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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25552/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, dott.

GiuseppeSpartà, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina postein calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 61R69 H163 P).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato edifeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 80R17C351 I).- CONTRORICORRENTE– per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia n. 6629/7/2023, depositata il 4 agosto 2023.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1458/2024Numero sezionale 5603/2026Numero di raccolta generale 25552/2026Data pubblicazione 18/09/2026Ignazio Gervasi impugnava l’avviso di pagamento con il quale ilConsorzio di Bonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], chiedeva ilpagamento della somma di €. 1.656,48, a titolo di contributo di bonificaper opere irrigue relativamente alle annualità 2015, 2016 e 2017.

LaCommissione tributaria provinciale di Enna, con sentenza n. 368/2020,rigettava il ricorso.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaccoglieva il gravame del contribuente avverso la richiamata decisione,reputando fondato il primo motivo dell’appello, che riproponeva il primomotivo del ricorso originario e, in riforma della pronuncia appellata,annullava l’avviso di pagamento.

Osservava in particolare che, a seguito diaccorpamento del Consorzio di Bonifica 6 Enna e del suo comprensorio,insieme ad altri, all’istituendo nuovo Consorzio della [OSCURATO:PERSONA], aisensi dell’art. 13 della legge reg.

Sicilia n. 5/2014, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] era l’unico soggetto giuridicamente esistente.[OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna proponeva ricorso per cassazioneavverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronicain data 29 dicembre 2023, sulla base di quattro motivi, depositando indata 27 luglio 2026 memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. con la qualerinunziava ai primi due motivi di ricorso e ribadiva le rassegnateconclusioni.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato in data 30gennaio 2024, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorsoper difetto di valida procura, e produceva memoria illustrativa, in data 24luglio 2026, invocando l’applicazione del giudicato esterno (sentenza n.9689/7/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia), formatosi in giudizio attinente al ruolo e alla cartella di pagamentoNumero registro generale 1458/2024Numero sezionale 5603/2026Numero di raccolta generale 25552/2026Data pubblicazione 18/09/2026oggetto di impugnazione, conseguenziali all’avviso oggetto del presentegiudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il proposto ricorso il Consorzio ha dedotto, sempre inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i seguenti motivi:- la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992,assumendo che l’avviso di pagamento impugnato non è atto indicatonell’elencazione di cui alla predetta disposizione;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n.546/1992 e 2697 c.c., ponendo in rilievo che era mancato da parte deigiudici di merito il necessario preliminare sindacato circa la presenza dellaprova agli atti della tempestiva proposizione del ricorso;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 7 ed 8, delregolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA](adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidentedella Regione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, secondo e terzo comma,24 e 111 Cost., 100 c.p.c. e 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,sostenendo che la predetta disposizione regionale non aveva stabilitol’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97,commi II e III, Cost., 21 septies L. 241/1990, 13 della legge 28 gennaio2014 n. 5 della Regione Siciliana, 19, commi XII e XIII, del Regolamentodi organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato conDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] secondolo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468del 13 settembre 2017) e Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n.8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevando la illegittimità della sentenza nella parte in cui igiudici di appello, muovendo dall’erronea premessa per cui il Consorzio diNumero registro generale 1458/2024Numero sezionale 5603/2026Numero di raccolta generale 25552/2026Data pubblicazione 18/09/2026Bonifica 6 di Enna “non esiste più”, avevano fatto riferimento allaprevisione del “mandato senza rappresentanza”, in forza Deliberazione delCommissario Straordinario n. 8 del 30.10.2017 per cui il Consorzio diBonifica n. 6 Enna avrebbe agito nelle vesti di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA].2.

Rilevato preliminarmente che con la memoria ex art.380 bis c.p.c.depositata in data 24 luglio 2026, la parte controricorrente ha dedotto cheè stata emessa, ed impugnata, anche la relativa cartella di pagamento,rispetto alla quale il contribuente assume un intervenuto giudicato esternoda far valere nel presente giudizio;3.

Ritenuto che in tema di contributi riscossi dai consorzi di bonifica,l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio relativoall'impugnazione dall’avviso di pagamento, quale atto atipico, viene meno,così come ribadito di recente da questa Corte (cfr. Cass. n.11303/2025),con la successiva instaurazione del giudizio relativo all’atto tipico,costituito dalla cartella (o ingiunzione) di pagamento, nel quale siconcentra (e si trasferisce) l'esame di ogni questione inerente alladebenza del contributo consortile, con conseguente dichiarazione dicessazione della materia del contendere ex art. 46 del D. Lgs. 31dicembre 1992, n. 546, anche in caso riunione dei procedimenti perconnessione (in termini: Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass.,Sez.

Trib., 17 gennaio 2023, n. 1213; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023,nn. 16095, 16111, 16118 e 16122);3.1.

Ritenuto che su tale questione, essendo rilevata d’ufficio dallaCorte (vedi Cass. n. 24459/2025), occorra, a mente dell’art.384 terzocomma c.p.c., provocare il contraddittorio, in quanto potenzialmenteidonea a determinare, di per sé, la definizione della presente controversia,assegnando al P.G. e alle parti un termine non inferiore a venti e nonsuperiore a sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanzaper il deposito di osservazioni sulla medesima questione, anche riguardoNumero registro generale 1458/2024Numero sezionale 5603/2026Numero di raccolta generale 25552/2026Data pubblicazione 18/09/2026all’eventuale coincidenza del tributo oggetto dell’avviso di pagamentoimpugnato nel presente giudizio con quello oggetto della successivacartella di pagamento, con riserva di decisione della Corte allo spirare deltermine assegnato.

