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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02300/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16028-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 6506/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 16028 sez.

MT - ud. 13-12-2022 -2- Premesso che: 1.con l'avviso di accertamento SA0213502/2016, l'Agenzia delle Entrate rettificava la rendita catastale proposta con docfa dalla [OSCURATO:SOCIETA] relativamente ad un impianto di produzione di energia eolica, attribuendo un maggior valore alle fondazioni e includendo tra gli elementi di calcolo della rendita, le torri di sostegno delle pale eoliche.

Su ricorso della contribuente, l'avviso veniva annullato dalla CTP di Salerno; 2.con la sentenza in epigrafe, la CTR della Calabria, a conferma della decisione di primo grado, ha ritenuto che, in applicazione dell'art. 1, comma 21,

I. n.208/2015, le torri dovessero essere escluse dal calcolo della rendita.

Ciò dopo aver richiamato alcune ordinanze di questa Corte (nn.21287, 26172, 22352 del 2020) anche nella parte in cui è stato ritenuto che spetta al giudice del merito accertare se la torre costituisca parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo in quanto tale esclusa dal calcolo della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 21,

I. n. 208/2015. [OSCURATO:PERSONA] inoltre ha ritenuto, in riforma della decisione di primo grado, che, quanto al valore delle fondazioni lo stesso -determinato dalla contribuente nel DOCFA in C 25.000,00 e dall'ufficio, in rettifica, in €72.0000- dovesse essere quantificato in C28.000,00 essendo questo il valore "riportato nel ricorso" originario e ricavato dalla contribuente dal computo metrico prodotto con il ricorso;

3. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi.

Con il primo lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21,

I. n.208/2015.

Deduce la ricorrente che la torre costituisce costruzione, opera ancorata al suolo, al pari delle opere di fondazione, elemento che non partecipa al processo produttivo dell'energia.

Con il secondo motivo lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione "di norma di diritto afferenti al classamento degli immobili urbani a destinazione speciale".

Deduce la ricorrente che la CTR ha errato nel ritenere congruo il valore delle opere di fondazione, indicato dalla contribuente, laddove avrebbe dovuto ritenere "impossibile fare riferimento al computo metrico estimativo di parte in quanto esso manifesta un valore di costo specifico riferito al caso singolo anziché ordinario";

4. la contribuente ha depositato controricorso contenente due motivi di ricorso incidentale.

Con il primo lamenta violazione degli artt. 132 c.p.c. 118 disp.att. c.p.c., 36 d.lgs. 546/92 per avere la CTR, per un verso, riscontrato che l'avviso era basato sulla inclusione, tra gli elementi di calcolo della rendita, delle torri, escluse dal DOCFA, per altro verso, contraddittoriamente affermato che l'avviso era basato sugli stessi elementi fattuali indicati nel DOCFA.

Da tale ultima affermazione la CTR aveva poi concluso che l'avviso era motivato.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la contribuente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1,

I. 241/1990 e dell'art.7, 1.212/2000 per avere la CTR ritenuto l'avviso motivato malgrado che la motivazione si esaurisse in generici riferimenti al valore di immobili asseritamente similari, indeterminati; considerato che:

1. il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate va rigettato. 1.2.L'Agenzia non offre utili elementi per discostarsi dal consolidato orientamento della Corte (v., oltre ai provvedimenti citati dalla CTR nella sentenza impugnata, ad esempio Cass. 22341/2022; 19763/2022; n. 3919/2022; n. 6687/2022; 6719/2022; n. 6830/2022; n. 25784/2021; nr. 27787, 25789 e 25790 del 2021) secondo cui, in tema di determinazione della rendita di parchi eolici (i quali, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria «D/1- Opificio»), in virtù dell'art. 1, comma 21,

I. n. 208/2015 -ai sensi della quale, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nel gruppo «D» va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento», ma con esclusione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»-, è stato sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (Cass., n.21462/2020, cit.) con la conseguenza che se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolve, oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica» (Cass., n. 21462/2020, cit.), la torre stessa "risulta esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella" (Cass.1010/2021);

1.2. nella specie, l'accertamento della funzionalità delle torri di cui trattasi allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR in modo implicito ma inequivocabile laddove la CTR, dopo aver dato conto della doverosità dell'accertamento, ha annullato l'avviso;

2. il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia è infondato.

2.1. In caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), l'attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10, r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in I. n.1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale (Cass. n. 7854 del 2020).

La stima diretta è una stima mirata.

Riferita alla singola unità.

E' infondata la tesi dell'Agenzia secondo cui la CTR non avrebbe dovuto considerare congruo il valore delle fondazioni indicato dalla contribuente trattandosi di valore ricavato da un computo metrico che "manifesta un valore di costo specifico riferito al caso singolo anziché ordinario";

3. il ricorso va, pertanto, rigettato;

4. il ricorso incidentale della contribuente resta assorbito.

4.1. davanti alla CTR la contribuente è risultata interamente vittoriosa, sia in punto di esclusione delle torri dal calcolo della rendita sia in punto di valore da attribuirsi alle fondazioni (valore ritenuto, dalla CTR, pari a quello indicato dalla contribuente nel ricorso).

Il ricorso incidentale è !s_ott-4 avuto riguardo all'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), un ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale.

