CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 29399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, AssuntaCocomello che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoL'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiedel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Palermo haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima città in data9 giugno 2025 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile delreato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. 159 del 2011, perché, essendosottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno,violava la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione il28/11/2021.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento dellasentenza impugnata, sviluppando due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento agliartt. 598 bis, 599, 179 comma 1, 180, 603 cod. proc. pen., e art. 111 Cost e 6CEDU.Il difensore deduce che il giudizio di appello era stato instaurato ai sensidell’art. 598-bis cod. proc. pen., nelle forme della camera di consiglio conconclusioni scritte e senza comparizione delle parti, non essendo stata avanzatarichiesta di trattazione orale. L’udienza era stata inizialmente fissata per il 10novembre 2025. In tale data, la Corte d’appello di Palermo riteneva necessarioacquisire la documentazione relativa alla misura di prevenzione applicata, nedisponeva l’acquisizione a cura della cancelleria e rinviava l’udienza al 12gennaio 2026.L’udienza del 12 gennaio 2026 si svolgeva però in forma pubblica, senzache all’imputato fosse stata data comunicazione della trasformazione del rito intrattazione orale. In tale udienza, l’imputato era rappresentato da un difensored’ufficio prontamente reperito.Il ricorrente denuncia, pertanto, la lesione del diritto di difesa, sia per ilmutamento del rito da trattazione cartolare a trattazione orale, disposto senzarichiesta dell’imputato, del difensore o del Procuratore generale, sia perchél’udienza pubblica del 12 gennaio 2026 si sarebbe svolta senza alcuna notificaalla difesa circa tale trasformazione. Ne sarebbe derivata l’impossibilità, per ildifensore, di interloquire sulla documentazione acquisita e di formulareconclusioni orali.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge, con riferimentoagli artt. 192 e ss., 530, comma 2, cod. proc. pen. e 75, comma 2, d. lgs. 159del 2011, e vizio di motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilitàdell’imputato per il reato a lui ascritto.L’accertamento effettuato dagli operanti il 28 novembre 2021, consistitonell’avere suonato il citofono senza ricevere risposta per tre minuti, è inidoneoa dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’allontanamento nonautorizzato dell’imputato dalla propria abitazione. La sentenza impugnata hainvece ritenuto sussistente il reato sulla base della sola inferenza tratta dallamancata risposta al citofono azionato dai carabinieri addetti al controllo. Sitratta, tuttavia, di una mera presunzione, poiché la Corte d’appello di Palermoha omesso un’adeguata disamina complessiva degli elementi probatori,rendendo una motivazione carente.3. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato il primo motivo einammissibile il secondo.2. La censura articolata con il primo motivo è priva di fondamento.2.1. La doglianza muove dall’assunto secondo cui la celebrazionedell’udienza del 12 gennaio 2026 con la partecipazione delle parti avrebbedeterminato una illegittima trasformazione del rito cartolare in rito orale, inassenza di richiesta dell’imputato, del difensore o del Procuratore generale, esenza preventiva comunicazione alla difesa.L’assunto non può essere condiviso.L’art. 598-bis, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che «la Corte, in ognicaso, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti quandoritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale anorma dell’articolo 603». La disposizione contempla espressamente l’ipotesi incui, pur essendo stato instaurato il giudizio di appello nelle forme dellatrattazione cartolare, sopravvenga la necessità di procedere ad attivitàistruttoria; in tal caso, la partecipazione delle parti non costituisce l’effetto di unascelta discrezionale rimessa alla Corte, né presuppone una istanza di parte, madiscende direttamente dalla legge.La formula «in ogni caso», collocata dopo la disciplina delle ipotesi ordinariedi trattazione non partecipata, ha