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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:268
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0535_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 aprile 2021 – BNP [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑535/20) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 10 – Informazioni da menzionare nei contratti di credito al consumo – Articolo 22 – Livello di armonizzazione – Misura nazionale che richiede agli istituti di credito di presentare tutti gli elementi di un contratto di credito in caratteri tipografici dello stesso tipo, formato e dimensione»

1. Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 24-26)

2. Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Requisiti di forma di un contratto di credito – Normativa nazionale che richiede caratteri tipografici dello stesso tipo, formato e dimensione per tutti gli elementi di un contratto di credito – Ammissibilità – Presupposto – Osservanza delle norme armonizzate da tale direttiva (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, artt. 10, § 2, e 22, § 1) (v. punti 27, 28, 33, 35-37 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 10, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che richiede che tutti gli elementi del contratto di credito al consumo siano presentati in un carattere tipografico dello stesso tipo, dello stesso formato e della stessa dimensione, non dovendo quest’ultima essere inferiore a 12.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0535_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 aprile 2021 – BNP [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑535/20) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 10 – Informazioni da menzionare nei contratti di credito al consumo – Articolo 22 – Livello di armonizzazione – Misura nazionale che richiede agli istituti di credito di presentare tutti gli elementi di un contratto di credito in caratteri tipografici dello stesso tipo, formato e dimensione» 1. Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 24-26) 2. Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Requisiti di forma di un contratto di credito – Normativa nazionale che richiede caratteri tipografici dello stesso tipo, formato e dimensione per tutti gli elementi di un contratto di credito – Ammissibilità – Presupposto – Osservanza delle norme armonizzate da tale direttiva (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, artt. 10, § 2, e 22, § 1) (v. punti 27, 28, 33, 35-37 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 10, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che richiede che tutti gli elementi del contratto di credito al consumo siano presentati in un carattere tipografico dello stesso tipo, dello stesso formato e della stessa dimensione, non dovendo quest’ultima essere inferiore a 12.
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