P.Q.MLa Corte, visto l’art.384 terzo comma c.p.c., assegna alle parti e alP.G. il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanzaper il deposito telematico di osservazioni sulla questione di cui inmotivazione, rilevata d’ufficio dal Collegio, riservandosi all’esito ladecisione.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 9 settembre 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, dott. GiuseppeSpartà, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina postein calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 61R69 H163 P).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato edifeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 80R17C351 I).- CONTRORICORRENTE– per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia n. 6629/7/2023, depositata il 4 agosto 2023.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1458/2024Numero sezionale 5603/2026Numero di raccolta generale 25552/2026Data pubblicazione 18/09/2026Ignazio Gervasi impugnava l’avviso di pagamento con il quale ilConsorzio di Bonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], chiedeva ilpagamento della somma di €. 1.656,48, a titolo di contributo di bonificaper opere irrigue relativamente alle annualità 2015, 2016 e 2017. LaCommissione tributaria provinciale di Enna, con sentenza n. 368/2020,rigettava il ricorso.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaccoglieva il gravame del contribuente avverso la richiamata decisione,reputando fondato il primo motivo dell’appello, che riproponeva il primomotivo del ricorso originario e, in riforma della pronuncia appellata,annullava l’avviso di pagamento. Osservava in particolare che, a seguito diaccorpamento del Consorzio di Bonifica 6 Enna e del suo comprensorio,insieme ad altri, all’istituendo nuovo Consorzio della [OSCURATO:PERSONA], aisensi dell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] era l’unico soggetto giuridicamente esistente.[OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna proponeva ricorso per cassazioneavverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronicain data 29 dicembre 2023, sulla base di quattro motivi, depositando indata 27 luglio 2026 memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. con la qualerinunziava ai primi due motivi di ricorso e ribadiva le rassegnateconclusioni.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato in data 30gennaio 2024, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorsoper difetto di valida procura, e produceva memoria illustrativa, in data 24luglio 2026, invocando l’applicazione del giudicato esterno (sentenza n.9689/7/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia), formatosi in giudizio attinente al ruolo e alla cartella di pagamentoNumero registro generale 1458/2024Numero sezionale 5603/2026Numero di raccolta generale 25552/2026Data pubblicazione 18/09/2026oggetto di impugnazione, conseguenziali all’avviso oggetto del presentegiudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il proposto ricorso il Consorzio ha dedotto, sempre inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i seguenti motivi:- la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992,assumendo che l’avviso di pagamento impugnato non è atto indicatonell’elencazione di cui alla predetta disposizione;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n.546/1992 e 2697 c.c., ponendo in rilievo che era mancato da parte deigiudici di merito il necessario preliminare sindacato circa la presenza dellaprova agli atti della tempestiva proposizione del ricorso;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 7 ed 8, delregolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA](adottato con Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidentedella Regione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, secondo e terzo comma,24 e 111 Cost., 100 c.p.c. e 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,sostenendo che la predetta disposizione regionale non aveva stabilitol’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97,commi II e III, Cost., 21 septies L. 241/1990, 13 della legge 28 gennaio2014 n. 5 della Regione Siciliana, 19, commi XII e XIII, del Regolamentodi organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato conDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] secondolo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468del 13 settembre 2017) e Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n.8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevando la illegittimità della sentenza nella parte in cui igiudici di appello, muovendo dall’erronea premessa per cui il Consorzio diNumero registro generale 1458/2024Numero sezionale 5603/2026Numero di raccolta generale 25552/2026Data pubblicazione 18/09/2026Bonifica 6 di Enna “non esiste più”, avevano fatto riferimento allaprevisione del “mandato senza rappresentanza”, in forza Deliberazione delCommissario Straordinario n. 8 del 30.10.2017 per cui il Consorzio diBonifica n. 6 Enna avrebbe agito nelle vesti di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA].2. Rilevato preliminarmente che con la memoria ex art.380 bis c.p.c.depositata in data 24 luglio 2026, la parte controricorrente ha dedotto cheè stata emessa, ed impugnata, anche la relativa cartella di pagamento,rispetto alla quale il contribuente assume un intervenuto giudicato esternoda far valere nel presente giudizio;3. Ritenuto che in tema di contributi riscossi dai consorzi di bonifica,l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio relativoall'impugnazione dall’avviso di pagamento, quale atto atipico, viene meno,così come ribadito di recente da questa Corte (cfr. Cass. n.11303/2025),con la successiva instaurazione del giudizio relativo all’atto tipico,costituito dalla cartella (o ingiunzione) di pagamento, nel quale siconcentra (e si trasferisce) l'esame di ogni questione inerente alladebenza del contributo consortile, con conseguente dichiarazione dicessazione della materia del contendere ex art. 46 del D. Lgs. 31dicembre 1992, n. 546, anche in caso riunione dei procedimenti perconnessione (in termini: Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass.,Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n. 1213; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023,nn. 16095, 16111, 16118 e 16122);3.1. Ritenuto che su tale questione, essendo rilevata d’ufficio dallaCorte (vedi Cass. n. 24459/2025), occorra, a mente dell’art.384 terzocomma c.p.c., provocare il contraddittorio, in quanto potenzialmenteidonea a determinare, di per sé, la definizione della presente controversia,assegnando al P.G. e alle parti un termine non inferiore a venti e nonsuperiore a sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanzaper il deposito di osservazioni sulla medesima questione, anche riguardoNumero registro generale 1458/2024Numero sezionale 5603/2026Numero di raccolta generale 25552/2026Data pubblicazione 18/09/2026all’eventuale coincidenza del tributo oggetto dell’avviso di pagamentoimpugnato nel presente giudizio con quello oggetto della successivacartella di pagamento, con riserva di decisione della Corte allo spirare deltermine assegnato. P.Q.MLa Corte, visto l’art.384 terzo comma c.p.c., assegna alle parti e alP.G. il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanzaper il deposito telematico di osservazioni sulla questione di cui inmotivazione, rilevata d’ufficio dal Collegio, riservandosi all’esito ladecisione.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 9 settembre 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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