proprio la funzione di assicurare chel’assunzione della prova in appello avvenga nel contraddittorio delle parti, anchequando il procedimento sia stato originariamente incardinato secondo il modellocartolare.Il dato normativo conduce, pertanto, ad affermare che, nel giudizio diappello celebrato nelle forme di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen., larinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta ai sensi dell’art. 603 cod.proc. pen. comporta, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 598-bis, lanecessaria trattazione dell’udienza con la partecipazione delle parti, senza cheoccorrano il consenso o l’istanza delle stesse, trattandosi di modalità impostadalla legge a garanzia del contraddittorio nell’assunzione della prova.Ne consegue, nel caso di specie, che, una volta ritenuta necessarial’acquisizione della documentazione relativa alla misura di prevenzione applicataal ricorrente, la Corte territoriale era tenuta a disporre che la successiva udienzasi svolgesse con la partecipazione delle parti.2.2. Né è ravvisabile la dedotta lesione del diritto di difesa.Dal ricorso emerge che l’udienza del 10 novembre 2025 fu celebrataregolarmente nelle forme cartolari e che, in quella sede, la Corte d’appellodispose l’acquisizione della documentazione reputata necessaria, rinviando ilprocedimento al 12 gennaio 2026.Il mutamento della forma di trattazione costituiva, dunque, la conseguenzalegale dell’ordinanza istruttoria adottata ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.;ordinanza che, come risulta dagli atti, è stata notificata alla parte, sicché non èconfigurabile alcuna lesione del diritto di difesa per difetto di conoscenza delprovvedimento che aveva disposto la rinnovazione istruttoria e il conseguenterinvio dell’udienza.In ogni caso, all’udienza del 12 gennaio 2026, l’imputato fu assistito da undifensore, nominato in sostituzione del difensore di fiducia assente, sicché ladifesa tecnica fu assicurata.Il ricorso, peraltro, non indica quale specifica attività difensiva sarebbestata impedita, né quali concrete deduzioni sarebbero state svolte sulladocumentazione acquisita, limitandosi a prospettare in termini generici laviolazione del contraddittorio. La censura, pertanto, non evidenzia alcuna nullitàprocessuale effettivamente incidente sul diritto di difesa e deve essere rigettata.3. Il secondo motivo è inammissibile.La censura, pur formalmente articolata come violazione di legge e vizio dimotivazione, si risolve nella richiesta di una diversa lettura del compendioprobatorio, non consentita nel giudizio di legittimità.La Corte territoriale ha dato conto, con motivazione immune da manifesteillogicità, degli elementi dai quali ha desunto l’allontanamento dell’imputatodall’abitazione, valorizzando la mancata risposta al citofono azionato daglioperanti nel corso del controllo e l’assenza di elementi idonei a giustificare talemancata risposta.È principio costante che, in sede di legittimità, non è consentito sostituirealla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione del fatto, quandola motivazione della sentenza impugnata abbia dato conto, in termini nonapparenti né manifestamente illogici, delle ragioni poste a fondamentodell’affermazione di responsabilità. Il controllo demandato a questa Corte nonriguarda, infatti, la maggiore o minore persuasività della ricostruzione alternativaprospettata dalla difesa, ma la tenuta logica e giuridica della motivazioneimpugnata.Nel caso di specie, il ricorrente si limita a contrapporre alla valutazione deigiudici di merito la possibilità, meramente congetturale, che l’imputato sitrovasse comunque all’interno dell’abitazione e non avesse percepito il suono delcitofono. Si tratta, tuttavia, di una prospettazione alternativa che non siconfronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sullaprotratta mancata risposta agli operanti nel corso del controllo domiciliare e sullaassenza di un serio elemento di giustificazione.La doglianza è, inoltre, aspecifica, perché ripropone le medesime obiezionigià sottoposte al giudice di appello, senza indicare puntuali fratture logiche dellamotivazione e senza confrontarsi in modo effettivo con le argomentazioniprescrizione di non allontanarsi dall’abitazione. In tal modo il motivo sollecita unarivalutazione del fatto e della prova, estranea al perimetro del sindacato dilegittimità.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]