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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 16797/2026

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A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il primo motivo, con cui la ricorrente ha dedotto che il reato di cui all'art. 368 cod. pen. contestatole, commesso il 10 novembre 2017, pur considerando le sospensioni dovute ai rinvii per il COVID e per l'adesione all'astensione del difensore, si sarebbe estinto per prescrizione, maturata il 28 settembre 2025, è manifestamente infondato, atteso che non considera la sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che determina la mancata verificazione ad oggi della prescrizione; precisato, infatti, che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); rilevato che le residue censure relative al difetto dell'elemento soggettivo del reato, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62 n. 4 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine cinque, sei, sette e otto della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara P.Q.Mammende.

Così deciso il 13 aprile 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 l L'. 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il primo motivo, con cui la ricorrente ha dedotto che il reato di cui all'art. 368 cod. pen. contestatole, commesso il 10 novembre 2017, pur considerando le sospensioni dovute ai rinvii per il COVID e per l'adesione all'astensione del difensore, si sarebbe estinto per prescrizione, maturata il 28 settembre 2025, è manifestamente infondato, atteso che non considera la sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che determina la mancata verificazione ad oggi della prescrizione; precisato, infatti, che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); rilevato che le residue censure relative al difetto dell'elemento soggettivo del reato, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62 n. 4 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine cinque, sei, sette e otto della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara P.Q.Mammende. Così deciso il 13 aprile 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 l L'. 3
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