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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 38266/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 30 novembre 2020 la Corte di appello di Messina, confermando la sentenza &I-Garri,l. del Tribunale di Barcellona P.G. del 10 settembre 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto egli aveva contravvenuto alla prescrizione di non associarsi con persone pregiudicate.

Infatti, era stato trovato, anche in zone centrali di Barcellona P.G., in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -soggetti gravati da precedenti penali- in diverse occasioni dal marzo al giugno 2017.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso.

Al primo si deducono vizi della motivazione in punto di verifica della correttezza della qualificazione giuridica del fatto.

Non è stata dimostrata la pericolosità degli incontri contestati, avvenuti per di più in orario lavorativo, -da cui, in tesi, poter dedurre una condotta espressiva di una effettiva volontà di violare l'obbligo imposto, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità- e non si è data prova della effettiva conoscenza, da parte del reo, dello status di soggetti pregiudicati.

Al secondo motivo si censura la mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare rivalutazioni di punti della decisione congruamente apprezzati in sede di merito. 3.1 Quanto alla affermazione di penale responsabilità la decisione impugnata espone in modo ampio e adeguato le ragioni della ritenuta punibilità, in rapporto alla fattispecie contestata e, sul punto, non sono individuabili vizi logici o errori in diritto.

La norma incriminatrice prevede che il sorvegliato speciale non debba 'associarsi abitualmente' alle persone che hanno subìto condanne o che che sono sottoposte ad analoga misura.

Tale previsione di legge è stata interpretata costantemente da questa Corte di legittimità nel senso che la frequentazione - non occasionale - con soggetti già condannati o sottoposti ad analogo trattamento prevenzionale è punibile in quanto rappresenta una ulteriore manifestazione di pericolosità, esprimendo un indizio di mantenimento dello stile di vita che ha dato luogo alla applicazione della misura (tra le molte, Sez.

I n. 16789 del 8.4.2008, rv 240121).

Nel caso in esame i contatti risultano frequenti e con più soggetti, la cui condizione di pregiudicati, proprio in rapporto alla continuità della frequentazione, è stata ritenuta nota all'attuale ricorrente.

La doglianza, pertanto, tende a sollecitare una - non consentita - rivalutazione del fatto storico in sede di legittimità. 3.2 Quanto alla negazione della causa di non punibilità correlata alla particolare tenuità del fatto, va rilevato che il pregresso accertamento della condizione soggettiva di pericolosità - presupposto della applicazione della misura di prevenzione - è alla base di una constatazione di una tendenza alla inosservanza delle prescrizioni imposte, tale da inibire la considerazione di particolare tenuità dell'offesa, come ritenuto in sede di merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 30 novembre 2020 la Corte di appello di Messina, confermando la sentenza &I-Garri,l. del Tribunale di Barcellona P.G. del 10 settembre 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto egli aveva contravvenuto alla prescrizione di non associarsi con persone pregiudicate. Infatti, era stato trovato, anche in zone centrali di Barcellona P.G., in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -soggetti gravati da precedenti penali- in diverse occasioni dal marzo al giugno 2017. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso. Al primo si deducono vizi della motivazione in punto di verifica della correttezza della qualificazione giuridica del fatto. Non è stata dimostrata la pericolosità degli incontri contestati, avvenuti per di più in orario lavorativo, -da cui, in tesi, poter dedurre una condotta espressiva di una effettiva volontà di violare l'obbligo imposto, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità- e non si è data prova della effettiva conoscenza, da parte del reo, dello status di soggetti pregiudicati. Al secondo motivo si censura la mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare rivalutazioni di punti della decisione congruamente apprezzati in sede di merito. 3.1 Quanto alla affermazione di penale responsabilità la decisione impugnata espone in modo ampio e adeguato le ragioni della ritenuta punibilità, in rapporto alla fattispecie contestata e, sul punto, non sono individuabili vizi logici o errori in diritto. La norma incriminatrice prevede che il sorvegliato speciale non debba 'associarsi abitualmente' alle persone che hanno subìto condanne o che che sono sottoposte ad analoga misura. Tale previsione di legge è stata interpretata costantemente da questa Corte di legittimità nel senso che la frequentazione - non occasionale - con soggetti già condannati o sottoposti ad analogo trattamento prevenzionale è punibile in quanto rappresenta una ulteriore manifestazione di pericolosità, esprimendo un indizio di mantenimento dello stile di vita che ha dato luogo alla applicazione della misura (tra le molte, Sez. I n. 16789 del 8.4.2008, rv 240121). Nel caso in esame i contatti risultano frequenti e con più soggetti, la cui condizione di pregiudicati, proprio in rapporto alla continuità della frequentazione, è stata ritenuta nota all'attuale ricorrente. La doglianza, pertanto, tende a sollecitare una - non consentita - rivalutazione del fatto storico in sede di legittimità. 3.2 Quanto alla negazione della causa di non punibilità correlata alla particolare tenuità del fatto, va rilevato che il pregresso accertamento della condizione soggettiva di pericolosità - presupposto della applicazione della misura di prevenzione - è alla base di una constatazione di una tendenza alla inosservanza delle prescrizioni imposte, tale da inibire la considerazione di particolare tenuità dell'offesa, come ritenuto in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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