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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19865/2026

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prio ed in qualità di capogruppo mandataria di associazione temporanea diimprese (Ati), costituita con atto n. 9.464 rep. n. 44.492 del Notaio in Trentodott. [OSCURATO:PERSONA] con le mandanti [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Biagini unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale exlege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento, in persona del Presidente in carica, rappre-sentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura dell'ente e con domicilioeletto presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, 33 e con domiciliodigitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 73/2021 depositata il17/03/2021, pronunciata nel giudizio rubricato r.g.61/2020.Numero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., anche quale mandataria di un'ATI con EdiltioneS.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., è risultata aggiudicataria provvisoriadell'appalto per le opere di completamento del parcheggio multipiano in lo-calità Colarin, nel Comune di Madonna di Campiglio.L'appalto era stato indetto con determinazione dirigenziale del 15 giu-gno 2007, mediante appalto-concorso ex art. 20, co. 3, l. n. 109/1994, perun importo iniziale di euro 9.797.000, comprensivo degli oneri per la sicu-rezza.A consuntivo, l'importo complessivo dell'opera veniva incrementato aeuro 11.712.757,65.L'appalto era strutturato secondo il criterio dell'offerta economica-mente più vantaggiosa, e si articolava in due fasi: la Fase A, di valutazionedelle offerte e individuazione del progetto esecutivo migliore, con conse-guente aggiudicazione provvisoria all'ATI ricorrente; la Fase B, di approva-zione del progetto prescelto, attraverso una procedura complessa, com-prendente: la redazione dello studio di impatto ambientale (VIA); la convo-cazione della conferenza di servizi; lo svolgimento della procedura di VIA;le eventuali modifiche progettuali in base alle prescrizioni amministrative;la validazione del progetto esecutivo; l'acquisizione dei pareri tecnici; l'ap-provazione finale del progetto e la stipula del contratto.Nella fase di sviluppo del progetto e in quella successiva di esecu-zione, si verificava una protrazione dei tempi, con alterazione del cronopro-gramma, all'esito della quale l'impresa iscriveva riserve per: maggiori onerida andamento anomalo dell'appalto; incremento dei costi per la protrazionetemporale; maggiori costi per l'accelerazione delle lavorazioni.

Le richiesteNumero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026economiche venivano respinte dall'Amministrazione e l'impresa si determi-nava ad agire in giudizio.1.1.

Il Tribunale di Trento riconosceva solo parzialmente il danno daandamento anomalo, per circa euro 198.563,00, dichiarava il difetto di giu-risdizione su parte delle domande in ordine alla riserva n. 2 e rigettava leulteriori pretese, compresa quella per l'accelerazione dei tempi di produ-zione.La decisione veniva impugnata da entrambe le parti.1.2.

La Corte d'appello di Trento rigettava l'appello principale dell'im-presa, accoglieva in parte l'appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] ed estendevail difetto di giurisdizione del Giudice ordinario anche alla domanda relativaalla riserva n. 1, riformando la condanna al pagamento pronunciata dal Tri-bunale, e confermando il rigetto, nel merito, della domanda di indennizzoper accelerazione.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., anche quale mandataria dell'ATI con EdiltioneS.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ricorre avverso la sentenza della Corted'appello di Trento con sei motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce “Error in procedendo inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 1 e n. 4 c.p.c. per mancato accertamentodella avvenuta formazione del giudicato interno per quanto attiene la que-stione della giurisdizione.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c.,dell'art. 329 c.p.c., dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 37 c.p.c.”.La Corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato il difetto di giuri-sdizione del g.o. sulle riserve nn. 1 e 2, nonostante si fosse già formato ilNumero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026giudicato interno sulla giurisdizione, non essendo stato impugnato il relativocapo della sentenza di primo grado.1.1.

Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] di Trento ha eccepito in ogni grado di giudizioil difetto di giurisdizione, così scongiurando la dedotta formazione del giu-dicato.Segnatamente, la controricorrente, sostanzialmente vittoriosa inprimo grado, e quindi pure in difetto di un concreto interesse all'appello, afronte del gravame promosso dalla ATI, ha riproposto in appello, come ri-porta pure l'impugnata sentenza (v. pp. 12 -17), l'eccezione relativa allagiurisdizione, sollevata in comparsa conclusionale di primo grado, con rife-rimento alla domanda relativa alla riserva n. 1, con ciò manifestando inmodo inequivoco la volontà di non prestare acquiescenza su tale profilo.Appartiene, infatti, al costante indirizzo di questa Corte l'affermazionedi principio secondo il quale soltanto la parte vittoriosa in primo grado nonha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e leeccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzial-mente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui in-tende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale,pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (Cass., Sez.

Un., Sen-tenza n. 12067 del 24/05/2007; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9265 del 6/04/2021).2.

