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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 24036/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4681-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2459/2019 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

I. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza 11 novembre 2019 n. 2459 del Tribunale di Monza, con la quale è stato rigettato l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Monza n. 1329/18.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. È superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso è manifestamente inammissibile ai sensi dell'articolo 366, n. 3, c.p.c., a causa della radicale mancanza di una chiara e comprensibile esposizione dei fatti di causa.

In particolare non è dato comprendere: -) quale fosse l'oggetto del contendere; -) chi abbia introdotto la lite; -) quale fosse il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, e quali le contestazioni sollevate dal convenuto; -) quale fu l'esito del giudizio di primo grado.

L'intero ricorso, poi, fa riferimento a fatti e vicende dati per noti ma inintelligibili, nonché a soggetti ("il giudice d'appello rigetta l'eccezione formulata dal Fecchio", si legge a p. 7 del ricorso) di cui si sconosce tanto chi siano, quanto se siano o siano stati parti in causa.

1.2. Ricorsi così concepiti sono, secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, inammissibili per violazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c., in quanto: Ric. 2020 n. 04681 sez.

M3 - ud. 12-04-2022 -2- -) il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art.360 c.p.c.; l'inosservanza di tali doveri conduce ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Sez.

U , Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971 -01); -) il ricorso per cassazione in cui manchi o sia gravemente carente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile, e tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso (Sez. 1 - , Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022, Rv. 664046 - 01); -) il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria (Sez. 5 - , Sentenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 658196 - 01); -) l'ammissibilità del ricorso per cassazione presuppone che la parte riporti in esso gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell' iter processuale senza compiere generali Ric. 2020 n. 04681 sez.

M3 - ud. 12-04-2022 -3- verifiche degli atti (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019, Rv. 655419 - 01).

I principi appena trascritti, dei quali si sono indicate solo le pronunce più recenti, costituiscono jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, e sono ribaditi da anni senza oscillazioni.

Il ricorrente, nondimeno, ha proposto la sua impugnazione trascurandoli completamente.

2. Alla condanna alle spese deve seguire, d'ufficio, la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c..

Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che costituisce responsabilità aggravata del ricorrente, ex art. 96, comma 3, c.p.c., la redazione da parte del suo difensore di un ricorso per cassazione contenente motivi del tutto generici ed indeterminati, in violazione dell'art. 366 c.p.c., in quanto il ricorrente deve rispondere delle condotte del proprio avvocato, ex art. 2049 c.c., ove questi agisca senza la diligenza esigibile in relazione ad una prestazione professionale particolarmente qualificata, quale è quella dell'avvocato cassazionista (ex multis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15333 del 17/07/2020, Rv. 658367 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 14035 del 23/05/2019, Rv. 654111 -01).

Nel caso di specie il quantum della condanna può essere equitativamente determinato in misura coincidente con le spese di lite, al netto delle spese vive, e dunque in euro 2.547, oltre interessi legali dalla data della presente ordinanza.

2.1. L'inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2020 n. 04681 sez.

M3 - ud. 12-04-2022 -4- quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.547, oltre 200 per spese vive, contributo unificato, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] ex art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 2.547, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente ordinanza; (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4681-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2459/2019 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza 11 novembre 2019 n. 2459 del Tribunale di Monza, con la quale è stato rigettato l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Monza n. 1329/18. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso è manifestamente inammissibile ai sensi dell'articolo 366, n. 3, c.p.c., a causa della radicale mancanza di una chiara e comprensibile esposizione dei fatti di causa. In particolare non è dato comprendere: -) quale fosse l'oggetto del contendere; -) chi abbia introdotto la lite; -) quale fosse il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, e quali le contestazioni sollevate dal convenuto; -) quale fu l'esito del giudizio di primo grado. L'intero ricorso, poi, fa riferimento a fatti e vicende dati per noti ma inintelligibili, nonché a soggetti ("il giudice d'appello rigetta l'eccezione formulata dal Fecchio", si legge a p. 7 del ricorso) di cui si sconosce tanto chi siano, quanto se siano o siano stati parti in causa. 1.2. Ricorsi così concepiti sono, secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, inammissibili per violazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c., in quanto: Ric. 2020 n. 04681 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -2- -) il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art.360 c.p.c.; l'inosservanza di tali doveri conduce ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Sez. U , Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971 -01); -) il ricorso per cassazione in cui manchi o sia gravemente carente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile, e tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso (Sez. 1 - , Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022, Rv. 664046 - 01); -) il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria (Sez. 5 - , Sentenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 658196 - 01); -) l'ammissibilità del ricorso per cassazione presuppone che la parte riporti in esso gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell' iter processuale senza compiere generali Ric. 2020 n. 04681 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -3- verifiche degli atti (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019, Rv. 655419 - 01). I principi appena trascritti, dei quali si sono indicate solo le pronunce più recenti, costituiscono jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, e sono ribaditi da anni senza oscillazioni. Il ricorrente, nondimeno, ha proposto la sua impugnazione trascurandoli completamente. 2. Alla condanna alle spese deve seguire, d'ufficio, la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.. Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che costituisce responsabilità aggravata del ricorrente, ex art. 96, comma 3, c.p.c., la redazione da parte del suo difensore di un ricorso per cassazione contenente motivi del tutto generici ed indeterminati, in violazione dell'art. 366 c.p.c., in quanto il ricorrente deve rispondere delle condotte del proprio avvocato, ex art. 2049 c.c., ove questi agisca senza la diligenza esigibile in relazione ad una prestazione professionale particolarmente qualificata, quale è quella dell'avvocato cassazionista (ex multis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15333 del 17/07/2020, Rv. 658367 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 14035 del 23/05/2019, Rv. 654111 -01). Nel caso di specie il quantum della condanna può essere equitativamente determinato in misura coincidente con le spese di lite, al netto delle spese vive, e dunque in euro 2.547, oltre interessi legali dalla data della presente ordinanza. 2.1. L'inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2020 n. 04681 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -4- quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.547, oltre 200 per spese vive, contributo unificato, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] ex art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 2.547, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente ordinanza; (-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consig
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