CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 24133/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha concluso per la "fondatezza" del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 22 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento, disposto dalla Prima sezione di questa Corte con sentenza n. 33917 del 15 luglio 2021, di analogo provvedimento - respinto il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza in sede del 4 marzo 2020, con la quale è stata accolta la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuta sottoposta al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., di poter acquistare al c.d. sopravvitto gli stessi generi alimentari previsti per i detenuti comuni e di cucinarli anche al di fuori delle fasce orarie previste dalla circolare del 12 novembre 2018, che ne consente la cottura solo tra le ore 11 e 13 e tra le ore 16.30 e le 18. 1.1. In particolare, la Prima sezione ha - nel quadro dei principi che governano la conciliabilità del regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. con il "volto costituzionale" della funzione della pena - reputato adeguatamente giustificato il rigetto del reclamo in riferimento al punto inerente i generi alimentari acquistabili dalla detenuta, in assenza di giustificate ragioni, coerenti con il fondamento del predetto regime trattamentale, di limitarne la scelta rispetto ai detenuti sottoposti al regime comune; ha, invece, ravvisato un vulnus nella valutazione comparativa tra le esigenze di organizzazione interna dell'istituto penitenziario ed il riconoscimento della possibilità, all'interno delle stanze detentive, operato dalla Consulta con sentenza n. 186 del 2018, di riscaldare e cucinare cibi ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, limitatamente a fasce orarie prestabilite. Sul punto, la sentenza di annullamento ha segnalato come la previsione di fasce orarie "di rispetto" per la cottura dei cibi «non appaia distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi, così come la possibilità, per il personale addetto, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, tanto più quando, come parrebbe evincersi dal provvedimento, la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia)». Condividendo il rilievo dell'Amministrazione ricorrente, secondo cui la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi incide, essenzialmente, sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, e che, nel caso al vaglio, la stessa non palesasse, all'evidenza, una manifesta irragionevolezza o una sostanziale inibizione del diritto (Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, POlverino; Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio), la Prima sezione ha rilevato come il giudice del merito non avesse adeguatamente rappresentato la ragione per la quale «l'avere definito le fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato abbia costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le eventuali concrete esigenze organizzative vigenti all'interno della sezione 41-bis Ord. pen. dell'istituto ove è ristretta la Gallico, che potrebbero giustificare una differenziazione delle regole rispetto a quelle adottate nelle sezioni a circuito ordinario». Ha, pertanto, demandato a nuovo accertamento se la previsione di fasce orarie, stabilita nell'istituto dove è ristretta la Gallico, sussista solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato e sia in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto atto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e nemmeno in concreto funzionale alla regolare attuazione dello stesso all'interno della sezione, così da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché esclusivamente discriminatorio. 1.2. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza ha - all'esito di apposita istruttoria inerente le analoghe modalità previste per i detenuti comuni - ribadito l'insostenibilità di una «interpretazione differente da quella secondo cui la limitazione degli orari previsti per la cottura dei cibi e dei beni acquistabili al sopravitto determini un'ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti comuni e detenuti 41-bis, che non trova giustificazione in prioritarie esigenze di ordine e sicurezza, le sole atte a determinare una legittima restrizione dei diritti del ristretto, ovvero al sospensione o la riduttiva applicazione delle regole di trattamento, tenuto conto del profilo di pericolosità del singolo». 2. Avverso la citata ordinanza del 22 febbraio 2022 ha proposto ricorso l'Amministrazione penitenziaria, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con un primo argomento, si lamenta l'inosservanza dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione qui devoluta. 2.2. Con un secondo ordine di censure, l'Amministrazione ricorrente rimarca come la previsione di fasce orarie da dedicarsi alla cucina (dalle ore 11 alle ore 13; dalle 16, 30 alle 18) discenda dalla esigenza di regolamentare la vita comune, senza che ciò comporti una limitazione al diritto soggettivo di poter cuocere i cibi, come, del resto, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2018, ha precisato. Evidenzia, di conseguenza, l'irragionevole comparazione - svolta nel caso di specie - con l'assenza di limitazioni orarie per la cottura dei cibi per i detenuti comuni che, nella Casa circondariale di L'Aquila, priva di "circuito a media sicurezza", rappresentano una minoranza, e che godono del predetto trattamento in quanto impegnati in attività lavorative presso la sezione 41-bis, con conseguente giustificazione del diverso trattamento, anche tenuto conto del limitato impatto sull'ordine e la salubrità degli ambienti produce l'esercizio incondizionato di siffatta facoltà nella ordinaria sezione [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la dichiarazione di "fondatezza del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Le censure in cui si articola il ricorso sono proposte fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1. Come