CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 11899/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elli;- ricorrente -contro-) AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, in personadel legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PECdel proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari 11 novembre 2021 n.1177;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. T.T. , all’epoca dei fatti studente dell’[OSCURATO:PERSONA] (CS), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] si ferì ad una mano, rimasta “impigliata”(così l’atto di citazione) in una porta.L’istituto scolastico frequentato da T.T. aveva stipulatoun’assicurazione contro gli infortuni a beneficio degli studenti.Invocando tale polizza, T.T. nel 2012 convenne dinanzi al Giudice dipace di [OSCURATO:PERSONA] la società assicuratrice AIG, chiedendone la condanna alpagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto.Numero registro generale 1956/2022N.R.G.: 1956/22Camera di consiglio del 5 marzo 2025 Numero sezionale 880/2025Numero di raccolta generale 11899/2025Data pubblicazione 06/05/20252. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda con sentenza n.3.12.2013 n. 37.La sentenza fu appellata dalla AIG.3. Il Tribunale di Castrovillari con sentenza 11.11.2021 n. 1177 accolse ilgravame e rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto.Il Tribunale ritenne che:a) T.T. guarì dalle lesioni il 2.1.2010;b) da tale data iniziò a decorrere il termine di prescrizione biennale dicui all’art. 2952 c.c. (nel testo applicabile ratione temporis);c) il primo atto interruttivo della prescrizione fu compiuto il 2.7.2012,e quindi dopo lo spirare del termine;d) irrilevante era la circostanza che il 1°.10.2011 T.T. sisottopose ad un intervento chirurgico alla mano, in quanto quell’interventofu eseguito quando erano già consolidati i postumi permanenti.4. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da T.T.con ricorso fondato su tre motivi.La AIG ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art.380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.1.1. Col primo motivo T.T. prospetta il vizio di “omesso esame diparti”.Nell’illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente il Tribunale haindividuato l’exordium praescriptionis nella data del 2.1.2010. Si deduce cheil Tribunale non ha attentamente esaminato la documentazione clinica inlessico specialistico della medicina clinica.Numero registro generale 1956/2022N.R.G.: 1956/22Camera di consiglio del 5 marzo 2025 Numero sezionale 880/2025Numero di raccolta generale 11899/2025Data pubblicazione 06/05/20251.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, perché censura lavalutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti. Lo stabilire infatti se equando una lesione personale sia guarita lasciando postumi permanenti,così come lo stabilire se tali circostanze siano dimostrate dalle provedocumentali raccolte, costituiscono altrettanti accertamenti riservati algiudice di merito ed insindacabili in questa sede.2. Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo è prospettata la violazione degli artt. 2935 e 2952 c.c..Sostiene il ricorrente che, sebbene alla data del 2.1.2010 i sanitaricertificarono la guarigione clinica dell’infortunato, tuttavia contestualmenteconsigliarono un intervento chirurgico correttivo, cui T.T. sisottopose il 1°.10.2011: fino a tale data, pertanto, i postumi dell’infortuniosi sarebbero dovuto considerare “meri postumi non permanenti e nonimmutabili”.2.1. Il motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente confonde il concetto di postumi non permanenti con quello dipostumi emendabili. Così, ad es., una deviazione del setto nasale èemendabile con un intervento di rinosettoplastica, ma ciò non toglie che unavolta avvenuta la guarigione clinica essa costituisca una invaliditàpermanente, a nulla rilevando che possa essere corretta chirurgicamente.La tesi sostenuta dal ricorrente condurrebbe al paradossale effetto di fardecorrere la prescrizione, quando l’infortunio sia emendabile con interventid’elezione, dalle scelte del creditore. Una interpretazione incoerente con laratio dell’istituto della prescrizione, che è di ordine pubblico e certezza deldiritto.2.2. Il motivo va dunque rigettato in applicazione del seguente principio didiritto:“Nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del dirittoall’indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giornoN.R.G.: 1956/22Camera di consiglio del 5 marzo 2025 Numero registro generale 1956/2022Numero sezionale 880/2025Numero di raccolta generale 11899/2025Data pubblicazione 06/05/2025del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che in futuro essipotranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento”.3. Il terzo motivo.Col terzo motivo è prospettata la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c.;dell’art. 2952 c.c. e dell’art. 111 Cost..Vi si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché“incomprensibile”.2.1. Il motivo è manifestamente infondato.La motivazione della sentenza è di cristallina chiarezza: il Tribunale haritenuto che la prescrizione dovesse decorrere da gennaio 2010, perché fuallora che l’infortunato guarì, e il successivo intervento correttivo nonpoteva spostare in avanti l’exordium praescriptionis.3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico delricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate neldispositivo.4. Per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, incaso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi delricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003. P.Q.Mla Corte di cassazione:(-) rigetta il ricorso;(-) condanna T.T. alla rifusione in favore di AIG Europe S.A. dellespese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma dieuro 1.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e speseforfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 1956/2022N.R.G.: 1956/22Camera di consiglio del 5 marzo 2025 Numero sezionale 880/2025Numero di raccolta generale 11899/2025Data pubblicazione 06/05/2025quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto;(-) dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso didiffusione siano omessi generalità ed altri dati identificativi di T.T. .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 5 marzo 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])