CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13331/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tti e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 47/2023depositata il 18/01/2023;Numero registro generale 5922/2023Numero sezionale 1534/2026Numero di raccolta generale 13331/2026Data pubblicazione 08/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2004 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio avanti al Tribunale diLatina l’Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA] ed E.T.R. - EsazioneTributi - S.p.a., lamentando l’intervenuta emissione a proprio carico, daparte di [OSCURATO:SOCIETA]. (cui era poi subentrata la predetta [OSCURATO:SOCIETA].), di 35cartelle esattoriali, tra il 1991 ed il 1994, cui era poi seguita unaprocedura esecutiva per la riscossione coattiva degli importi di alcune ditali cartelle, conclusasi nel 1996 con l’assegnazione a [OSCURATO:SOCIETA]dell’importo di oltre duecento milioni di lire (costituito da quote di canonepignorate, concernenti immobili in locazione di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]). Annidopo, in esito ad alcuni controlli, il [OSCURATO:PERSONA] aveva poi appurato che pressoETR S.p.a. risultavano ancora pendenti i carichi portati dalle cartelle nonancora saldate, in violazione dunque dell’art. 36, comma 10-bis, d.lgs.26.2.1999, n. 46 (come modificato dall’art. 4, comma 2-undecies, d.l.24.9.2002, n. 209, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 265del 22.11.2002), in forza del quale occorreva dare corso entro il31.12.2002 all’automatico annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del31.12.1994 e poi non riscossi. La stessa E.T.R., inoltre, non solo nonaveva dato corso all’integrale riscossione dei canoni assegnategli maaveva altresì imputato alcune somme in questione a titolo di pagamento dicartelle maggiormente risalenti nel tempo ed ormai estinte.[OSCURATO:PERSONA] aveva quindi chiesto la declaratoria di annullamento ecomunque di inefficacia delle cartelle esattoriali non riscosse, lacaducazione del titolo di assegnazione dei canoni adottato in sedeesecutiva, l’inopponibilità dell’imputazione di una parte dei pagamenti acartelle estranee alla procedura esecutiva, la prescrizione di una parteNumero registro generale 5922/2023Numero sezionale 1534/2026Numero di raccolta generale 13331/2026Data pubblicazione 08/05/2026delle cartelle stesse e, infine, la condanna di E.T.R. al pagamento delcomplessivo importo di € 10.335,08.L’Agenzia delle Entrate aveva eccepito il proprio difetto dilegittimazione, mentre E.T.R. aveva eccepito il difetto di giurisdizionedell’autorità giudiziaria ordinaria (adducendo la natura tributaria dellacausa) e contestato comunque nel merito le domande del [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore intervenuto il decessodel sig. [OSCURATO:PERSONA] (con costituzione dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], ManuelitaGatti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi dello stesso) e lo scioglimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (quale aventecausa di E.T.R., con riassunzione del processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Entrate – Riscossione), con sentenza n. 852/2019 aveva respinto ladomanda di annullamento delle cartelle esattoriali, dichiarato assorbite leulteriori domande e condannato gli eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese di lite nei confronti delle controparti.1.1. Gli odierni ricorrenti avevano proposto appello, lamentandoanzitutto la reiezione della domanda di annullamento delle cartelleesattoriali, adducendo come tale pronuncia si ponesse in contrasto con ilgiudicato formatosi sulla sentenza n. 207/4/05 del 12.5.2005 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Catanzaro (adita nel frattempo daAldo [OSCURATO:PERSONA] contestando 46 avvisi di mora, concernenti varie cartelle dipagamento risalenti ad epoca anteriore al 31.12.1994, tra le quali anchequelle oggetto della sopra menzionata procedura di esecuzione forzata)con la quale erano state annullate le intimazioni di pagamento predette,proprio in considerazione del fatto che gli avvisi erano stati emessi per lariscossione di ruoli oggetto dell’automatico annullamento ex lege.In secondo luogo, era stata lamentata l’omessa pronuncia sulladomanda di restituzione degli importi incassati da ETR ed imputati acartelle esattoriali diverse, avendo il giudice di prime cure erroneamenteritenuto che tale domanda fosse stata assorbita.Numero registro generale 5922/2023Numero sezionale 1534/2026Numero di raccolta generale 13331/2026Data pubblicazione 08/05/2026Con la costituzione unicamente di Agenzia delle Entrate e nellacontumacia dunque di Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Corted’appello di Catanzaro, con sentenza n. 47/2023 aveva: a) dichiarato lacessazione