CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02473/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9855/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, Via F. Ermini, n. 68, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA] professionale –[OSCURATO:PERSONA] civile - estinzione del processo - Sentenza del giudice unico che dichiara l'estinzione dopo la precisazione delle conclusioni -Rimessione al primo giudice -[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona , n. 1198/2020 depositata il 12 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio davanti al Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Fabriano, l’Arch. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. chiedendopronunciarsi la risoluzione dei contratti stipulati, con il primo, per la progettazione e direzione, con la seconda, per l’esecuzione in appalto dei lavori relativi alla l’edificazione di un fabbricato suddiviso in distinte unità immobiliari su terreno di loro proprietà: chiesero, infatti , ascriversi a responsabilità sia dell’uno che dell’altra i vizi e difetti riscontrati nelle opere realizzate , avanzando connesse pretese risarcitorie; avendo nel frattempo ottenuto, l’Arch. Rossi, l’emissione di separati decreti ingiuntivi, rispettivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento dei compensi pretesi per l’opera professionale prestata in relazione al detto incarico, su iniziativa delle ingiunte vennero successivamente instaurati davanti al medesimo Tribunale separati giudizi di opposizione; disposta la riunione di questi ultimi al primo giudizio ─ nel quale si era nel frattempo avuta la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , chiamata in causa dal Rossi per esserne eventualmente manlevato, e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nella quale si era trasformata la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto di data successiva alla notifica della citazione ─ venne nel prosieguo dichiarata l’interruzione del processo per il sopravvenuto fallimento della S.r.l.; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] instarono quindi per la riassunzione, espressamente dichiarando di vol er riassumere solo nei confronti dell’architetto e della di lui compagnia assicuratrice nonché di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quali soci illimitatamente responsabili della [OSCURATO:SOCIETA]., trasformata nella [OSCURATO:SOCIETA].; respinta l’istanza di concessione di nuovotermine per la rinnovazione della notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (non andata a buon fine a differenza delle altre) e invitate le parti a precisare le conclusioni, alla scadenza dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica il Tribunale (in composizione monocratica) pronunciò sentenza con la quale dichiarò l’estinzione di tutti i giudizi riuniti (con le connesse statuizioni in ordine alle spese ed alla esecutività dei decreti ingiuntivi opposti) a motivo dell’omessa notifica dell’atto di riassunzione nei confronti del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; pronunciando, previa riunione, sugli appelli proposti ─ il primo da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Arch. Rossi, della compagnia assicuratrice, del [OSCURATO:SOCIETA]. in persona di [OSCURATO:PERSONA]; il secondo da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Arch. Rossi, dell’assicurazione e del fallimento predetti ─ la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento degli stessi, ritenuta l’erroneità della declaratoria di estinzione, ha disposto, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., la rimessione della causa al primo giudice, ponendo le spese del grado a carico del Rossi, della di lui compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA]; avverso tale sentenza l’Arch. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricors o per cassazione affidato a due motivi , cui hanno resistito, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro; gli altri intimati non hanno svolto difese nella presente sede; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; il ricorrente e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha nno depositato memorie; considerato che: avverso la stessa sentenza è stato proposto ricorso da [OSCURATO:PERSONA], iscritto al n. 8344/2021 R.G. e fissato per la trattazione nella medesima odierna adunanza camerale; idue ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente; più esattamente quello qui in esame, in quanto notificato e depositato in data successiva, deve essere riunito al precedente e dovrà considerarsi, anche se come tale non espressamente denominato, alla stregua di ricorso incidentale, posto che ne risultano comunque rispettati forma e termini (v. Cass. 03/07/1997, n. 5993; 23/06/1999, n. 6400; 01/12/2000, n. 15353; 20/06/2001, n. 8365; 08/03/2006, n. 4980); P.Q.M. ordina la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 8344/2021 R.G.. Così deciso in Roma, nell