Con il secondo motivo la ricorrente fa valere “Error in procedendoin relazione all'art. 360, comma 1, n.1 c.p.c. riguardo al dichiarato difettodi giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle domande relative alleRiserve n. 1 e n. 2.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 133, comma 1,lettera e), n. 1 del C.P.A. e dell'art. 133, comma 1, lettera a), n. 1 delC.P.A.", in relazione alle Riserve n. 1 (per il ritardo della data di consegnadei lavori che avrebbe causato l'impossibilità di sviluppare la produzioneNumero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026secondo il programma originario) e n. 2 (per l'incremento dei costi interve-nuto tra l'offerta e l'ultimazione dei lavori, a causa dell'inflazione).2.1.1.

La Corte di Appello ha ritenuto la giurisdizione del Giudice am-ministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera e), n. 1) del C.P.A., inquanto le richieste economiche avanzate dall'ATI Collini avrebbero fatto ri-ferimento a fatti antecedenti alla sottoscrizione del contratto e, segnata-mente, alla fase B della procedura di gara che, potendo anche concludersicon il diniego di approvazione del progetto e con la revoca della aggiudica-zione provvisoria, avrebbe, in tale caso, inciso su posizioni di interesse le-gittimo.La Corte di merito ha omesso di valutare che la fase B si era conclusacon l'approvazione del progetto, cui era seguita la stipula e l'esecuzione delcontratto.Il danno fatto valere in giudizio dall'ATI Collini non rinveniva la propria“causa petendi” nel procedimento amministrativo di verifica del progetto,mera occasione del pregiudizio, ma nella successiva fase contrattuale, peril denunciato andamento anomalo dell'appalto, rispetto al quale aveva ri-lievo anche il ritardo con cui l'Amministrazione aveva definito la fase di ap-provazione del progetto.L'art. 133, comma 1, lettera e), n. 1 del C.P.A., nel ricomprenderenella giurisdizione del Giudice amministrativo anche le controversie risarci-torie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, ha riguardo aldiverso caso di una richiesta di danni avanzata all'esito di una aggiudica-zione definitiva poi annullata, con conseguente caducazione anche del con-tratto eventualmente già sottoscritto.Il ritardo nella fase di formazione del progetto in vista della successivastipula del contratto ha assunto diretto valore negoziale.2.1.2.

La Corte di Appello di Trento ha altresì errato nel ritenere lagiurisdizione del Giudice amministrativo anche ai sensi dell'art. 133, comma1, lettera a), n. 1 del C.P.A., trattandosi di risarcimento del danno ingiustoNumero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026determinato “dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusionedel procedimento amministrativo”.L'ipotesi ritenuta investe le domande risarcitorie promosse in caso diviolazione dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 laddove, invece, la [OSCURATO:PERSONA] di Trento aveva disatteso le tempistiche di valutazione delprogetto offerto in sede di gara, previste dalla “lex specialis” dell'appaltoconcorso.2.2.

Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.La questione di giurisdizione, su cui può esprimersi questa Sezionesemplice, per essersi sulla stessa già pronunciate le Sezioni Unite, definendochiari e precisi principi informatori, suscettibili di rappresentare una guidaorientativa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7152 del 17/03/2025; Cass., Sez.Un., Sentenza n. 1599 del 19/01/2022), ben può essere definita con l'af-fermazione della giurisdizione del Giudice ordinario.Come ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'attribuzione alGiudice amministrativo, nei contratti ad evidenza pubblica, delle questioniinsorte nella fase anteriore all'aggiudicazione, nonché in quella intermedia,ove prevista, fra l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto, trova ilproprio fondamento nel rilievo attribuito, in tali periodi, alla preminenzadella posizione della P.A., dotata di poteri di natura pubblicistica a frontedei quali la posizione dei soggetti interessati è qualificabile in termini diinteresse legittimo.L'indicato criterio, fondato su meri aspetti diacronici, rivela la sua ina-deguatezza nell'ipotesi in cui si assista all'esecuzione anticipata del con-tratto e la controversia sia relativa all'inesatto adempimento delle relativeprestazioni.

In siffatto caso, non viene in considerazione l'esercizio di pre-rogative pubblicistiche da parte della stazione appaltante, ma una contro-versia che, avuto riguardo alla matrice negoziale dell'esecuzione anticipatae, quindi, alle posizioni paritetiche assunte dalle parti, coinvolge non giàviolazioni di regole dell'azione amministrativa, bensì diritti soggettivi ine-Numero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026renti a un rapporto di natura privatistica, riservato alla competenza giuri-sdizionale del Giudice ordinario (Cass., Sez.

