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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 20172/2024

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hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 22689 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA], (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) che lo rappresentano e difendono, con facoltà anche disgiunte, in forza di procuraspeciale allegata in calce al ricorso per cassazione –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE in persona del Direttore pro temporee AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttorepro tempore entrambe rappresentat e e difes e come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesin. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); - controricorrent i – avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale dell a Toscanan. 614 /06/ 20 22 depositata in data 2 8 / 0 4 /20 22; Oggetto: intimazionedi pagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - in data 24 gennaio 019 veniva notificata al ricorrente, dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], intimazione di pagamento n. 061201990001145562000,per l’importo di € 2.766.287,24; - avverso tale intimazione [OSCURATO:PERSONA] proponeva, nei termini, ricorso – reclamo dinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Livorno,per vizi propri dell’intimazione di pagamento nonché di quelle precedenti,chiedendo il totale annullamento delle stesse, della cartella esattoriale,per il mancato specifico conteggio degli interessi applicati, e perla somma richiesta a titolo di compensi di riscossione; - la [OSCURATO:PERSONA] di Livorno accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la cartella e le intimazioni di pagamento,nelle parti relative alla quantificazione degli interessi. -appellava il riscossore; - il contribuente proponeva appello incidentale per ottenere l’annullamento delle intimazioni relativamente al calcolo dell’aggio richiesto; proponeva appello incidentale l’[OSCURATO:PERSONA], fondatoin particolare sulla inammissibilità dell’impugnazione originaria del contribuente, stante la definitività della cartella presupposta, non oggettodi ricorso; - con la sentenza qui oggetto di gravame per cassazione, la CTR ha accolto parzialmente l’appello d i Agenzia delle Entrate – riscossione quanto alla intangibilità della cartella, non impugnata nei termini; ha parimenti accolto l’analoga impugnazione incidentale dell’Agenzia delle Doganee infine ha rigettato l’appello incidentale del contribuente; -ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi didoglianza che illustra con memoria ; -resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], unitamente al Riscossore; le stesse parti pubbliche propongono anche ricorso incidentaleincentrato su due motivi; Consideratoche: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il primo motivo di ricorso principale deduce la violazione e/o falsa applicazionedelle norme di diritto degli artt. 19 e 21 del d. l gs. n. 546 del192 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere il giudice del merito tenuto conto che sia il ricorso avverso l'ingiunzione fiscale dellaDogana deciso con sentenza definitiva di questa Corte sia i l ricorso allaCTP di Lucca , anch'esso definito con sentenza passata in giudicato , riguardavano la de b enza del tributo principale , ma in nessun modo il calcolo degli interessi applicati; sostien e il contribuente che non deriverebbenessuna inammissibilità dalla mancata impugnazione degli attiprecedenti all'intimazione di pagamento; -il motivo è infondato; - come si evince chiaramente dalla narrativa svolta in ricorso per cassazionealla pagina 2 dell’atto , nel presente caso “in data 24.01.2019 veniva notificata al ricorrente, dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], intimazione di pagamento n. 061201990001145562000, per l’importo di € 2.766.287,24.

Avverso tale intimazione il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, nei termini, ricorso – reclamo dinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Livorno, per vizi propri dell’intimazione di pagamento, nonché di quelle precedenti, chiedendo il totale annullamento delle stesse, della cartella esattoriale, per il mancato specifico conteggio degli interessi applicati, e per la somma richiesta a titolodi compensi di riscossione”; - è quindi chiaro e incontroverso che il presente ricorso originario presentato dal contribuente di fronte al giudice del primo grado era diretto a chiedere e ottenere l'annullamento sia dell'intimazione di pagamentosia delle sottese cartelle quali atti presupposti all’intimazione inparola; - ebbene con riferimento a queste ultime, risulta evidente che ogni doglianza andava proposta nei termini previsti per le impugnazioni di taliatti di riscossione, nel rispetto delle previsioni e delle preclusioni di cuiagli artt. 19 e 21 del d. l gs. n. 546 del 1992, così come correttamente stabilitodalla sentenza impugnata; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - l'orientamento consolidato di questa Corte ritiene infatti che l'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuentenon integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base all'art. 19, comma 4 e 3, d.

Lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti all’attopresupposto e, più in generale, l'atto da cui è sorto il debito nei confrontidell'erario, sicché tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell ’ intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo (Cass. n. 1961 del 2019,Cass. n. 13396 del 2016, Cass. n 16641 del 2011, in ultimo tra le recentiCass.

N. 11143 del 2022), ipotesi quest'ultima che non attiene alcaso in esame; -il secondo motivo dell’impugnazione principale si duole della violazione dell'art.17 del d. l gs. n. 112 del 1999 , in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto di disancorare i compensi di riscossione dal costo della prestazione del servizio di riscossione e privi di causa; secondo parte ricorrente il riscossorenon avrebbe provato l'attività svolta e conseguentemente gli oneridella riscossione non potrebbero ritenersi effettivamente sostenuti equindi dovuti; - il motivo è infondato alla luce della decisione in ordine al motivo che loprecede; - infatti, i vizi relativi alla debenza e all'ammontare dei costi di riscossione erano e restano vizi propri della cartella , che dovevano essere oggetto di ricorso con atto di impugnazione che il contribuente avrebbedovuto proporre avverso la cartella che ne veicolava la pretesa, risultandopreclusa la loro contestazione in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento, che è oggetto del presente giudizio; -pertanto, il ricorso principale è rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 -venendo ora alle da all'esame del ricorso incidentale, il primo motivo siincentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 50 del d.P.R.n. 602 del 1973 , in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 e n. 4 c.p.c.

L a sentenza di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto non desumibili dall'atto impugnato le modalità di calcolo degli interessi dovutia partire dalla data dell'ultimo av viso di intimazione; -il motivo è fondato; - pacifica la circostanza secondo la quale l'intimazione oggetto del presente giudizio è stata preceduta dalla notifica della cartella di pagamento,che a sua volta trovava ragione nell’originaria ingiunzione emessaex art. 2 R.D. n. 639/1910, emessa dalla Dogana di Viareggio e comprensivadegli importi iscritti a ruolo a titolo di tributo e di accessori -dunque degli interessi e de i relativi criteri di calcolo - , trovano applicazione i principi stabiliti da questa Corte , secondo i quali (Cass. Sez.Un. s entenza n. 22281 del 14/07/2022) la cartella di pagamento, allorchésegua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempomaturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente ela quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori ; - si tratta infatti di una indicazione che soddisfa l'obbligo dimotivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo dimotivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologiae della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singolisaggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo; - nel presente caso, poiché è pacifico che prima della intimazione di pagamentooggetto del presente giudizio è stata notificata la cartella di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 pagamento,a sua volta preceduta dall’ingiunzione doganale costituente il titolo definitivo, nella intimazione di cui si è detto non risulta va necessariaun'analitica indicazione della modalità di calcolo degli stessi; - il secondo motivo di ricorso incidentale deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 57 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata mancato di ritenere inammissibileil motivo di appello incidentale del contribuente , relativo allaillegittimità dell'aggio di riscossione in quanto disancorato dal costo delservizio; - alla luce della pronuncia che precede in ordine alla decisione del precedenteprimo motivo di ricorso principale, il motivo in argomento è assorbito; - conclusivamente, il ricorso principale è rigettato; il primo motivo di ricorso incidentale è accolto; il secondo motivo dell'impugnazione incidentaleè assorbito; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appello limitatamente al motivo di ricorso incidentale che è oggetto di accoglimento; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso incidentale; dichiara assorbito il secondomotivo di ricorso incidentale; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo di ricorso incidentale oggetto di accoglimento e rinvia al la Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Toscana , in diversa composizione , che provvederà anchequanto alle spese del presente giudizio di L egittimità; Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 22689 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA], (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) che lo rappresentano e difendono, con facoltà anche disgiunte, in forza di procuraspeciale allegata in calce al ricorso per cassazione –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE in persona del Direttore pro temporee AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttorepro tempore entrambe rappresentat e e difes e come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesin. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); - controricorrent i – avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale dell a Toscanan. 614 /06/ 20 22 depositata in data 2 8 / 0 4 /20 22; Oggetto: intimazionedi pagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - in data 24 gennaio 019 veniva notificata al ricorrente, dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], intimazione di pagamento n. 061201990001145562000,per l’importo di € 2.766.287,24; - avverso tale intimazione [OSCURATO:PERSONA] proponeva, nei termini, ricorso – reclamo dinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Livorno,per vizi propri dell’intimazione di pagamento nonché di quelle precedenti,chiedendo il totale annullamento delle stesse, della cartella esattoriale,per il mancato specifico conteggio degli interessi applicati, e perla somma richiesta a titolo di compensi di riscossione; - la [OSCURATO:PERSONA] di Livorno accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la cartella e le intimazioni di pagamento,nelle parti relative alla quantificazione degli interessi. -appellava il riscossore; - il contribuente proponeva appello incidentale per ottenere l’annullamento delle intimazioni relativamente al calcolo dell’aggio richiesto; proponeva appello incidentale l’[OSCURATO:PERSONA], fondatoin particolare sulla inammissibilità dell’impugnazione originaria del contribuente, stante la definitività della cartella presupposta, non oggettodi ricorso; - con la sentenza qui oggetto di gravame per cassazione, la CTR ha accolto parzialmente l’appello d i Agenzia delle Entrate – riscossione quanto alla intangibilità della cartella, non impugnata nei termini; ha parimenti accolto l’analoga impugnazione incidentale dell’Agenzia delle Doganee infine ha rigettato l’appello incidentale del contribuente; -ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi didoglianza che illustra con memoria ; -resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], unitamente al Riscossore; le stesse parti pubbliche propongono anche ricorso incidentaleincentrato su due motivi; Consideratoche: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il primo motivo di ricorso principale deduce la violazione e/o falsa applicazionedelle norme di diritto degli artt. 19 e 21 del d. l gs. n. 546 del192 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere il giudice del merito tenuto conto che sia il ricorso avverso l'ingiunzione fiscale dellaDogana deciso con sentenza definitiva di questa Corte sia i l ricorso allaCTP di Lucca , anch'esso definito con sentenza passata in giudicato , riguardavano la de b enza del tributo principale , ma in nessun modo il calcolo degli interessi applicati; sostien e il contribuente che non deriverebbenessuna inammissibilità dalla mancata impugnazione degli attiprecedenti all'intimazione di pagamento; -il motivo è infondato; - come si evince chiaramente dalla narrativa svolta in ricorso per cassazionealla pagina 2 dell’atto , nel presente caso “in data 24.01.2019 veniva notificata al ricorrente, dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], intimazione di pagamento n. 061201990001145562000, per l’importo di € 2.766.287,24. Avverso tale intimazione il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, nei termini, ricorso – reclamo dinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Livorno, per vizi propri dell’intimazione di pagamento, nonché di quelle precedenti, chiedendo il totale annullamento delle stesse, della cartella esattoriale, per il mancato specifico conteggio degli interessi applicati, e per la somma richiesta a titolodi compensi di riscossione”; - è quindi chiaro e incontroverso che il presente ricorso originario presentato dal contribuente di fronte al giudice del primo grado era diretto a chiedere e ottenere l'annullamento sia dell'intimazione di pagamentosia delle sottese cartelle quali atti presupposti all’intimazione inparola; - ebbene con riferimento a queste ultime, risulta evidente che ogni doglianza andava proposta nei termini previsti per le impugnazioni di taliatti di riscossione, nel rispetto delle previsioni e delle preclusioni di cuiagli artt. 19 e 21 del d. l gs. n. 546 del 1992, così come correttamente stabilitodalla sentenza impugnata; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - l'orientamento consolidato di questa Corte ritiene infatti che l'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuentenon integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base all'art. 19, comma 4 e 3, d. Lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti all’attopresupposto e, più in generale, l'atto da cui è sorto il debito nei confrontidell'erario, sicché tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell ’ intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo (Cass. n. 1961 del 2019,Cass. n. 13396 del 2016, Cass. n 16641 del 2011, in ultimo tra le recentiCass. N. 11143 del 2022), ipotesi quest'ultima che non attiene alcaso in esame; -il secondo motivo dell’impugnazione principale si duole della violazione dell'art.17 del d. l gs. n. 112 del 1999 , in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto di disancorare i compensi di riscossione dal costo della prestazione del servizio di riscossione e privi di causa; secondo parte ricorrente il riscossorenon avrebbe provato l'attività svolta e conseguentemente gli oneridella riscossione non potrebbero ritenersi effettivamente sostenuti equindi dovuti; - il motivo è infondato alla luce della decisione in ordine al motivo che loprecede; - infatti, i vizi relativi alla debenza e all'ammontare dei costi di riscossione erano e restano vizi propri della cartella , che dovevano essere oggetto di ricorso con atto di impugnazione che il contribuente avrebbedovuto proporre avverso la cartella che ne veicolava la pretesa, risultandopreclusa la loro contestazione in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento, che è oggetto del presente giudizio; -pertanto, il ricorso principale è rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 -venendo ora alle da all'esame del ricorso incidentale, il primo motivo siincentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 50 del d.P.R.n. 602 del 1973 , in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 e n. 4 c.p.c. L a sentenza di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto non desumibili dall'atto impugnato le modalità di calcolo degli interessi dovutia partire dalla data dell'ultimo av viso di intimazione; -il motivo è fondato; - pacifica la circostanza secondo la quale l'intimazione oggetto del presente giudizio è stata preceduta dalla notifica della cartella di pagamento,che a sua volta trovava ragione nell’originaria ingiunzione emessaex art. 2 R.D. n. 639/1910, emessa dalla Dogana di Viareggio e comprensivadegli importi iscritti a ruolo a titolo di tributo e di accessori -dunque degli interessi e de i relativi criteri di calcolo - , trovano applicazione i principi stabiliti da questa Corte , secondo i quali (Cass. Sez.Un. s entenza n. 22281 del 14/07/2022) la cartella di pagamento, allorchésegua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempomaturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente ela quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori ; - si tratta infatti di una indicazione che soddisfa l'obbligo dimotivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo dimotivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologiae della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singolisaggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo; - nel presente caso, poiché è pacifico che prima della intimazione di pagamentooggetto del presente giudizio è stata notificata la cartella di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 pagamento,a sua volta preceduta dall’ingiunzione doganale costituente il titolo definitivo, nella intimazione di cui si è detto non risulta va necessariaun'analitica indicazione della modalità di calcolo degli stessi; - il secondo motivo di ricorso incidentale deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 57 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata mancato di ritenere inammissibileil motivo di appello incidentale del contribuente , relativo allaillegittimità dell'aggio di riscossione in quanto disancorato dal costo delservizio; - alla luce della pronuncia che precede in ordine alla decisione del precedenteprimo motivo di ricorso principale, il motivo in argomento è assorbito; - conclusivamente, il ricorso principale è rigettato; il primo motivo di ricorso incidentale è accolto; il secondo motivo dell'impugnazione incidentaleè assorbito; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appello limitatamente al motivo di ricorso incidentale che è oggetto di accoglimento; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso incidentale; dichiara assorbito il secondomotivo di ricorso incidentale; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo di ricorso incidentale oggetto di accoglimento e rinvia al la Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Toscana , in diversa composizione , che provvederà anchequanto alle spese del presente giudizio di L egittimità; Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1,
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