/2026

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rsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze harigettato l'appello - proposto nell'interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - avversola sentenza del Tribunale di Lucca, emessa il 17 febbraio 2025, nella parte in cui haapplicato la misura di sicurezza della libertà vigilata.A ragione della decisione osserva che il condannato - che, oltre ad essere stato ritenutoseminfermo di mente al momento del fatto, vanta una lunga storia di tossicodipendenza e dialcol dipendenza - è ancora, sulla base della relazione peritale in atti, socialmente pericolosoa cagione della patologia psichiatrica da cui è affetto.

Ha, infatti, necessità di un intervento disostegno terapeutico costante “in quanto in caso contrario prevale il discontrollo dicomportamenti e l’interessato potrebbe reiterare condotte in violazione della normativapenale”.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite deldifensore di fiducia, articolando due motivi2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 190, 192,533, 535, 605 cod. proc. pen. e 200 e seg. cod. pen., nonché vizio di motivazione.Lamenta che il Tribunale ha ritenuto decisivo ai fini del giudizio sull’attualità dellapericolosità sociale l'analisi compiuta dal perito e le problematiche psichiatriche delcondannato, trascurando, invece, le circostanze, pure allegate dalla difesa, che escludono ilpericolo di ricaduta nel reato.

In particolare. non ha considerato che XXXXXXXXX fin dalgiugno 2025 si trova detenuto presso la Casa circondariale, all’interno di una strutturacapace di monitorare e controllare le patologie nei termini suggeriti dal perito sicché non puòdirsi attualmente esistente la sua pericolosità sociale; tanto è vero che durante il periododetentivo il ricorrente non ha posto in essere condotta illecite.Così operando il giudice di appello non ha compiuto la valutazione globale e coordinatadi tutti gli elementi indicati dall'art 133 cod. pen. per individuare la capacità a delinquere nelfuturo, così come indicato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 125, 190, 192, 533, 535, 605 cod. proc. pen. e 215, 228, 229 e

230. cod.pen.Il Tribunale ha ritenuto legittima l'applicazione della misura di sicurezza della libertàvigilata sul rilievo che il primo giudice, pur ritenendo astrattamente possibile il ricoveropresso una REMS, aveva optato per l’applicazione della misura di sicurezza della libertàvigilata con ricovero del condannato in una struttura Comunitaria per tossicodipendentivalutandola.L'argomentazione è erronea in quanto la misura di sicurezza della libertà vigilata è statadisposta al di fuori dei parametri fissati dagli artt. 229 e 230 cod. pen.: la pena inflitta adXXXXXXXXX è inferiore ad un anno di reclusione, nei suoi confronti non è stata disposta laliberazione condizionale né è stato dichiarato delinquente abituale o per tendenza.

Nonricorrono nemmeno le altre ipotesi previste delle citate disposizioni per l'applicazionefacoltativa o obbligatoria della libertà vigilata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il secondo motivo, che per il carattere processuale della censura, potenzialmentedecisiva e assorbente, va esaminato preliminarmente, è infondato.L'art. 219, primo comma, cod. pen. dispone che «il condannato, per delitto non colposo,a una pena diminuita per cagione di infermità psichica . è ricoverato in una casa di cura e dicustodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non èinferiore nel minimo a cinque anni di reclusione".La stessa disposizione, al terzo comma, stabilisce che «se si tratta di un altro reato, peril quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è personasocialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura o di custodia è ordinato per un temponon inferiore a sei mesi».Nella specie, l’odierno ricorrente è stato condannato perché ritenuto colpevole del reatodi cui all’art. 341-bis cod. pen. ed è stato ritenuto socialmente pericoloso dal perito nominatonel corso del processo, sicché legittimante può essere destinatario dell'applicazione dellamisura di sicurezza della libertà vigilata in presenza del solo presupposto della condanna perun reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva.2.

Il primo motivo è, invece, fondato.2.1.

La motivazione de Tribunale di sorveglianza in punto di pericolosità sociale, qualepresupposto per l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 219 cod. pen. non ècalibrata sui criteri indicati dall'art. 203 cod. pen.

La predetta norma, dopo avere individuatola cifra qualificante della pericolosità sociale, rilevante agli effetti della legge penale, nellaprobabilità che il soggetto, che abbia commesso un fatto preveduto dalla legge come reato,ne commetta di nuovi, esige che il relativo accertamento sia compiuto sulla base delle"circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen.".Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, agli effetti penali la pericolositàsociale, rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza, consiste nel pericolo dicommissione di nuovi reati e deve essere valutata autonomamente dal giudice, che devetener conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sullacapacità criminale dell'imputato, per valutare l'effettivo pericolo di recidiva, ma anche deglialtri parametri desumibili dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Rv. 271404- 01; Sez. 1 n. 40808 del 14/10/2010, Rv. 248440 - 01).In questa prospettiva, si è altresì precisato che il Giudice che ritenga di applicare unamisura di sicurezza personale ha l'obbligo di motivare in ordine alla accertata ed attualepericolosità sociale dell'imputato (Sez .6, n. 41677 del 30/09/2010, Rv. 248805 - 01; Sez. 5,n. 22193 del 20/02/2008, Rv. 240434 - 01).2.2.

