CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 settembre 2022
Cassazione n. 46462/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, nonché la memoria difensiva; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi parzialmente la sentenza . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, con la sentenza emessa in data 8 febbraio 2021, confermava la sentenza del Giudice di pace, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di diffamazione dei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avvocato. [OSCURATO:PERSONA] contestava la violazione dell'art. 595 cod. pen. perché i predetti, comunicando con più persone, in particolare inviando un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, offendevano la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], affermando che lo stesso si era reso inadempiente, non pagando la somma di euro 11.450,00, a titolo di canoni di locazione e scrivendo, tra l'altro: «alla verifica si è constatato che alcuni arredi sono stati trattenuti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre sulle due poltrone, sul pavimento della stanza in essa contenute, sul pavimento del bagno e dell'ingresso vi erano tracce evidenti di urina così come determinabile dal forte odore dell'ambiente. [OSCURATO:PERSONA], il 23 gennaio 2017». 2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constano di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo e il secondo motivo vengono prospettati congiuntamente e deducono l'uno violazione di legge in relazione agli artt. 51 e 59 cod. pen. per il mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, anche putativa, l'altro vizio di motivazione a riguardo. Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in conto che l'inadempienza dello Scialò sia stata anche accertata dalla relazione preliminare stilata nell'ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, cosicchè il fatto contestato nell'imputazione risulta vero e esposto in modo non diffamatorio ma continente. Per altro dovrebbe trovare applicazione la scriminante dell'art. 51 cod. pen., anche in forma putativa. In ordine alle condizioni in cui furono trovati i locali, con il rinvenimento delle tracce di urina, l'esposto, a differenza di quanto ritenuto dal giudice d'appello, avrebbe riferito un fatto oggettivo senza attribuirlo allo Scialò. 4. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. per omessa rinnovazione istruttoria, non avendo il giudice d'appello disposto l'escussione dell'amministratore di condominio. 5. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla verifica dell'inadempienza della persona offesa e per l'eventuale rideterminazione della pena inflitta. 6. Con memoria datata 8 settembre 2022 la difesa dei ricorrenti replicava alla requisitoria del Procuratore generale, chiedendo annullarsi del tutto la sentenza. 7. I ricorsi sono stati trattati senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Va premesso che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 - 01). 3. I motivi sono strettamente connessi e vanno trattati unitariamente. 3.1 Va premesso che, come emerge dall'imputazione in precedenza riportata, gli attuali ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto di diffamazione per aver presentato un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, rappresentando l'inadempienza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], conduttore di un immobile a lui locato da uno degli esponenti, [OSCURATO:PERSONA], nonché per l'imbrattamento delle suppellettili all'atto del rilascio dell'immobile, nei termini in premessa descritti. Quanto al primo profilo, la sentenza impugnata di fatto rileva che la diffamazione consisterebbe nella circostanza che Scialò fu indicato essere da subito inadempiente. A ben vedere il Tribunale di Torino rileva che, così come accertato dal consiglio distrettuale di disciplina del Consiglio dell'ordine degli avvocati della città sabauda, Scialò, contrariamente a quanto indicato nell'esposto, corrispose al locatore la cauzione e il 50% delle spese di registrazione del contratto, tanto da esibire la quietanza in sede disciplinare. A riguardo, sia in relazione alle conclusioni del Procuratore generale, sia anche in relazione ai motivi di ricorso, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata non sia viziata né da violazione di legge né da vizio di motivazione. A ben vedere l'esposto rappresenta una situazione non vera, addebitando a Scialò una inadempienza totale, comprensiva anche dell'omesso versamento di 1400,00 euro e del 50% delle spese di registrazione del contratto, importi risultati invece versati. E bene l'offesa alla altrui reputazione si verifica anche