della materia del contendere con riferimento alla domandadegli appellanti volta ad ottenere la caducazione delle cartelle esattorialioggetto di causa, b) respinto le domande di condanna alla restituzionedegli importi sopra menzionati e c) compensato al 50% le spese di lite,ponendo il residuo a carico degli appellanti in favore dell’Agenzia delleEntrate e di Agenzia delle Entrate – Riscossione (in questo casolimitatamente al primo grado).2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Cassazione, affidando l’impugnazione a due motivi.3. Si è costituita nel presente giudizio Agenzia delle Entrate, che haresistito con controricorso, mentre è rimasta intimata Agenzia delleEntrate - Riscossione.I ricorrenti hanno dimesso memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. perl’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso lamenta “in relazione all’art. 360, n. 3),c.p.c.: violazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso esame delle proveritualmente proposte dalla parte attrice; violazione dell’art. 115 c.p.c. pernon avere tenuto conto di un fatto non specificamente contestato, decisivoai fini del giudizio”, contestandosi da parte dei ricorrenti la decisione dellacorte territoriale di respingere la domanda di condanna alla restituzionedei pagamenti imputati dall’ente a cartelle diverse da quelle oggetto dicausa.A fronte della motivazione addotta sul punto dalla Corte d’appello diCatanzaro, secondo cui non era stata fornita la prova né dei pagamenti inNumero registro generale 5922/2023Numero sezionale 1534/2026Numero di raccolta generale 13331/2026Data pubblicazione 08/05/2026questione (stante la genericità del richiamo alle “quietanze allegate alfascicolo di primo grado”) né della loro imputazione a cartelle diverserispetto a quelle per cui era stata promossa la procedura di riscossionecoattiva, i ricorrenti hanno esposto come il richiamo non fosse affattogenerico, essendo corredato dall’indicazione analitica dei singoli pagamentieffettuati dai terzi pignorati, con la correlata imputazione fornitadall’agente della riscossione, senza che fosse stata sollevata alcunacontestazione sul punto ad opera delle controparti.1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, inconsiderazione del fatto che la mera indicazione delle quietanze nonconsente comunque di individuare, in definitiva, a cosa in concretofacciano riferimento i ricorrenti e quali sia il documento (o i documenti)preso in considerazione a tal fine, oltretutto adducendo elementi noncongruenti tra loro. In questa prospettiva deve ulteriormente, edesemplificativamente, rilevarsi come sia indicato (a pg. 16 del ricorso,peraltro facendo richiamo diretto al contenuto dell’appello e senza checonsti che analoga indicazione sia stata operata nel contesto dell’atto dicitazione introduttivo del giudizio di prime cure) che il pagamentoeffettuato dal terzo sig. [OSCURATO:PERSONA] è pari ad € 4.441,00 mentrein altro punto (a pg. 17 del ricorso) è invece fatto riferimento, sempre inrelazione a tale pagamento, al diverso ammontare di € 3.168,57, il chenon consente in alcun modo di comprendere se si tratti dello stessoimporto, solo erroneamente indicato, o di importi diversi, o di una partedell’importo indicato per primo, e quale sia la causa di tale discrasia.Ciò, in radice, preclude di ritenere ritualmente dimessa e menzionatadocumentazione a supporto del motivo, ex art. 366, n. 6, c.p.c.2. Con il secondo motivo è stata poi dedotta “In relazione all’art. 360,n. 3), c.p.c.: violazione dell’art. 91 c.p.c. per mancanza di soccombenza”,contestando in tal senso la decisione della Corte d’appello di condannareNumero registro generale 5922/2023Numero sezionale 1534/2026Numero di raccolta generale 13331/2026Data pubblicazione 08/05/2026gli appellanti alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle Entratein ordine ad entrambi i gradi di giudizio.A sostegno del motivo è stato argomentato che non è ravvisabilealcuna soccombenza nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, “…le cuiragioni per come prospettate nei riguardi della predetta agenzia hannotrovato pieno accoglimento nel giudizio di secondo grado”, rilevando che laCorte d’appello aveva riformato la sentenza di primo grado ed avevadichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alledomande originariamente avanzate verso la predetta agenzia, che erastata evocata nel giudizio di appello solo in quanto partecipe del giudizio diprime cure, ma in realtà non interessata dalle istanze avanzate con ilgravame, rivolte esclusivamente verso l’Agenzia delle Entrate –Riscossione.2.1. In proposito va anzitutto rilevato come non possa condividersil’assunto dei ricorrenti secondo cui la corte territoriale avrebbe accolto leragioni prospettate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.Deve infatti ricordarsi come [OSCURATO:PERSONA] avesse