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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28218/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo d'impugnazione, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2—bis, cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché inteso a prospettare doglíanze in fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, così che essi si mostrano privi di specificità e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che, infatti, hanno indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui hanno ravvisato tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa e hanno escluso la configurabilità di un mero inadempimento contrattuale (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), così che la sentenza risulta dotata di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria che, in quanto tale, è insindacabile in sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente assolto all'onere motivazionale sul punto, considerato che nel motivare il diniego delle suddette attenuanti è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3), ben potendosi valorizzare anche la sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), ed anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo d'impugnazione, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2—bis, cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché inteso a prospettare doglíanze in fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, così che essi si mostrano privi di specificità e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che, infatti, hanno indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui hanno ravvisato tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa e hanno escluso la configurabilità di un mero inadempimento contrattuale (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), così che la sentenza risulta dotata di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria che, in quanto tale, è insindacabile in sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente assolto all'onere motivazionale sul punto, considerato che nel motivare il diniego delle suddette attenuanti è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3), ben potendosi valorizzare anche la sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), ed anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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