CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26144/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di primo grado con cui erano stati ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, con cui sì censura la violazione della legge ed il vizio motivazionale in ordine alla attribuzione in capo agli imputati della qualifica dì amministratori di fatto e alla ritenuta sussistenza di condotte dì sottrazione e distruzione delle scritture contabili obbligatorie, oltre ad essere generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, sono altresì non consentiti in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo dì appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dagli atti nonché dal riepilogo dei motivi dì gravame riportato nella sentenza impugnata (Si veda pag. 5), non oggetto dì contestazione; Considerato che il secondo ed il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di operazioni di dissimulazione della vendita dei beni sociali nonché dell'elemento soggettivo doloso, necessari per integrare gli estremi del reato ascritto, sono entrambi non consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; peraltro le questioni dedotte sono state già affrontate nella sentenza impugnata in rapporto a quanto genericamente dedotto con l'atto dì appello; Considerato che il quinto ed ultimo motivo di ricorso, con cui si denunzia la mancanza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della mancata applicazione del minimo della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggra vanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda no, in particolare pag. 7 e 8 della sentenza impugnata); ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende; al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.Mj mi