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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 30792/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 settembre 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza del 5 luglio 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973, in relazione alla detenzione di 10,280 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando.

La Corte territoriale ha rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio, su accordo delle parti.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Deve pronunciarsi d'ufficio l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

In tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, del d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all'art. 85 del predetto decreto (ex multis, Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, Rv. 287524).

La depenalizzazione di cui sopra si applica al caso di specie, in cui il quantitativo di tabacchi oggetto dell'imputazione è di poco più di 10 kg convenzionali e le circostanze aggravanti di cui al richiamato art. 85 non ricorrono.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 settembre 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza del 5 luglio 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973, in relazione alla detenzione di 10,280 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. La Corte territoriale ha rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio, su accordo delle parti. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Deve pronunciarsi d'ufficio l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. In tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, del d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all'art. 85 del predetto decreto (ex multis, Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, Rv. 287524). La depenalizzazione di cui sopra si applica al caso di specie, in cui il quantitativo di tabacchi oggetto dell'imputazione è di poco più di 10 kg convenzionali e le circostanze aggravanti di cui al richiamato art. 85 non ricorrono. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2
Decreto Cassazione n. 30792/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris