CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 ove si esclude che la condotta possa integrare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale in mancanza di espressioni ingiuriose o condotte lesive del prestigio dei pubblici ufficiali presenti, essendo la condotta minacciosa reattiva e diretta ad opporsi alle contestazioni disciplinari mossegli); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] PierlLiii [OSCURATO:PERSONA] DEPOS 7,470 IN C • LLE-RIA - t oggi 1 3 A 022 [OSCURATO:PERSONA]