Un., n. 8721 del 2018).Le controversie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori chetraggono origine dall'esecuzione anticipata del contratto, nelle more dellarelativa stipula, appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario; tantosi realizza nel caso in cui l'appaltatrice accetti la consegna anticipata deilavori rispetto alla piena efficacia dell'aggiudicazione, per una ipotesi cheresta estranea alla tema dell'aggiudicazione ovvero del procedimento attra-verso il quale la P.A. sceglie il proprio contraente (Cass., Sez.

Un., 6 maggio2005, n. 9391).Nel caso di specie, l'Ati ha agito in giudizio per ottenere il risarcimentodi danni risentiti per l'andamento anomalo dei lavori determinato dalla col-posa lentezza con la quale l'Amministrazione appaltante avrebbe conclusola fase “B” della procedura, ovvero quella corrente fra l'aggiudicazione prov-visoria e l'approvazione definitiva del progetto, che avrebbe determinato laritardata consegna dei lavori, con conseguente stravolgimento del succes-sivo cronoprogramma contrattuale.Il pregiudizio per cui è domanda risarcitoria rinviene quindi nella con-dotta osservata dall'Amministrazione nella fase preposta alla scelta del con-traente attraverso l'approvazione definitiva del progetto, una mera occa-sione, coinvolgendo “petitum” e “causa petendi”, ormai, la fase contrattualedi esecuzione dei lavori.Le sorti della fase “B” della procedura, finalizzata alla scelta del con-traente attraverso l'approvazione del predisposto progetto definitivo, nonhanno una diretta rilevanza sulla proposta domanda di danni, nei loro pos-sibili e tipici esiti di diniego di approvazione del progetto e quindi di revocadell'aggiudicazione provvisoria, la cui natura autoritativa avrebbe incisosulle posizioni del provato, degradandole in termini di interesse legittimo.Piuttosto, il momento ad evidenza pubblica preposto alla individua-zione del contraente nelle forme dell'approvazione definitiva del progettoNumero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026propria dell'appalto-concorso rileva, nel suo dedotto ritardato svolgimento,quale antecedente logico e fattuale della successiva fase di esecuzione deilavori, che, ormai definita e qualificata dall'insorto vincolo contrattuale,apre, per la proposta domanda, alla giurisdizione del Giudice ordinario.Il motivo va pertanto accolto e, assorbito ogni ulteriore profilo, la sen-tenza impugnata va cassata, con rinvio della causa davanti alla Corte d'Ap-pello di Trento per la decisione sulle riserve dell'appalto, su cui aveva decli-nato la propria giurisdizione.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere “Violazione e falsa appli-cazione dell'art. 112 c.p.c.

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art 360, comma1, n. 5 c.p.c.: - errata individuazione del contenuto della Riserva n. 1 conla quale viene richiesto il danno da andamento anomalo esteso all'interadurata dell'appalto e quindi anche ai periodi di sospensione totale e parzialedei lavori”.La Corte d'appello, nel riformare sul punto la sentenza di primo grado,ha ritenuto che l'ATI non avrebbe richiesto danni per sospensioni parziali alprimo Giudice, che nel riconoscerli sarebbe andato ultra petita.

La ricorrentededuce che la Riserva n. 1 avrebbe comunque espressamente incluso quellavoce di danno quale componente dell'andamento anomalo dei lavori.3.1.

Il motivo è inammissibile per genericità.A fronte della sentenza di appello, che nell'articolato confronto tra do-manda dell'Ati e pronuncia del Giudice di primo grado riforma quest'ultimaper “ultra petizione”, nel ritenuto difetto di una “specifica domanda” dell'im-presa che riguardasse “l'eventuale illegittimità delle sospensioni parziali deilavori intervenute in corso d'opera, ed in particolare di quelle conseguenti avarianti disposte dalla stazione appaltante”, il motivo non dà puntuale contodella erroneità dell'interpretazione della domanda, richiamando agli atti enello specifico la voce, e nel sostenere la natura, all'evidenza, omnicom-prensiva del danno sull'andamento anomalo dei lavori, resta generica.Numero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/20263.2.

Il motivo è anche infondato.L'evidenza che la richiesta di danni per sospensione illegittima dei la-vori in un appalto di opere pubbliche debba essere oggetto, per l'indicatotitolo, di tempestiva iscrizione di riserva (tra le altre, v.

Cass., Sez. 1, Ordi-nanza n. 113 del 4/01/2022) offre certa occasione per affermare della re-lativa domanda la sua autonomia e negarne l'indistinta riconduzione aquella, più ampia, di danni da andamento anomalo.4.

Con il quarto motivo si fa valere “Violazione e/o falsa applicazionedell'art. 23 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (capitolato generale d'appaltodei lavori pubblici) sostituito dall'art. 145 del D.P.R. 207/2010”.La disposizione regola il “premio di accelerazione” contrattuale, mal'ATI avrebbe chiesto il ristoro dei maggiori oneri sostenuti per risponderead una richiesta di accelerazione della P.A. per attivare l'impianto funiviarioconnesso, e la norma non pone alcun divieto con riguardo all'eventuale ri-conoscimento di un indennizzo nel caso di forzata accelerazione, per esi-genze sopravvenute, quale era quello richiesto dall'ATI.4.1.

