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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01714/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 148-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; -intimate - avverso la sentenza n. 11308/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11308 del 30giugno 2021, che aveva parzialmente accolto la sua opposizione avverso sei cartelle di pagamento emesse per sanzioni amministrative, confermando la validità delle cartelle esattoriali n. 09720140252118954000 e n. 09720150165601946000 per essere state correttamente notificate; con unico motivo, il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso ogni pronuncia in merito al disconoscimento effettuato da parte ricorrente relativamente alla conformità agli originali dei documenti prodotti, in fotocopia e senza attestazione di conformità, da Agenzia delle Entrate – Riscossione e [OSCURATO:PERSONA], sulla base dei quali il Tribunale di Roma ha fondato la propria decisione ritenendo provate le notifiche effettuate; il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., atteso che la decisione impugnata appare conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti - una volta effettuato - di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ. , atteso che il disconoscimento della scrittura privata, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., n. 14950 del 2018; Cass. n. 16998del 2015; Cass. n. 33769 del 2019 ); in particolare, in tema di notifica della cartella esattoriale, si è affermato che laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare la contestazione alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva che risultano dalle copie prodotte, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso ( Cass. n. 23436 del 2020 e n. 27633 del 2018 ); nella specie il Tribunale ha operato tale accertamento in concreto, affermando che dai documenti prodotti, sia pure in fotocopia, emergeva la prova della notifica delle cartelle di cui sopra, risultando la ricevuta sottoscritta dal destinatario; nemmeno è ravvisabile il vizio di omessa pronuncia o omesso esame del disconoscimento operato dall’opponente, risultando tale eccezione, di cui la sentenza impugnata dà atto, di fatto superata dall’accertamento in concreto svolto dal Tribunale e dall’implicito giudizio di irrilevanza della stessa .

Considerato che: parte ricorrente ha depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando, con riferimento alle deduzioni sollevate in memoria, che il convincimento espresso dal Tribunale in ordine alla prova delle notifiche delle cartelle, fondato sulla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario, integra un accertamento di fatto non sindacabile in sede di giudizio di legittimità; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla si provvede sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 148-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; -intimate - avverso la sentenza n. 11308/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11308 del 30giugno 2021, che aveva parzialmente accolto la sua opposizione avverso sei cartelle di pagamento emesse per sanzioni amministrative, confermando la validità delle cartelle esattoriali n. 09720140252118954000 e n. 09720150165601946000 per essere state correttamente notificate; con unico motivo, il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso ogni pronuncia in merito al disconoscimento effettuato da parte ricorrente relativamente alla conformità agli originali dei documenti prodotti, in fotocopia e senza attestazione di conformità, da Agenzia delle Entrate – Riscossione e [OSCURATO:PERSONA], sulla base dei quali il Tribunale di Roma ha fondato la propria decisione ritenendo provate le notifiche effettuate; il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., atteso che la decisione impugnata appare conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti - una volta effettuato - di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ. , atteso che il disconoscimento della scrittura privata, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., n. 14950 del 2018; Cass. n. 16998del 2015; Cass. n. 33769 del 2019 ); in particolare, in tema di notifica della cartella esattoriale, si è affermato che laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare la contestazione alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva che risultano dalle copie prodotte, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso ( Cass. n. 23436 del 2020 e n. 27633 del 2018 ); nella specie il Tribunale ha operato tale accertamento in concreto, affermando che dai documenti prodotti, sia pure in fotocopia, emergeva la prova della notifica delle cartelle di cui sopra, risultando la ricevuta sottoscritta dal destinatario; nemmeno è ravvisabile il vizio di omessa pronuncia o omesso esame del disconoscimento operato dall’opponente, risultando tale eccezione, di cui la sentenza impugnata dà atto, di fatto superata dall’accertamento in concreto svolto dal Tribunale e dall’implicito giudizio di irrilevanza della stessa . Considerato che: parte ricorrente ha depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando, con riferimento alle deduzioni sollevate in memoria, che il convincimento espresso dal Tribunale in ordine alla prova delle notifiche delle cartelle, fondato sulla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario, integra un accertamento di fatto non sindacabile in sede di giudizio di legittimità; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla si provvede sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in R
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