in prime cure ab originechiesto la declaratoria di accertamento dell’intervenuta nullità edinefficacia delle cartelle esattoriali in oggetto, con domandaprecipuamente avanzata proprio verso l’Agenzia delle Entrate (del resto,evidentemente nella sua qualità di titolare del credito contestato) e nei cuiconfronti quest’ultima aveva – tra l’altro – eccepito il difetto digiurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia attribuita allagiurisdizione tributaria.La Corte d’appello, lungi dall’accogliere la domanda in questione, si èlimitata a prendere atto che, in sede tributaria (ad opera dellaCommissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, ove era stata sollevata laproblematica della caducazione ex lege delle cartelle in oggetto), lecartelle stesse erano state annullate, sì che «sulla questione relativaNumero registro generale 5922/2023Numero sezionale 1534/2026Numero di raccolta generale 13331/2026Data pubblicazione 08/05/2026all’annullamento ex lege delle cartelle in oggetto era cessata la materiadel contendere».Se tale esito corrisponde alle istanze avanzate dagli appellanti avantialla Corte d’appello di Catanzaro, nondimeno questo non comporta di persé la fondatezza della domanda originariamente avanzata avanti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], rilevando peraltro come gli odierni ricorrentiabbiano contestato la decisione impugnata limitandosi a negare laravvisabilità in concreto di una propria soccombenza, ma senza invocare atal fine l’applicazione del criterio della soccombenza c.d. “virtuale”.Né può trascurarsi, in tal senso, che la domanda di annullamento inquestione è stata accolta in sede tributaria e, dunque, in conformità con laprospettazione posta dall’Agenzia delle Entrate a fondamentodell’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata sin dall’inizio delprocesso in primo grado.Dunque, già in base ai predetti rilievi, il motivo non può trovareaccoglimento.Deve poi evidenziarsi come risulti corretto l’approccio tenuto dallacorte territoriale nel procedere ad una valutazione sostanzialmenteunitaria delle posizioni di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate –Riscossione, nell’irrilevanza dell’allegazione dei ricorrenti secondo cuiAgenzia delle Entrate avrebbe partecipato al giudizio di secondo gradosolo in forza del litisconsorzio processuale scaturente dalla sua presenzanel giudizio di prime cure, a fronte delle domande di annullamento dellecartelle e di restituzione dei pagamenti alla domanda di annullamento,fondate sull’illegittimità della pretesa di pagamento avanzata da [OSCURATO:PERSONA] Entrate e curata (infine) da Agenzia delle Entrate – Riscossione.Peraltro, in ultima analisi, il soggetto tenuto alla restituzione degliimporti di cui alle cartelle in questione deve essere individuato (trattandosidi domanda fondata sulla dedotta sussistenza di un indebito oggettivo)Numero registro generale 5922/2023Numero sezionale 1534/2026Numero di raccolta generale 13331/2026Data pubblicazione 08/05/2026non nell’ente riscossore, ma nell’ente impositore, attesi i peculiari rapportistabiliti per legge tra l’uno e l’altro.Infatti, va richiamato il consolidato orientamento per cui «Nel caso diazione di ripetizione di indebito oggettivo proposta nei confronti delconcessionario del servizio riscossione, per avere l’attore nuovamenteeseguito il pagamento dell’importo erariale - che già aveva assolto -, daquello intimatogli a mezzo di cartelle esattoriali, legittimato passivo è, inqualità di effettivo "accipiens", l’ente impositore del credito e non ilprocedente alla riscossione. Questo, infatti, ha agito quale concessionarioper la riscossione, sulla base di ruoli formati dall’ente impositore, cherimane titolare del credito, ed al quale le somme riscosse vanno versatedallo stesso concessionario. Infatti, l’azione di ripetizione ai sensidell’articolo 2033 cod. civ., ha natura restitutoria e non risarcitoria,riflettendo l’obbligazione che insorge tra il "solvens" ed il destinatario dipagamento privo di "causa acquirendi".» (cfr Cass. n. 16637 del27/07/2007, Rv. 599873 – 01).Il motivo, dunque, deve essere respinto.La soccombenza è, quindi, chiaramente configurabile a carico degliodierni ricorrenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, anch’essa passivalegittimata della pretesa restitutoria.3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte dei ricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 5922/2023Numero sezionale 1534/2026Numero di raccolta generale 13331/2026Data pubblicazione 08/05/2026Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione in favore deicontroricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €2.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito ed agli altri accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 28 aprile 2026.Il Presidente