Il motivo è inammissibile, perché generico e sconfinante nel me-rito, riproponendo, senza farsi carico della risposta ricevuta, una prospettivadi critica esclusa dalla Corte di merito.La Corte d'appello di Trento ha correttamente rilevato che la prospet-tiva di censura dell'Ati non avrebbe avuto rilievo nello scrutinio dell'art. 23del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, atteso che rispetto alla pretesa azionata, diriconoscimento di un indennizzo per forzata accelerazione dei lavori, quantorilevava era il mancato accordo con la stazione appaltante e non il mancatodivieto contenuto nella norma.4.2.

La censura, perlustrativa di un possibile senso della norma, sidiscosta poi inammissibilmente dalla deduzione del denunciato vizio di sus-sunzione, nell'operato raffronto tra i contenuti della disposizione e la fatti-specie concreta, per quanto è l'ordinario confine della discrezionalità delgiudice del merito.Numero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/20265.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “Omessa valutazionedelle prove sull'accelerazione.

Omesso esame di un fatto decisivo per il giu-dizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.: - esistenza di una accelerazione rispetto al cronopro-gramma reale dei lavori.

Errata e/o omessa valutazione delle prove acqui-site nel giudizio di primo grado con particolare riguardo al doc. 36 del fasci-colo di primo grado e al diagramma predisposto dal CTU a pagina 24 nellaRelazione d.d. 7/02/2017”.La Corte d'appello ha ignorato documenti e diagrammi tecnici (dia-grammi c.t.u. e doc. 36) che dimostravano un'accelerazione effettiva nelcronoprogramma lavori, con presa in consegna anticipata (l'ultimazione sa-rebbe stata nel giugno 2012 senza l'accelerazione).5.1.

Il motivo è inammissibile, perché non specifico.La censura non si confronta con la circostanza che la Corte territorialeha ritenuto non provato che l'ultimazione dei lavori dovesse aver luogo agiugno 2012 e che, anzi, vi fossero evidenze in atti in senso contrario, in talmodo sottraendo fondatezza alla pretesa.5.2.

L'operata composizione nell'impugnata sentenza di evidenze infatto nel correlato corretto governo delle norme in applicazione rende lacritica ancora inammissibile, perché portatrice di una impropria sollecita-zione di una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.6.

Il sesto motivo deduce “Errata esclusione dell'art. 2041 c.c.

Viola-zione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. in ordine alla domanda diaccoglimento della Riserva n. 3 relativa al ristoro per i maggiori oneri so-stenuti per accelerare l'ultimazione dei lavori, in termini di ingiustificato ar-ricchimento della [OSCURATO:PERSONA] di Trento”.La Corte d'Appello ha negato ingresso alla domanda subordinata diindennizzo per l'arricchimento ingiustificato, sostenendo l'esistenza del con-tratto, laddove proprio l'assenza di una disciplina contrattuale sull'accelera-zione (il contratto non avrebbe incluso il premio di accelerazione) avrebbeNumero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026permesso l'azione di arricchimento, dato il vantaggio ottenuto dalla PA conla consegna anticipata.L'esistenza del contratto non avrebbe escluso l'azione di arricchi-mento, non disciplinando il contratto l'accelerazione, avendo la P.A. benefi-ciato dell'anticipata disponibilità dell'opera, ed avendo l'ATI sostenuto costiextra senza compensazione.6.1.

Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la sentenzaimpugnata nella parte in cui, di fatto, essa esclude la sussistenza di un'an-ticipata ultimazione dei lavori, in quanto “contenuta nell'arco di pochi giorni,sì da essere, in sostanza, di fatto irrilevante”.6.2.

E' ancora inammissibile perché, a fronte di una sentenza d'ap-pello che ha rigettato la relativa domanda, conformemente alle ragioni delGiudice di primo grado, “sul presupposto che i lavori fossero stati eseguitied ultimati sulla base di un valido contratto di appalto pubblico, che nonprevedeva, appunto, premi od indennizzi per il caso di anticipata ultima-zione”, deduce sulla contraria sussidiarietà ex art. 2042 c.c. dell'azione diarricchimento ingiustificato in difetto di una previsione contrattuale, senzaconfrontarsi con la natura pubblica del contratto d'appalto e la sua interve-nuta conclusione.7.