noto, per espressa previsione normativa (art.69, comma 6, lett. b) legge 26.7.1975 n. 354) avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, che decide sui reclami dei detenuti o degli internati relativi ai provvedimenti adottati nei loro confronti dall'autorità penitenziaria, è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge; con la conseguenza che è deducibile la sola mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). La specificità dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui allo stesso art. 606, lett. b); e tanto sia perché la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) del suddetto art. 606 ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale ed esclude che si possa sussumere nel concetto di violazione di legge ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 26/01/1999, Condello, Rv. 212248; conforme: Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, dep. 20/11/2012, Cimini, Rv. 254274). Ne discende, secondo il costante insegnamento di questa Corte, che ricorre la mancanza di motivazione, intesa come violazione di norma processuale prevista a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., comma 3, e all'art. 111 Cost., comma 6, nel caso di motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso- a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito (c.f.r., per tutte, proprio in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimento in materia di regime penitenziario differenziato: Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, dep. 16/12/2004, Santapaola, Rv. 230303, conforme a n. 449 del 2004 Rv. 226628, entrambe citate anche dal ricorrente); mentre sussiste il vizio per "mancanza" della motivazione, non sanzionata come violazione di norma processuale a pena di nullità, poiché specificamente prevista, insieme alla "contraddittorietà o manifesta illogicità", dallo stesso art. 606, lett. e quando la motivazione sia solo incompleta per omesso esame degli elementi addotti dalla difesa il cui contenuto, pur radicalmente critico del ragionamento decisorio, non ne evidenzi tuttavia la mera apparenza o palese oscurità. 1.2. Siffatta preclusione non muta nei casi - quale è quello in esame - in cui venga impugnata la decisione emessa all'esito del giudizio di rinvio conseguente ad annullamento statuito da questa Corte; e tanto anche laddove l'annullamento sia stato statuito per le rilevate carenze del percorso giustificativo reso in riferimento ai presupposti normativi implicati dalla regiudicanda. Invero, l'annullamento della Corte di cassazione nelle ipotesi di ricorso ammesso solo per violazione di legge devolve al giudice del rinvio la sola questione giuridica controversa, reputata non adeguatamente esplicata nel discorso motivazionale, senza che le rilevate aporie implichino l'apprezzamento di un vizio prettamente motivazionale. Va, al riguardo, ribadito l'insegnamento di legittimità, per cui i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333); e siffatta delimitazione dell'ambito della devoluzione dispiega, all'evidenza, simmetrica rilevanza nella valutazione dell'impugnazione del provvedimento emesso nel giudizio di rinvio.1.3. Nel caso in esame, al giudice di merito è stato espressamente demandato - con statuizione vincolante in punto di diritto - di dare conto della reputata irragionevolezza del trattamento differenziato tra detenuti comuni e ristretti in regime di sospensione del trattamento ex art. 41-bis Ord. pen. in relazione alla definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018, verificando le concrete esigenze organizzative vigenti all'interno della sezione 41-bis Ord. pen. dell'istituto ove è ristretta la Gallico; ed a tale profilo - funzionale all'accertamento di un grave ed ingiustificato pregiudizio all'esercizio dei diritti, oggetto del reclamo introduttivo della ristretta - il Tribunale di sorveglianza ha opposto gli esiti della puntuale verifica comparativa dell'omologa facoltà, incondizionatamente riconosciuta ai detenuti comuni, escludendo la legittimità della differenziazione delle regole rispetto a quelle adottate nelle sezioni a circuito ordinario. A siffatto ordito del discorso giustificativo, reso nel pieno rispetto delle rime obbligate tracciate dalla sentenza d'annullamento, l'Amministrazione ricorrente oppone, in via del tutto assertiva e senza alcun confronto con il principio declinato nella sentenza d'annullamento, censure che investono la tenuta logica della motivazione e che, in quanto tali, sono inammissibili. Nel rappresentare l'irragionevolezza della valutazione rassegnata nell'ordinanza impugnata, l'Amministrazione ricorrente valorizza, difatti, l'esiguità della popolazione detentiva comune, ma non circostanzia di quante unità si componga la sezione riservata ai detenuti in regime di sospensione del trattamento, in tal modo rinunciando a sviluppare qualsivoglia deduzione tesa a stigmatizzare la mancanza - o l'apparenza - della motivazione resa sul punto, incentrata sul riconoscimento di un comune standard non discriminatorio della vita detentiva nel medesimo istituto, fatte salve le sole prescrizioni funzionali alla garanzia sottesa al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. Pen.. La disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie è, invero, legittima a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Rv. 280532). Né il ricorso si confronta, in alcun punto, con la ratio decidendi della pronuncia di annullamento, che proprio siffatta valutazione comparativa aveva richiesto al fine di sostanziare quel potere di regolamentazione, discriminatorio e gratuitamente afflittivo, già stigmatizzato nel provvedimento annullato. Nel resto, il ricorso riproduce una generica valutazione dissenziente, fondata sulla allegazione selettiva della giurisprudenza di legittimità - ed anche di merito - e sul reiterato richiamo a criticità fattuali, non idonei a rappresentare un vizio, deducibile in subjecta materia. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.