Nella specie, la motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza risulta carente inquanto basata sul mero rilievo del disturbo psichiatrico dell'imputato, senza la valutazionedei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Difetta una specifica valutazione della condotta divita dell'imputato antecedente, contemporanea e successiva al reato, delle condizioni di vitaindividuale, familiare e sociale del reo, della capacità criminale dell'imputato (anche alla lucedi eventuali precedenti penali) e della persistenza ed attualità del suo disturbo psichiatrico edel suo grado di rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità sociale dell'imputato.Deve, pertanto, ribadirsi che la nozione di pericolosità sociale (come fissato dall'art. 203cod. pen.) va riferita alla condizione della persona che ha commesso un fatto-reato o unquasi-reato e si trovi in condizioni per cui è probabile che commetta nuovi fatti prevedutidalla legge come reati; la prognosi di pericolosità sociale rilevante agli effetti della leggepenale non può limitarsi a richiamare la valutazione criminologica degli esperti, ma devenecessariamente verificare l'esistenza delle condizioni che consentono di affermare unpersistente pericolo di commissione in futuro di altri reati, esaminando - di certo - lapersonalità e gli effettivi problemi psichiatrici rilevati dai sanitari ma non obliterando l'analisidei fatti già commessi dal reo e gli altri parametri stabiliti dalla legge in primis dall'art. 133cod. pen., per valutare ratione cognita l'effettivo pericolo di recidiva (cfr. Sez. 1, n. 50164 del16/05/2017 cit., in motivazione).La motivazione offerta dai Giudici dell'appello sulla questione sollevata con specificomotivo di gravame, si appalesa, dunque, inadeguata e si traduce nella non correttaapplicazione degli artt. 219 e 203 cod. pen.3.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, pertanto, la sentenza impugnata vaannullata limitatamente alla misura di sicurezza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza pernuovo giudizio sul punto.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diCosì è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze harigettato l'appello - proposto nell'interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - avversola sentenza del Tribunale di Lucca, emessa il 17 febbraio 2025, nella parte in cui haapplicato la misura di sicurezza della libertà vigilata.A ragione della decisione osserva che il condannato - che, oltre ad essere stato ritenutoseminfermo di mente al momento del fatto, vanta una lunga storia di tossicodipendenza e dialcol dipendenza - è ancora, sulla base della relazione peritale in atti, socialmente pericolosoa cagione della patologia psichiatrica da cui è affetto. Ha, infatti, necessità di un intervento disostegno terapeutico costante “in quanto in caso contrario prevale il discontrollo dicomportamenti e l’interessato potrebbe reiterare condotte in violazione della normativapenale”.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite deldifensore di fiducia, articolando due motivi2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 190, 192,533, 535, 605 cod. proc. pen. e 200 e seg. cod. pen., nonché vizio di motivazione.Lamenta che il Tribunale ha ritenuto decisivo ai fini del giudizio sull’attualità dellapericolosità sociale l'analisi compiuta dal perito e le problematiche psichiatriche delcondannato, trascurando, invece, le circostanze, pure allegate dalla difesa, che escludono ilpericolo di ricaduta nel reato. In particolare. non ha considerato che XXXXXXXXX fin dalgiugno 2025 si trova detenuto presso la Casa circondariale, all’interno di una strutturacapace di monitorare e controllare le patologie nei termini suggeriti dal perito sicché non puòdirsi attualmente esistente la sua pericolosità sociale; tanto è vero che durante il periododetentivo il ricorrente non ha posto in essere condotta illecite.Così operando il giudice di appello non ha compiuto la valutazione globale e coordinatadi tutti gli elementi indicati dall'art 133 cod. pen. per individuare la capacità a delinquere nelfuturo, così come indicato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 125, 190, 192, 533, 535, 605 cod. proc. pen. e 215, 228, 229 e 230. cod.pen.Il Tribunale ha ritenuto legittima l'applicazione della misura di sicurezza della libertàvigilata sul rilievo che il primo giudice, pur ritenendo astrattamente possibile il ricoveropresso una REMS, aveva optato per l’applicazione della misura di sicurezza della libertàvigilata con ricovero del condannato in una struttura Comunitaria per tossicodipendentivalutandola.L'argomentazione è erronea in quanto la misura di sicurezza della libertà vigilata è statadisposta al di fuori dei parametri fissati dagli artt. 229 e 230 cod. pen.: la pena inflitta adXXXXXXXXX è inferiore ad un anno di reclusione, nei suoi confronti non è stata disposta laliberazione condizionale né è stato dichiarato delinquente abituale o per tendenza. Nonricorrono nemmeno le altre ipotesi previste