In via conclusiva, accolto il secondo motivo di ricorso e, dichiratiinammissibili i restanti, va cassata la sentenza impugnata e la causa rinviatadavanti alla Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione, che provve-derà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso e, dichiarati inammissibili i restanti,cassa la sentenza impugnata, nei limiti delle censure accolte, e rinvia lacausa davanti alla Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.Numero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
prio ed in qualità di capogruppo mandataria di associazione temporanea diimprese (Ati), costituita con atto n. 9.464 rep. n. 44.492 del Notaio in Trentodott. [OSCURATO:PERSONA] con le mandanti [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Biagini unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale exlege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento, in persona del Presidente in carica, rappre-sentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura dell'ente e con domicilioeletto presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, 33 e con domiciliodigitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 73/2021 depositata il17/03/2021, pronunciata nel giudizio rubricato r.g.61/2020.Numero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., anche quale mandataria di un'ATI con EdiltioneS.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., è risultata aggiudicataria provvisoriadell'appalto per le opere di completamento del parcheggio multipiano in lo-calità Colarin, nel Comune di Madonna di Campiglio.L'appalto era stato indetto con determinazione dirigenziale del 15 giu-gno 2007, mediante appalto-concorso ex art. 20, co. 3, l. n. 109/1994, perun importo iniziale di euro 9.797.000, comprensivo degli oneri per la sicu-rezza.A consuntivo, l'importo complessivo dell'opera veniva incrementato aeuro 11.712.757,65.L'appalto era strutturato secondo il criterio dell'offerta economica-mente più vantaggiosa, e si articolava in due fasi: la Fase A, di valutazionedelle offerte e individuazione del progetto esecutivo migliore, con conse-guente aggiudicazione provvisoria all'ATI ricorrente; la Fase B, di approva-zione del progetto prescelto, attraverso una procedura complessa, com-prendente: la redazione dello studio di impatto ambientale (VIA); la convo-cazione della conferenza di servizi; lo svolgimento della procedura di VIA;le eventuali modifiche progettuali in base alle prescrizioni amministrative;la validazione del progetto esecutivo; l'acquisizione dei pareri tecnici; l'ap-provazione finale del progetto e la stipula del contratto.Nella fase di sviluppo del progetto e in quella successiva di esecu-zione, si verificava una protrazione dei tempi, con alterazione del cronopro-gramma, all'esito della quale l'impresa iscriveva riserve per: maggiori onerida andamento anomalo dell'appalto; incremento dei costi per la protrazionetemporale; maggiori costi per l'accelerazione delle lavorazioni. Le richiesteNumero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026economiche venivano respinte dall'Amministrazione e l'impresa si determi-nava ad agire in giudizio.1.1. Il Tribunale di Trento riconosceva solo parzialmente il danno daandamento anomalo, per circa euro 198.563,00, dichiarava il difetto di giu-risdizione su parte delle domande in ordine alla riserva n. 2 e rigettava leulteriori pretese, compresa quella per l'accelerazione dei tempi di produ-zione.La decisione veniva impugnata da entrambe le parti.1.2. La Corte d'appello di Trento rigettava l'appello principale dell'im-presa, accoglieva in parte l'appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] ed estendevail difetto di giurisdizione del Giudice ordinario anche alla domanda relativaalla riserva n. 1, riformando la condanna al pagamento pronunciata dal Tri-bunale, e confermando il rigetto, nel merito, della domanda di indennizzoper accelerazione.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., anche quale mandataria dell'ATI con EdiltioneS.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ricorre avverso la sentenza della Corted'appello di Trento con sei motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “Error in procedendo inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 1 e n. 4 c.p.c. per mancato accertamentodella avvenuta formazione del giudicato interno per quanto attiene la que-stione della giurisdizione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c.,dell'art. 329 c.p.c., dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 37 c.p.c.”.La Corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato il difetto di giuri-sdizione del g.o. sulle riserve nn. 1 e 2, nonostante si fosse già formato ilNumero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026giudicato interno sulla giurisdizione, non essendo stato impugnato il relativocapo della sentenza di primo grado.1.1. Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] di Trento ha eccepito in ogni grado di giudizioil difetto di giurisdizione, così scongiurando la dedotta formazione del giu-dicato.Segnatamente, la controricorrente, sostanzialmente vittoriosa inprimo grado, e quindi pure in difetto di un concreto interesse all'appello, afronte del gravame promosso dalla ATI, ha riproposto in appello, come ri-porta pure l'impugnata sentenza (v. pp. 12 -17), l'eccezione relativa allagiurisdizione, sollevata in comparsa conclusionale di primo grado, con rife-rimento alla domanda relativa alla riserva n. 1, con ciò manifestando inmodo inequivoco la volontà di non prestare acquiescenza su tale profilo.Appartiene, infatti, al costante indirizzo di questa Corte l'affermazionedi principio secondo il quale soltanto la parte vittoriosa in primo grado nonha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e leeccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzial-mente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui in-tende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale,pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (Cass., Sez. Un., Sen-tenza n. 12067 del 24/05/2007; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9265 del 6/04/2021).2. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere “Error in procedendoin relazione all'art. 360, comma 1, n.1 c.p.c. riguardo al dichiarato difettodi giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle domande relative alleRiserve n. 1 e n. 2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 133, comma 1,lettera e), n. 1 del C.P.A. e dell'art. 133, comma 1, lettera a), n. 1 delC.P.A.", in relazione alle Riserve n. 1 (per il ritardo della data di consegnadei lavori che avrebbe causato l'impossibilità di sviluppare la produzioneNumero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026secondo il programma originario) e n. 2 (per l'incremento dei costi interve-nuto tra l'offerta e l'ultimazione dei lavori, a causa dell'inflazione).2.1.1. La Corte di Appello ha ritenuto la giurisdizione del Giudice am-ministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera e), n. 1) del C.P.A., inquanto le richieste economiche avanzate dall'ATI Collini avrebbero fatto ri-ferimento a fatti antecedenti alla sottoscrizione del contratto e, segnata-mente, alla fase B della procedura di gara che, potendo anche concludersicon il diniego di approvazione del progetto e con la revoca della aggiudica-zione provvisoria, avrebbe, in tale caso, inciso su posizioni di interesse le-gittimo.La Corte di merito ha omesso di valutare che la fase B si era conclusacon l'approvazione del progetto, cui era seguita la stipula e l'esecuzione delcontratto.Il danno fatto valere in giudizio dall'ATI Collini non rinveniva la propria“causa petendi” nel procedimento amministrativo di verifica del progetto,mera occasione del pregiudizio, ma nella successiva fase contrattuale, peril denunciato andamento anomalo dell'appalto, rispetto al quale aveva ri-lievo anche il ritardo con cui l'Amministrazione aveva definito la fase di ap-provazione del progetto.L'art. 133, comma 1, lettera e), n. 1 del C.P.A., nel ricomprenderenella giurisdizione del Giudice amministrativo anche le controversie risarci-torie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, ha riguardo aldiverso caso di una richiesta di danni avanzata all'esito di una aggiudica-zione definitiva poi annullata, con conseguente caducazione anche del con-tratto eventualmente già sottoscritto.Il ritardo nella fase di formazione del progetto in vista della successivastipula del contratto ha assunto diretto valore negoziale.2.1.2. La Corte di Appello di Trento ha altresì errato nel ritenere lagiurisdizione del Giudice amministrativo anche ai sensi dell'art. 133, comma1, lettera a), n. 1 del C.P.A., trattandosi di risarcimento del danno ingiustoNumero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026determinato “dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusionedel procedimento amministrativo”.L'ipotesi ritenuta investe le domande risarcitorie promosse in caso diviolazione dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 laddove, invece, la [OSCURATO:PERSONA] di Trento aveva disatteso le tempistiche di valutazione delprogetto offerto in sede di gara, previste dalla “lex specialis” dell'appaltoconcorso.2.2. Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.La questione di giurisdizione, su cui può esprimersi questa Sezionesemplice, per essersi sulla stessa già pronunciate le Sezioni Unite, definendochiari e precisi principi informatori, suscettibili di rappresentare una guidaorientativa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7152 del 17/03/2025; Cass., Sez.Un., Sentenza n. 1599 del 19/01/2022), ben può essere definita con l'af-fermazione della giurisdizione del Giudice ordinario.Come ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'attribuzione alGiudice amministrativo, nei contratti ad evidenza pubblica, delle questioniinsorte nella fase anteriore all'aggiudicazione, nonché in quella intermedia,ove prevista, fra l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto, trova ilproprio fondamento nel rilievo attribuito, in tali periodi, alla preminenzadella posizione della P.A., dotata di poteri di natura pubblicistica a frontedei quali la posizione dei soggetti interessati è qualificabile in termini diinteresse legittimo.L'indicato criterio, fondato su meri aspetti diacronici, rivela la sua ina-deguatezza nell'ipotesi in cui si assista all'esecuzione anticipata del con-tratto e la controversia sia relativa all'inesatto adempimento delle relativeprestazioni. In siffatto caso, non viene in considerazione l'esercizio di pre-rogative pubblicistiche da parte della stazione appaltante, ma