CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 28 ottobre 2022 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 58-quater ord. pen., della richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti, con ordinanza in data 12 ottobre 2022, era stata disposta la revoca della semilibertà. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. La precedente ordinanza di revoca era stata impugnata con ricorso per cassazione, e dunque non era definitiva al momento della decisione del Presidente del Tribunale di sorveglianza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. La giurisprudenza ha affermato che la preclusione triennale ad ottenere i benefici penitenziari dipendente dalla pregressa revoca di un beneficio presuppone, appunto, la pronuncia di un provvedimento di revoca, e non anche che tale ordinanza sia divenuta definitiva per omessa ovvero respinta impugnazione (Sez. 1, n. 29095 del 5/6/2003, Ferrone, Rv. 225218; Sez. 1, n. 2471 del 17/12/2008, Vasienti, Rv. 242814). In questo senso si è evidenziato che il legislatore fissa il termine a quo del triennio dalla data del provvedimento di revoca, e non dalla data del passaggio in giudicato di quella decisione. Si deve aggiungere che la giurisprudenza, di legittimità e costituzionale, sulla norma di cui all'art. 58-quater ord. pen., si è ripetutamente soffermata su ratio e contenuto della preclusione e sulla sua compatibilità con il principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena, cui è connessa la possibilità di modulare le modalità esecutive in funzione del raggiungimento dell'obiettivo rieducativo. In particolare, viene in rilievo la giurisprudenza che ha interpretato in senso non vincolante la preclusione che consegue alla condanna per evasione (Sez. 1, n. 29 del 19/11/2014, Violi, Rv. 261705; Corte costituzionale n. 189 del 2010) e quella che ha ritenuto la compatibilità costituzionale della preclusione conseguente ad una precedente revoca di benefici sul rilievo del carattere discrezionale, e non vincolato, del provvedimento di revoca (Corte costituzionale n. 87 del 2004 e n.173/2021). Va evidenziata la sottolineatura, espressa dall'ultima pronuncia costituzionale, circa la specifica rilevanza della durata della preclusione (triennale) nel vaglio di costituzionalità, sul rilievo che l'ampiezza cronologica della preclusione, e non la preclusione in sé, potrebbe, a seconda dei casi, anche impedire in toto la possibilità di modulare la fase esecutiva in funzione del principio rieducativo. Rilievo che non si pone nella questione in esame. Dunque, la preclusione in parola trova la sua ratio, non tanto sul giudicato formale vuoi della condanna per evasione vuoi della pronuncia di revoca del beneficio, bensì sul significato, ai fini della valutazione di idoneità rieducativa dei benefici, delle decisioni che hanno accertato la condotta di evasione ovvero disposto la revoca. Considerazione che conferma la rilevanza ai fini della preclusione del provvedimento giudiziale di revoca, e non della sua definitività. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de