nel caso in cui il contenuto diffamatorio sia solo parzialmente falso. Tanto che a proposito della prova liberatoria si è affermato il principio per cui l'applicazione dell'esimente, prevista dall'art. 596 cod. pen. al reato di diffamazione, è subordinata alla prova che tutto il fatto dal contenuto diffamatorio, nel suo complesso e nelle sue modalità, sia vero. La prova mancata, anche parzialmente, sulla verità dei fatti non esime da pena (così Sez. 5, n. 866 del 23/10/1991, dep. 1992, Graziosi, Rv. 189588 - 01; Sez. 6, n. 8137 del 16/05/1975, Giovannini, Rv. 130815 - 01). E dunque, la sentenza impugnata fa buon governo della norma incriminatrice ritenendo che l'affermazione della complessiva inadempienza dello Scialò, in parte non rispondente al vero, integri la diffamazione contestata. 3.2. In ordine alla seconda parte della condotta diffamatoria, relativa al rinvenimento delle tracce di urina sulle poltrone, la censura dei ricorrenti alla sentenza impugnata anche non ha pregio. Infatti, la decisione impugnata rende conto, con motivazione coerente e logica, di come nel corso dell'istruttoria in sede disciplinare l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], procuratore dell'Oreglia nella fase di rilascio dell'immobile, riferì di aver visionato i locali e la cantina all'atto della consegna, escludendo del tutto che fossero imbrattati di urina. Tale circostanza, a ben vedere, non viene neanche contestata con gli attuali ricorsi, limitandosi i ricorrenti a dedurre la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per omessa rinnovazione dell'istruttoria in merito alla richiesta escussione dell'amministratore di condominio. Sul punto va evidenziato come la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 3 4 n. 35372 del 23 maggio 2007, Panozzo, rv 237410; Sez. 3 n. 21687 del 7 aprile 2004, Modi, rv 228920). E bene, nel caso in esame ha offerto congrua motivazione il Tribunale di Torino, evidenziando come l'amministratore di condominio non fosse presente all'atto del rilascio dell'immobile, dal che l'irrilevanza dell'atto istruttorio richiesto. La censura sul punto è pertanto manifestamente infondata. 3.3 Quanto, inoltre, alla ulteriore censura alla sentenza, che avrebbe frainteso il contenuto dell'esposto, nel senso che si sarebbe riferito l'imbrattamento con urina quale fatto oggettivo e non come attribuito allo Scialò, deve evidenziarsi come il Tribunale di Torino al fol. 5 logicamente chiarisce che si vede in tema di 'velata' accusa, risultando la condotta inevitabilmente da ritenersi imputabile allo Scialò, essendo l'esposto al Consiglio dell'ordine diretto a mettere a conoscenza le condotte del predetto avvocato e non di terze persone. Per altro, la sentenza impugnata fa buon governo del principio per cui, in tema di diffamazione, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi pronunciate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, coinvolgenti e suggestive, sono idonee ad ingenerare nella mente dei destinatari il convincimento della effettiva rispondenza a verità del fatto formalmente solo adombrato (Sez. 5, n. 41042 del 17/06/2014, Scancarello, Rv. 260772 - 01). Congrua e logica è quindi la valutazione del Tribunale, anche perché non avrebbe avuto senso inserire la vicenda dell'innbrattamento in un esposto contro l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] se non per adombrarne la responsabilità in modo allusivo e quindi diffamatorio, a fronte della falsità della affermazione. 3.4 La censura sul punto, pertanto, è infondata, come anche lo è l'invocato riferimento alla omessa applicazione della scriminante, essendo presupposto della stessa la verità del fatto oggetto della comunicazione. Infatti, per un verso integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale; sussiste, infatti, in tal caso il requisito della comunicazione con più persone, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi; per altro verso, in tal caso, non può ricorrere l'esimente del diritto di critica, il quale sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità (Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, Rv. 260229 - 01). E nel caso in esame il Tribunale rende conto della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si fosse confrontata con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che negava la asserita presenza di urina, mentre la quietanza per il pagamento è stata evidentemente rilasciata da uno degli esponenti, dunque al corrente della condotta di adempimento. Pertanto, ne consegue la infondatezza della censura. 4. Ne consegue il complessivo rigetto dei ricorsi, con condanna alle spese processuali dei ricorrenti. P.Q.M. Rigetta i rico