una contro-versia che, avuto riguardo alla matrice negoziale dell'esecuzione anticipatae, quindi, alle posizioni paritetiche assunte dalle parti, coinvolge non giàviolazioni di regole dell'azione amministrativa, bensì diritti soggettivi ine-Numero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026renti a un rapporto di natura privatistica, riservato alla competenza giuri-sdizionale del Giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 8721 del 2018).Le controversie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori chetraggono origine dall'esecuzione anticipata del contratto, nelle more dellarelativa stipula, appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario; tantosi realizza nel caso in cui l'appaltatrice accetti la consegna anticipata deilavori rispetto alla piena efficacia dell'aggiudicazione, per una ipotesi cheresta estranea alla tema dell'aggiudicazione ovvero del procedimento attra-verso il quale la P.A. sceglie il proprio contraente (Cass., Sez. Un., 6 maggio2005, n. 9391).Nel caso di specie, l'Ati ha agito in giudizio per ottenere il risarcimentodi danni risentiti per l'andamento anomalo dei lavori determinato dalla col-posa lentezza con la quale l'Amministrazione appaltante avrebbe conclusola fase “B” della procedura, ovvero quella corrente fra l'aggiudicazione prov-visoria e l'approvazione definitiva del progetto, che avrebbe determinato laritardata consegna dei lavori, con conseguente stravolgimento del succes-sivo cronoprogramma contrattuale.Il pregiudizio per cui è domanda risarcitoria rinviene quindi nella con-dotta osservata dall'Amministrazione nella fase preposta alla scelta del con-traente attraverso l'approvazione definitiva del progetto, una mera occa-sione, coinvolgendo “petitum” e “causa petendi”, ormai, la fase contrattualedi esecuzione dei lavori.Le sorti della fase “B” della procedura, finalizzata alla scelta del con-traente attraverso l'approvazione del predisposto progetto definitivo, nonhanno una diretta rilevanza sulla proposta domanda di danni, nei loro pos-sibili e tipici esiti di diniego di approvazione del progetto e quindi di revocadell'aggiudicazione provvisoria, la cui natura autoritativa avrebbe incisosulle posizioni del provato, degradandole in termini di interesse legittimo.Piuttosto, il momento ad evidenza pubblica preposto alla individua-zione del contraente nelle forme dell'approvazione definitiva del progettoNumero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026propria dell'appalto-concorso rileva, nel suo dedotto ritardato svolgimento,quale antecedente logico e fattuale della successiva fase di esecuzione deilavori, che, ormai definita e qualificata dall'insorto vincolo contrattuale,apre, per la proposta domanda, alla giurisdizione del Giudice ordinario.Il motivo va pertanto accolto e, assorbito ogni ulteriore profilo, la sen-tenza impugnata va cassata, con rinvio della causa davanti alla Corte d'Ap-pello di Trento per la decisione sulle riserve dell'appalto, su cui aveva decli-nato la propria giurisdizione.3. Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere “Violazione e falsa appli-cazione dell'art. 112 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art 360, comma1, n. 5 c.p.c.: - errata individuazione del contenuto della Riserva n. 1 conla quale viene richiesto il danno da andamento anomalo esteso all'interadurata dell'appalto e quindi anche ai periodi di sospensione totale e parzialedei lavori”.La Corte d'appello, nel riformare sul punto la sentenza di primo grado,ha ritenuto che l'ATI non avrebbe richiesto danni per sospensioni parziali alprimo Giudice, che nel riconoscerli sarebbe andato ultra petita. La ricorrentededuce che la Riserva n. 1 avrebbe comunque espressamente incluso quellavoce di danno quale componente dell'andamento anomalo dei lavori.3.1. Il motivo è inammissibile per genericità.A fronte della sentenza di appello, che nell'articolato confronto tra do-manda dell'Ati e pronuncia del Giudice di primo grado riforma quest'ultimaper “ultra petizione”, nel ritenuto difetto di una “specifica domanda” dell'im-presa che riguardasse “l'eventuale illegittimità delle sospensioni parziali deilavori intervenute in corso d'opera, ed in particolare di quelle conseguenti avarianti disposte dalla stazione appaltante”, il motivo non dà puntuale contodella erroneità dell'interpretazione della domanda, richiamando agli atti enello specifico la voce, e nel sostenere la natura, all'evidenza, omnicom-prensiva del danno sull'andamento anomalo dei lavori, resta generica.Numero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/20263.2. Il motivo è anche infondato.L'evidenza che la richiesta di danni per sospensione illegittima dei la-vori in un appalto di opere pubbliche debba essere oggetto, per l'indicatotitolo, di tempestiva iscrizione di riserva (tra le altre, v. Cass., Sez. 1, Ordi-nanza n. 113 del 4/01/2022) offre certa occasione per affermare della re-lativa domanda la sua autonomia e negarne l'indistinta riconduzione aquella, più ampia, di danni da andamento anomalo.4. Con il quarto motivo si fa valere “Violazione e/o falsa applicazionedell'art. 23 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (capitolato generale d'appaltodei lavori pubblici) sostituito dall'art. 145 del D.P.R. 207/2010”.La disposizione regola il “premio di accelerazione” contrattuale, mal'ATI