Dato che, per le ragioni già evidenziate, il ricorso principale, è stato rigettato/ non vi è luogo all'esame del ricorso condizionato;

5. le spese seguono la soccombenza;

6. non deve applicarsi l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna l'Agenzia delle Entrate e rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.500,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16028-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 6506/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 16028 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Premesso che: 1.con l'avviso di accertamento SA0213502/2016, l'Agenzia delle Entrate rettificava la rendita catastale proposta con docfa dalla [OSCURATO:SOCIETA] relativamente ad un impianto di produzione di energia eolica, attribuendo un maggior valore alle fondazioni e includendo tra gli elementi di calcolo della rendita, le torri di sostegno delle pale eoliche. Su ricorso della contribuente, l'avviso veniva annullato dalla CTP di Salerno; 2.con la sentenza in epigrafe, la CTR della Calabria, a conferma della decisione di primo grado, ha ritenuto che, in applicazione dell'art. 1, comma 21, I. n.208/2015, le torri dovessero essere escluse dal calcolo della rendita. Ciò dopo aver richiamato alcune ordinanze di questa Corte (nn.21287, 26172, 22352 del 2020) anche nella parte in cui è stato ritenuto che spetta al giudice del merito accertare se la torre costituisca parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo in quanto tale esclusa dal calcolo della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015. [OSCURATO:PERSONA] inoltre ha ritenuto, in riforma della decisione di primo grado, che, quanto al valore delle fondazioni lo stesso -determinato dalla contribuente nel DOCFA in C 25.000,00 e dall'ufficio, in rettifica, in €72.0000- dovesse essere quantificato in C28.000,00 essendo questo il valore "riportato nel ricorso" originario e ricavato dalla contribuente dal computo metrico prodotto con il ricorso; 3. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi. Con il primo lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, I. n.208/2015. Deduce la ricorrente che la torre costituisce costruzione, opera ancorata al suolo, al pari delle opere di fondazione, elemento che non partecipa al processo produttivo dell'energia. Con il secondo motivo lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione "di norma di diritto afferenti al classamento degli immobili urbani a destinazione speciale". Deduce la ricorrente che la CTR ha errato nel ritenere congruo il valore delle opere di fondazione, indicato dalla contribuente, laddove avrebbe dovuto ritenere "impossibile fare riferimento al computo metrico estimativo di parte in quanto esso manifesta un valore di costo specifico riferito al caso singolo anziché ordinario"; 4. la contribuente ha depositato controricorso contenente due motivi di ricorso incidentale. Con il primo lamenta violazione degli artt. 132 c.p.c. 118 disp.att. c.p.c., 36 d.lgs. 546/92 per avere la CTR, per un verso, riscontrato che l'avviso era basato sulla inclusione, tra gli elementi di calcolo della rendita, delle torri, escluse dal DOCFA, per altro verso, contraddittoriamente affermato che l'avviso era basato sugli stessi elementi fattuali indicati nel DOCFA. Da tale ultima affermazione la CTR aveva poi concluso che l'avviso era motivato. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la contribuente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, I. 241/1990 e dell'art.7, 1.212/2000 per avere la CTR ritenuto l'avviso motivato malgrado che la motivazione si esaurisse in generici riferimenti al valore di immobili asseritamente similari, indeterminati; considerato che: 1. il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate va rigettato. 1.2.L'Agenzia non offre utili elementi per discostarsi dal consolidato orientamento della Corte (v., oltre ai provvedimenti citati dalla CTR nella sentenza impugnata, ad esempio Cass. 22341/2022; 19763/2022; n. 3919/2022; n. 6687/2022; 6719/2022; n. 6830/2022; n. 25784/2021; nr. 27787, 25789 e 25790 del 2021) secondo cui, in tema di determinazione della rendita di parchi eolici (i quali, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria «D/1- Opificio»), in virtù dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015 -ai sensi della quale, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nel gruppo «D» va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento», ma con esclusione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»-, è stato sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (Cass., n.21462/2020, cit.) con la conseguenza che se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolve, oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica» (Cass., n. 21462/2020, cit.), la torre stessa "risulta esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella" (Cass.1010/2021); 1.2. nella specie, l'accertamento della funzionalità delle torri di cui trattasi allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR in modo implicito ma inequivocabile laddove la CTR, dopo aver dato conto della doverosità dell'accertamento, ha annullato l'avviso; 2. il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia è infondato. 2.1. In caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), l'attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10, r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in I. n.1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale (Cass. n. 7854 del 2020). La stima diretta è una stima mirata. Riferita alla singola unità. E' infondata la tesi dell'Agenzia secondo cui la CTR non avrebbe dovuto considerare congruo il valore delle fondazioni indicato dalla contribuente trattandosi di valore ricavato da un computo metrico che "manifesta un valore di costo specifico riferito al caso singolo anziché ordinario"; 3. il ricorso va, pertanto, rigettato; 4. il ricorso incidentale della contribuente resta assorbito. 4.1. davanti alla CTR la contribuente è risultata interamente vittoriosa, sia in punto di esclusione delle torri dal calcolo della rendita sia in punto di valore da attribuirsi alle fondazioni (valore ritenuto, dalla CTR, pari a quello indicato dalla contribuente nel ricorso). Il ricorso incidentale è !s_ott-4 avuto riguardo all'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), un ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale. Dato che, per le ragioni già evidenziate, il ricorso principale, è stato rigettato/ non vi è luogo all'esame del ricorso condizionato; 5. le spese seguono la soccombenza; 6. non deve applicarsi l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna l'Agenzia delle Entrate e rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.500,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario de
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