CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 27189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2166/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] L. de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, con domicilio eletto presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 107 - ricorrente e controricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso i propri uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Toscana n. 1103/2018 depositata 6/6/2018. Udita la relazione svolta nella udienza del 30 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la contribuente ha proposto tre motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, confermando parzialmente la pronuncia di primo grado, ha rigettato l'appello e ritenuto legittima la rettifica di classamento di un immobile sito in Firenze; - la contribuente con procedura DOCFA aveva proposto per l'immobile in questione il classamento nella categoria A2, classe 3, vani 3 e rendita catastale C 433,82, mentre l'Agenzia delle Entrate con la rettifica aveva diversamente classato l'immobile nella categoria Al, classe 1, vani 3 e rendita catastale C 542,28; - la CTR, adita dalla contribuente, nel confermare la pronuncia di primo grado ha affermato, per quanto ancora di interesse, che: la motivazione dell'avviso è da ritenersi congrua anche in ragione delle difese spiegate dal contribuente; la collocazione dell'immobile in una zona di indubbio pregio e la presenza nello stesso fabbricato di altre sette unità immobiliari classificate in Al inducono a ritenere il quartiere dotato delle qualità e delle caratteristiche che ne consentono l'indicato classamento; la relazione tecnica prodotta dalla contribuente, sulla base delle ridotte dimensioni dell'abitazione afferma che la riduzione delle superfici debba precludere il mantenimento di quella categoria catastale, non escludendo che le condizioni originarie ne consentissero il classamento nella categoria Al; la circostanza quantitativa, tuttavia, non è idonea ad inficiare il classamento; - l'Agenzia delle Entrate ha presentato controricorso con ricorso incidentale, mentre la ricorrente ha presentato controricorso avverso ricorso incidentale e memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte, tuttavia per motivi di carattere logico si impone l'esame dei motivi del ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate, in quanto legati ai profili preliminari della legittimazione ad agire e della carenza di interesse. 1.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. in relazione all'art. 111 Cost. Contesta l'ammissibilità dell'appello per carenza della legittimazione ad impugnare della contribuente. Rappresenta che la sentenza di primo grado con cui è stato riconosciuto il classamento dell'immobile in oggetto nella categoria Al, è stata emessa nei confronti della signora Malesiani. Quest'ultima successivamente avrebbe presentato all'Agenzia delle Entrate un'ulteriore denuncia di variazione per esatta rappresentazione grafica indicando come categoria dell'immobile proprio la Al. In epoca successiva essa aveva alienato l'immobile in questione all'odierna ricorrente. L'Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata che ha ritenuto applicabile nel giudizio l'art. 111, ultimo comma, c.p.c. benché la successione nella titolarità sia avvenuta a conclusione del giudizio di primo grado. Il motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 111 c.p.c:., comma 1, "se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie". Al comma 3 è previsto che "in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso". L'ultimo comma prevede, poi, che "la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre í suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione". La sentenza della CTP è stata emessa in data 16 maggio 2016, mentre l'atto di compravendita dell'immobile per cui è causa è del 6 ottobre 2016. La successione a titolo particolare dell'immobile per cui è causa, dunque, è avvenuta in pendenza del termine lungo per impugnare in appello la sentenza di primo grado. Si ritiene, quindi, che correttamente nel giudizio di secondo grado è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, posto che, sia l'alienante, sia l'acquirente, odierna ricorrente, avevano l'interesse ad agire ed entrambe erano legittimate all'impugnazione. La sentenza ha fatto corretta applicazione dell'articolo sopracitato riconoscendo alla contribuente la legittimazione all'impugnazione della sentenza di primo grado. 1.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. in relazione all'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 100 e 329 c.p.c. Deduce in proposito che l'appello era da dichiararsi inammissibile per carenza di interesse a impugnare, in quanto la signora Malesani, alienante dell'immobile, con la presentazione dell'ulteriore denuncia di variazione, avrebbe prestato acquiescenza tacita alla sentenza la quale avrebbe precluso l'impugnazione. A proposito dell'art. 329 c.p.c. il Collegio condivide quanto già ritenuto in sede di legittimità, secondo cui l'acquiescenza tacita alla sentenza, salvo i casi di nullità degli atti processuali (art. 157, comma 3, c.p.c.), sussiste solo quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare, in tutto o in parte, gli effetti giuridici della pronuncia (Cass. Sez. 2, n. 7181/2018, Rv. 647960 - 01). Si ritiene, infatti, che per integrare l'ipotesi dell'acquiescenza, sia necessario porre in essere un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare. La dichiarazione effettuata dall'alienante Malesani, nell'ambito della denuncia di variazione, ai fini dell'esatta rappresentazione grafica dell'immobile, circa il classamento dell'immobile per cui è causa nella categoria Al non può costituire, da solo, elemento decisivo per ritenere realizzata nella specie l'acquiescenza tacita alla sentenza di primo grado. Il ricorso incidentale non può, quindi, trovare accoglimento. 2. Con il primo motivo di impugnazione del ricorso principale la contribuente lamenta la violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. in relazione all'art. 7, comma 1, della I. del 2000, n. 212 e dell'art. 3, comma 1, della I. 1990, n. 241. Si duole che l'atto di classamento impugnato sia carente di motivazione, in quanto mancante dei riferimenti concreti all'unità immobiliare in oggetto. Il motivo è infondato. Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di legittimità, secondo cui in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in I. 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la rnera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. In caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. Sez. 6 - 5, n. 12497/2016, Rv. 640020 - 01, Sez. 5, n. 12777/2018, Rv. 648513 - 01, Sez. 6 - 5, n. 31809/2018, Rv. 652165 - 01). Nel caso in esame non c'è alcuna contestazione tra le parti circa la struttura e la composizione dell'immobile,, ma solo una differente valutazione circa il valore economico dello stesso. A questo proposito, infatti, la sentenza impugnata ha dato conto che la sinteticità della motivazione dell'avviso di accertamento non ha affatto precluso alla contribuente la possibilità di difendersi ampiamente. 3. Con il secondo motivo di impugnazione la contribuente lamenta la violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. in relazione all'art. 6 e 61 e ss. del d.p.r. 10 dicembre 1949, n. 1142, nonché degli artt. 8 e 12 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni, nonché dell'art. 11 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. con modificazioni in I. 13 maggio 1988, n. 154 anche con riferimento all'art. 2967 c.c. Censura la sentenza impugnata laddove ritiene che le ridotte dimensioni dell'alloggio, costituito di soli tre vani catastali, di cui uno rappresentato dall'unico bagno, non valgano ad inficiare la classificazione nella categoria Al, avendo ritenuto dirimente la circostanza che l'immobile fosse collocato in una zona di pregio. Richiama in proposito circolari dello stesso Ministero delle finanze da cui si richiede, ai fini della classificazione dell'immobile nella categoria Al, espressamente che esso risulti con superficie elevata. 4. Con il terzo motivo di impugnazione la contribuente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La contribuente si duole, sulla base delle considerazioni esposte nel sec:ondo motivo di impugnazione, che la sentenza non abbia motivato in relazione a numerosi elementi addotti nel giudizio circa le caratteristiche dell'immobile ed evidenzia l'irragionevolezza del classamento dello stesso in Al, se posto in relazione alle altre unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio. In proposito rappresenta che in questo, le sette unità immobiliari classate in Al hanno un numero di vani catastali superiore a sette, mentre le restanti unità immobiliari sono tutte classate nella categoria A2.5. Il secondo e il terzo motivo sono infondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Oggetto del presente giudizio è un'unità immobiliare già censita nel 2000 nella categoria A 1, classe 1, vani 4, per la quale nel 2013, a seguito di lavori che hanno realizzato una diversa distribuzione interna, era stata presentata dichiarazione Docfa con cui era stata proposta la categoria A 2, classe 3, vani 3. Non è contestato che l'abitazione in oggetto presenti una metratura catastale pari a 57 mq complessivi, che sia composta da tre vani, soggiorno con angolo cottura, camera da letto e un bagno. Non è, inoltre, neanche in contestazione che tale abitazione derivi da un frazionamento di un originario immobile composto di otto vani catastali con il quale è stata separata dal resto l'originaria zona di servizio, dando origine all'appartamento oggetto di causa. La sentenza impugnata, per confermare la egittimità della rettifica di classamento, ha ritenuto decisiva la circostanza che l'immobile sia collocato in una zona di pregio, in Firenze, tra piazza della Libertà e piazzale Donatello, nonché la presenza di altre 7 unità immobiliari classificate in Al nel medesimo fabbricato. 5.1. Per un migliore inquadramento normativo si ricorda che l'Amministrazione considera riconducibili alla categoria A/1, Abitazioni di tipo signorile, "le unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale". Com'è noto, ad ogni fabbricato censito nel Catasto è attribuita una categoria catastale, ovvero una tipologia, che è posta alla base della determinazione della rendita. Le categorie sono state introdotte con il R.D.L. 2 maggio 1939, n. 652 del 1939, convertito in L. :11 agosto 1939, n. 1249 (cd. legge catastale), che ha istituito il catasto dei fabbricati, a cui poi è seguito il D.P.R. 10 dicembre 1949, n. 1142 (cd. regolamento catastale). In particolare, il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 8 (come modificato dall'art. 2 della L. n. 427 del 1989) ha stabilito che "1. Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche„ in categorie e ciascuna categoria in classi. 2. Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento." Il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6 ha poi precisato che "La qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse. La denominazione delle categorie è uniforme nelle diverse zone censuarie." Il successivo citato D.P.R., art. 7 ha inoltre aggiunto che "La classificazione consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi notevolmente diversi delle rispettive capacità di reddito, tenuto conto delle condizioni influenti sulla relativa rendita catastale, riferita all'unità di consistenza computata secondo le norme dell'art. 45 e ss. Determinato il numero delle classi in cui ciascuna categoria deve essere divisa si procede al riconoscimento ed alla identificazione di un certo numero di unità tipo che siano atte a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese." 5.2. Si ritiene di condividere il rilievo effettuato lin materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legge non pone una specifica indicazione sulle caratteristiche specifiche delle singole categorie e classi catastali. Da ciò consegue che la qualificazione di un'abitazione in termini di "signorile", "civile", "popolare", contenuta negli atti poi adottati dall'Amministrazione (v., da ultimo, la nota C- 1/1022 del 04/05/1994 e la Circolare n. 5/1992 del 14/03/1992 del Ministero delle finanze), costituisce il portato di un apprezzamento di fatto, da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale, alle quali corrispondono specifiche caratteristiche (in tal senso Cass. Sez. 5, n. 23235/2014, Rv. 633089 - 01; Sez. 5, n. 2250/2021, Rv. 660480-01). Non vi sono, inoltre, per il Collegio ragioni per discostarsi dal consolidato principio di legittimità secondo il quale: "in tema di estimo catastale, in assenza di una specifica definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione di un'abitazione come "signorile", "civile" o "popolare" corrisponde alle nozioni presenti nell'opinione generale in un determinato contesto spaziotemporale e non va mutuata dal d.m. 2 agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è volto all'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa rendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini "di lusso", ai sensi del citato d. m., risponde alla finalità di precludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali"(Cass. Sez. 5, n. 2250/2021 cit.). Si ricorda, inoltre, che con la circolare del Ministero delle finanze del 14 marzo 1992, n. 5 è stata disposta la Revisione generale della qualificazione della classificazione e del classamento del N.C.E.U. Il provvedimento, riportando il quadro generale delle categorie I, immobili a destinazione ordinaria, riconduce al gruppo A, in particolare Al, le abitazioni di tipo signorile e, a tale proposito, precisa che vi appartengono "le unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. Detti immobili devono, inoltre rispondere ai requisiti indica ti dall'Ufficio in sede di classamento automatico (punti 1,3 e 9 dei prospetti 9) e per quanto riguarda la consistenza e la dotazione di servizi delle unità immobiliari, ai requisiti indicati ai punti 10, 11 e 14 dei citati prospetti". [OSCURATO:PERSONA] delle finanze 17 marzo :1994, prot. 257, Prospetto principali caratteristiche tipologiche e costruttive delle più significative categorie catastall ad uso abitativo, precisa che appartengono alla categoria Al le "Unità immobillari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche, e di rifiniture e dotazione di impianti e servizi di livello superiore a quello standard dei fabbricati di tipo residenziale. Elevata superficie". Si ritiene, tuttavia, che le prescrizioni contenute nelle circolari ora richiamate non possano acquisire rilievo nel presente giudizio. Non si rinvengono, infatti, ragioni per discostarsi dall'orientamento di legittimità per il quale "le circolari della P.A. sono atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori e, quindi, hanno natura non normativa, ma di atti amministrativi. La loro violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c." (cfr., ex multis, Cass. sez. 6-2, ord. 10 agosto 2015, n. 16664; Cass. sez. 5, 30 maggio 2005, n. 11449, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19697 del 25/07/2018 (Rv. 650360 - 01). Ne consegue che è del tutto condivisibile il logico corollario, per il quale, in caso di impugnazione„ l'apprezzamento del giudice circa la correttezza del classamento o della modifica catastale, ove riguardi il rispetto dei criteri di valutazione offerti dagli atti della P.A. deve essere ricondotto ad una valutazione in fatto, che può essere censurata, in sede di legittimità, solo nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., oppure per omessa motivazione, nell'accezione oramai maturata nell'interpretazione di questa Corte (motivazione assolutamente mancante o apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass. n. 16479 del 2020). Nel caso in esame, pertanto, deve ritenersi che l'accertamento effettuato nella sentenza impugnata circa l'attribuzione all'unità immobiliare in oggetto della caratteristica signorile attenga ad una valutazione in fatto che può essere censurata solo nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. È per tali motivi che non possono trovare ingresso le doglianze di parte ricorrente riguardanti l'inclusione di altre unità immobiliari, facenti parte del medesimo edificio, compresa anche quell'altra risultante dal frazionamento oggetto del presenl:e giudizio, nella categoria A 2. Si tratta di censure per tale profilo inammissibili, in quanto inducono ad una rielaborazione del percorso logico e giuridico effettuato dal giudice del merito preclusa in questo giudizio. Nel caso in esame, anche a volere qualificare il motivo di impugnazione nei termini di una denunciata violazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la censura è destinata a non essere accolta, in quanto la sentenza ha, sia pure in modo stringato, motivato compiutamente sulle caratteristiche per le quali l'unità immobiliare deve ritenersi signorile e, dunque, essere riconducibile nella categoria A 1. 6. Segue da quanto esposto il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. Le spese dell'intero giudizio devono essere compensate atteso il consolidamento della giurisprudenza sulla questione avvenuto in corso di causa, tenuto anche conto della reciproca soccombenza. 7. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. La Corte rigetta il primo principale; rigetta il ricorso incidentale;Compensa le spese dell'intero giudizio. 3 Ai sensi dell'a