avrebbe chiesto il ristoro dei maggiori oneri sostenuti per risponderead una richiesta di accelerazione della P.A. per attivare l'impianto funiviarioconnesso, e la norma non pone alcun divieto con riguardo all'eventuale ri-conoscimento di un indennizzo nel caso di forzata accelerazione, per esi-genze sopravvenute, quale era quello richiesto dall'ATI.4.1. Il motivo è inammissibile, perché generico e sconfinante nel me-rito, riproponendo, senza farsi carico della risposta ricevuta, una prospettivadi critica esclusa dalla Corte di merito.La Corte d'appello di Trento ha correttamente rilevato che la prospet-tiva di censura dell'Ati non avrebbe avuto rilievo nello scrutinio dell'art. 23del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, atteso che rispetto alla pretesa azionata, diriconoscimento di un indennizzo per forzata accelerazione dei lavori, quantorilevava era il mancato accordo con la stazione appaltante e non il mancatodivieto contenuto nella norma.4.2. La censura, perlustrativa di un possibile senso della norma, sidiscosta poi inammissibilmente dalla deduzione del denunciato vizio di sus-sunzione, nell'operato raffronto tra i contenuti della disposizione e la fatti-specie concreta, per quanto è l'ordinario confine della discrezionalità delgiudice del merito.Numero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/20265. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “Omessa valutazionedelle prove sull'accelerazione. Omesso esame di un fatto decisivo per il giu-dizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.: - esistenza di una accelerazione rispetto al cronopro-gramma reale dei lavori. Errata e/o omessa valutazione delle prove acqui-site nel giudizio di primo grado con particolare riguardo al doc. 36 del fasci-colo di primo grado e al diagramma predisposto dal CTU a pagina 24 nellaRelazione d.d. 7/02/2017”.La Corte d'appello ha ignorato documenti e diagrammi tecnici (dia-grammi c.t.u. e doc. 36) che dimostravano un'accelerazione effettiva nelcronoprogramma lavori, con presa in consegna anticipata (l'ultimazione sa-rebbe stata nel giugno 2012 senza l'accelerazione).5.1. Il motivo è inammissibile, perché non specifico.La censura non si confronta con la circostanza che la Corte territorialeha ritenuto non provato che l'ultimazione dei lavori dovesse aver luogo agiugno 2012 e che, anzi, vi fossero evidenze in atti in senso contrario, in talmodo sottraendo fondatezza alla pretesa.5.2. L'operata composizione nell'impugnata sentenza di evidenze infatto nel correlato corretto governo delle norme in applicazione rende lacritica ancora inammissibile, perché portatrice di una impropria sollecita-zione di una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.6. Il sesto motivo deduce “Errata esclusione dell'art. 2041 c.c. Viola-zione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. in ordine alla domanda diaccoglimento della Riserva n. 3 relativa al ristoro per i maggiori oneri so-stenuti per accelerare l'ultimazione dei lavori, in termini di ingiustificato ar-ricchimento della [OSCURATO:PERSONA] di Trento”.La Corte d'Appello ha negato ingresso alla domanda subordinata diindennizzo per l'arricchimento ingiustificato, sostenendo l'esistenza del con-tratto, laddove proprio l'assenza di una disciplina contrattuale sull'accelera-zione (il contratto non avrebbe incluso il premio di accelerazione) avrebbeNumero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026permesso l'azione di arricchimento, dato il vantaggio ottenuto dalla PA conla consegna anticipata.L'esistenza del contratto non avrebbe escluso l'azione di arricchi-mento, non disciplinando il contratto l'accelerazione, avendo la P.A. benefi-ciato dell'anticipata disponibilità dell'opera, ed avendo l'ATI sostenuto costiextra senza compensazione.6.1. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la sentenzaimpugnata nella parte in cui, di fatto, essa esclude la sussistenza di un'an-ticipata ultimazione dei lavori, in quanto “contenuta nell'arco di pochi giorni,sì da essere, in sostanza, di fatto irrilevante”.6.2. E' ancora inammissibile perché, a fronte di una sentenza d'ap-pello che ha rigettato la relativa domanda, conformemente alle ragioni delGiudice di primo grado, “sul presupposto che i lavori fossero stati eseguitied ultimati sulla base di un valido contratto di appalto pubblico, che nonprevedeva, appunto, premi od indennizzi per il caso di anticipata ultima-zione”, deduce sulla contraria sussidiarietà ex art. 2042 c.c. dell'azione diarricchimento ingiustificato in difetto di una previsione contrattuale, senzaconfrontarsi con la natura pubblica del contratto d'appalto e la sua interve-nuta conclusione.7. In via conclusiva, accolto il secondo motivo di ricorso e, dichiratiinammissibili i restanti, va cassata la sentenza impugnata e la causa rinviatadavanti alla Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione, che provve-derà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso e, dichiarati inammissibili i restanti,cassa la sentenza impugnata, nei limiti delle censure accolte, e rinvia lacausa davanti alla Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.Numero registro generale 20582/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19865/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 19865/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris