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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 09582/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d'appello di Venezia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva, ai danni della Fabiano s.r.I., ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia il 28/3/2024 in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Con un unico motivo di ricorso contesta l'omessa motivazione circa la corretta determinazione della pena.

La doglianza è inammissibile.

Il motivo proposto non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.

Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento 4 processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le ultime, Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619), salvo il caso (qui non ricorrente) di pena illegale (Sez.

U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285851-01; Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886-01).

Il ricorso, in definitiva, deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 23/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C ONE ([OSCURATO:PERSONA] ,) -2 ?»..„. [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA 1 O MAR 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d'appello di Venezia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva, ai danni della Fabiano s.r.I., ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia il 28/3/2024 in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. Con un unico motivo di ricorso contesta l'omessa motivazione circa la corretta determinazione della pena. La doglianza è inammissibile. Il motivo proposto non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento 4 processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le ultime, Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619), salvo il caso (qui non ricorrente) di pena illegale (Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285851-01; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886-01). Il ricorso, in definitiva, deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 23/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C ONE ([OSCURATO:PERSONA] ,) -2 ?»..„. [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA 1 O MAR 2025
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