delle citate disposizioni per l'applicazionefacoltativa o obbligatoria della libertà vigilata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il secondo motivo, che per il carattere processuale della censura, potenzialmentedecisiva e assorbente, va esaminato preliminarmente, è infondato.L'art. 219, primo comma, cod. pen. dispone che «il condannato, per delitto non colposo,a una pena diminuita per cagione di infermità psichica . è ricoverato in una casa di cura e dicustodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non èinferiore nel minimo a cinque anni di reclusione".La stessa disposizione, al terzo comma, stabilisce che «se si tratta di un altro reato, peril quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è personasocialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura o di custodia è ordinato per un temponon inferiore a sei mesi».Nella specie, l’odierno ricorrente è stato condannato perché ritenuto colpevole del reatodi cui all’art. 341-bis cod. pen. ed è stato ritenuto socialmente pericoloso dal perito nominatonel corso del processo, sicché legittimante può essere destinatario dell'applicazione dellamisura di sicurezza della libertà vigilata in presenza del solo presupposto della condanna perun reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva.2. Il primo motivo è, invece, fondato.2.1. La motivazione de Tribunale di sorveglianza in punto di pericolosità sociale, qualepresupposto per l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 219 cod. pen. non ècalibrata sui criteri indicati dall'art. 203 cod. pen. La predetta norma, dopo avere individuatola cifra qualificante della pericolosità sociale, rilevante agli effetti della legge penale, nellaprobabilità che il soggetto, che abbia commesso un fatto preveduto dalla legge come reato,ne commetta di nuovi, esige che il relativo accertamento sia compiuto sulla base delle"circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen.".Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, agli effetti penali la pericolositàsociale, rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza, consiste nel pericolo dicommissione di nuovi reati e deve essere valutata autonomamente dal giudice, che devetener conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sullacapacità criminale dell'imputato, per valutare l'effettivo pericolo di recidiva, ma anche deglialtri parametri desumibili dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Rv. 271404- 01; Sez. 1 n. 40808 del 14/10/2010, Rv. 248440 - 01).In questa prospettiva, si è altresì precisato che il Giudice che ritenga di applicare unamisura di sicurezza personale ha l'obbligo di motivare in ordine alla accertata ed attualepericolosità sociale dell'imputato (Sez .6, n. 41677 del 30/09/2010, Rv. 248805 - 01; Sez. 5,n. 22193 del 20/02/2008, Rv. 240434 - 01).2.2. Nella specie, la motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza risulta carente inquanto basata sul mero rilievo del disturbo psichiatrico dell'imputato, senza la valutazionedei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Difetta una specifica valutazione della condotta divita dell'imputato antecedente, contemporanea e successiva al reato, delle condizioni di vitaindividuale, familiare e sociale del reo, della capacità criminale dell'imputato (anche alla lucedi eventuali precedenti penali) e della persistenza ed attualità del suo disturbo psichiatrico edel suo grado di rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità sociale dell'imputato.Deve, pertanto, ribadirsi che la nozione di pericolosità sociale (come fissato dall'art. 203cod. pen.) va riferita alla condizione della persona che ha commesso un fatto-reato o unquasi-reato e si trovi in condizioni per cui è probabile che commetta nuovi fatti prevedutidalla legge come reati; la prognosi di pericolosità sociale rilevante agli effetti della leggepenale non può limitarsi a richiamare la valutazione criminologica degli esperti, ma devenecessariamente verificare l'esistenza delle condizioni che consentono di affermare unpersistente pericolo di commissione in futuro di altri reati, esaminando - di certo - lapersonalità e gli effettivi problemi psichiatrici rilevati dai sanitari ma non obliterando l'analisidei fatti già commessi dal reo e gli altri parametri stabiliti dalla legge in primis dall'art. 133cod. pen., per valutare ratione cognita l'effettivo pericolo di recidiva (cfr. Sez. 1, n. 50164 del16/05/2017 cit., in motivazione).La motivazione offerta dai Giudici dell'appello sulla questione sollevata con specificomotivo di gravame, si appalesa, dunque, inadeguata e si traduce nella non correttaapplicazione degli artt. 219 e 203 cod. pen.3. In accoglimento del primo motivo di ricorso, pertanto, la sentenza impugnata vaannullata limitatamente alla misura di sicurezza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza pernuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diCosì è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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