CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
27/2 4 ORDINANZA sul ricorso 3828/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nasio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n.4; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, - intimata - proposto per la revocazione dell'ordinanza n. 12723/2020 della Corte di Cassazione, depositata il 26/6/2020; udita la relazione della causa svolta in data 27/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] viste le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declara- toria di inammissibilità del ricorso Rilevato che: 1. Con ordinanza n. 12723/2020 depositata in data 26/6/2020 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] av- verso la sentenza n. 463/5/17 della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale a sua volta aveva rigettato l'appello pro- posto dal contribuente avverso la decisione della Commissione tribu- taria di Forlì con cui era stato ulteriormente rigettato il ricorso intro- duttivo proposto avverso la cartella di pagamento per IRPEF 2006. 2. La Corte riteneva l'unico motivo di ricorso palesemente infondato, non costituendo la cartella impugnata un autonomo accertamento nei confronti del contribuente, ed essendo stata emessa nei suoi confronti per trasparenza nella sua veste di socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. nei confronti della quale era stato ricostruito il reddito d'impresa. 3. Avverso tale ordinanza il contribuente propone ricorso per revoca- zione artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. affidato ad un unico motivo, mentre l'Agenzia delle Entrate non si è costituita. Considerato che: 42- 4. - In via pregiudiziale, la Corte rileva che la notifica del ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 12723/2020 depositata in data 26/6/2020 dalla Corte di Cassazione è avvenuta presso la sede perife- rica dell'Agenzia delle Entrate di Forlì e l'Amministrazione finanziaria non si è costituita in giudizio r~r. In ordine alla notifica del ricorso questa Corte reitera che: «In tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso per cessazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, tanto presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate, quanto presso í suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitario dell'Ufficio, sia il principio di effetti- vità della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tri- butario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato» (Cass. Sez. 5 - , Ordi- nanza n. 27976 del 07/12/2020, Rv. 659819 - 01). 5. Infatti, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia. Tale legittimazione costituisce infatti il ri- flesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell'ob- bligazione tributaria, tutt'ora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statali in materia d'imposizione fiscale, il cui trasferimento all'Agenzia, previsto dall'art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l'Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto. Ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300, il patrocinio dell'Avvo- catura dello Stato costituisce una mera facoltà per l'Agenzia, la quale, in assenza di una specifica disposizione normativa, deve richiederlo in riferimento ai singoli procedimenti - anche se non è necessaria una specifica procura -, non essendo a tal fine sufficiente l'eventuale con- clusione di convenzioni a contenuto generale tra l'Agenzia e l'Avvoca- tura, con l'ulteriore conseguenza che deve ritenersi abrogato l'art. 21, comma primo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale imponeva in ogni caso la notifica delle sentenze delle commissioni tributarie re- gionali presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato. Nei procedimenti introdotti anteriormente al 10 gennaio 2001, nei quali l'ufficio non ab- bia richiesto il patrocinio dell'Avvocatura, l'applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ. comporta invece che, in caso di mancata estromissione dell'Amministrazione finanziaria originariamente costituita, si forma un litisconsorzio processuale tra la stessa e l'Agenzia, con la conseguente necessità d'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.. Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente infine di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'i- nammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3118 del 14/02/2006, Rv. 587609 - 01). 6. Pertanto, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non me- sistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvo- catura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021, Rv. 661765 - 01). Regole diverse valgono per il caso della notifica del ricorso per revoca- zione avverso una sentenza od ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione, dal momento che il titolo revocando è emesso in un giudi- zio in cui l'Avvocatura dello Stato è difensore ex lege. 7. Innanzitutto, il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'am- bito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spon- taneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640604 - 01). Quanto ai gradi di merito nel processo tributario, è stato statuito che la notificazione dell'atto di appello, eseguita in violazione dell'art. 330, comma 1, cod. proc. civ. alla parte personalmente e non presso il pro- curatore costituito nel giudizio di primo grado, è affetta da nullità, sic- ché ove il giudice del gravame non ne disponga la rinnovazione ex art.291 cod. proc. civ., la Corte di Cassazione, nel dichiarare tale vizio, i deve annullare con rinvio la decisione affinché venga ripristinata la re- golarità del contraddittorio (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18104 del 10/07/2018, Rv. 649804 - 01). Tuttavia, è stato anche statuito che, in tema di notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario, per il ricorso per cassazione trova applicazione la regola generale enun- ciata dall'art. 330 cod. proc. civ., mentre per l'appello opera la disci- plina speciale dettata dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 14549 del 06/06/2018, Rv. 649010 - 01). Inoltre, si è affermato che la notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effet- tuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, cod. proc. civ., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnova- zione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo cir- costanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa.(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022 - 02). 8. Il precipitato in diritto da quanto precede è che la notifica del pre- sente ricorso per revocazione avanti alla Corte non è inesistente ma è nulla. Nondimeno, nonostante la non costituzione in giudizio della parte intimata, non ne va disposta la rinnovazione a carico di parte ricorrente e il ricorso va deciso immediatamente alla luce dei principi della ragio- nevole durata del processo di cui agli artt.111 Cost. e 6 CEDU in quanto manifestamente inammissibile. 9. Con un unico motivo il ricorrente, in relazione all'art.395 n.4 cod. proc. civ., prospetta l'errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, ritenendo che l'ordinanza della Corte di Cassazione di cui si chiede la revocazione avrebbe preso le mosse dall'erronea supposi- zione che la questione oggetto della causa fosse risolvibile previa ap- plicazione del principio generale della imputazione dei redditi della so- cietà di persone al socio accomandatario indipendentemente dall'effet- tiva percezione. Secondo il ricorrente, pertanto, l'ordinanza sarebbe viziata da un'erro- nea interpretazione della impugnazione della cartella, con cui non venne contestata la ripartizione pro quota dei redditi della società, bensì la non riferibilità al socio accomandatario delle somme dovute per IRAP e IVA dalla società di persone, questione diversa da quella affrontata dalla Corte di cassazione nell'ordinanza impugnata per revo- cazione. 10. La censura è inammissibile perché la prospettazione contenuta nel ricorso di per sé introduce una questione di interpretazione dei conte- nuti della cartella e del ricorso originariamente presentato avverso la stessa, la quale si traduce nella evidente carenza di individuazione di un errore di fatto revocatorio, consistente in una falsa percezione della realtà immediatamente percepibile e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o - meno che mai - di indagini o procedimenti ermeneutici (Cass. Sez. Un., n. 23306/16; Cass. Sez. Un., n.4413/16; Cass., Sez. Un., n. 562/10; Cass. 23856/08; Cass. 4295/05). 11. In conclusione il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e, te- nuto conto che l'Agenzia non ha svolto difese, nessuna statuizione dev'essere adottata con riferimento alle spese di lite. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamen