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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 05515/2026

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27779/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIAn. 3118/2021 depositata il 12/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di Napoli ha notificato alla società contribuente l'avviso di accertamento n. 950473/157389 relativo all’imposta TARI annualità 2016.

2. [OSCURATO:PERSONA] srlha impugnato il suddetto avviso dinanzi alla CTP territorialmente competente, la quale lo ha accolto, ritenendolo fondato perché la ricorrente aveva dimostrato, tramite perizia e contratto di locazione, di possedere un unico immobile di 486 mq, di cui solo 38,84 mq (uffici e servizi igienici) producono rifiuti ordinari tassabili, mentre la restante superficie era destinata ad attività che producono rifiuti speciali non assimilati o pericolosi e quindi va considerata esente dal tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013.

Di conseguenza, ha ritenuto che la superficie imponibile andasse limitata ai soli 38,84 mq.

3. Il Comune adito ha interposto appello e la CTR ,con la sentenza in epigrafe meglio indicata, lo ha respinto.

In particolare, i giudici regionali hanno confermatola sentenza di primo grado, poiché è emerso che la superficie tassabile era inferiore a quella indicata dal Comune, come risultato da un sopralluogo comunale.

Ad avviso del collegio, la società aveva inoltre dimostrato il corretto smaltimento dei rifiuti speciali tramite ditte autorizzate e la presentazione della richiesta di detassazione.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il C omune ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente.

6. Successivamente, le parti ha nno depositato memori e illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. In primo luogo, deve rilevarsi la tardività della memoria depositata da parte controricorrente, in quanto non depositata almeno dieci giorni prima della udienza camerale, come prescritto d a ll’art. 380.bis.1 c.p.c.

1.1. In oltre, va respinta anche la plurima eccezione di inammissibilità.

Parte controricorrente deduce che il ricorso per cassazione sarebbe inammissibile perché privo dell’esposizione dei fatti richiesta dall’art. 366,n. 3, c.p.c. e perché non rispett erebbe il principio di autosufficienza.

Inoltre, i motivi sarebbero generici e non specifici, poiché si limiterebberoa riproporre quelli già respinti in appello senza un adeguato confronto con la ratio della sentenza impugnata.

Infine, la mancanza di una chiara indicazione delle norme violate, delle rationes decidendi e delle ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato comporterebbe anch’essal’inammissibilità del ricorso.

1.2. Tali plurime eccezioni sono manifestamente infondat e , essendo il ricorso articolato con specifico riferimento alla decisione di gravame e essendo chiaramente ricostruita la fattispecie sottostante, sia dal punto di vista fattuale che processuale.

Le norme violate, infine, sono indicate nella loro specificità.

Tali eccezioni, formulate in termini globali e omnicomprensive dell’intero ricorso, tanto da apparire generiche, possono eventualmente essere considerate con riferimento a singoli motivi, nella parte in cui sono rilevabili ex officio.

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1,n. 3 , c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché all’art 7, comma 5, lett. b) del regolamento recante modifiche al regolamento TARI dell’entelocale, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30 marzo 2017 , in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe correttamente valutato che, secondo la disciplina dettata dalla normativa citata, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che vengano assolti gli oneri probatori e dichiarativi nei termini fissati.

Secondo il Comune, la detassazione non è automatica ma subordinata a oneri dichiarativi costitutivi, che la società non avrebbe adempiuto nei termini previsti.

La richiesta di esenzione non sarebbe stata presentata entro il termine perentorio né corredata dalla documentazione prescritta, e la CTR avrebbe illegittimamente valorizzato prove prodotte solo in giudizio, disapplicando il regolamento comunale.

Ne deriverebbe la presunzione di tassabilità dell’intera superficie.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 97, commi 1 e 2 della Costituzione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], con la sua decisione , ha ammesso la possibilità che il contribuente possa sottrarsi agli oneri che il Comune abbia imposto ai fini del riconoscimento del diritto alla riduzione/esenzione TARI, salvo poi a poter ricorrere in sede giudiziaria per avvalersi di quegli eventuali benefici subordinati agli oneri dichiarativi volontariamente non assolti in sede amministrativa.

3. Iprimi due motiv i possono essere trattati congiuntamente e sonofondati.

3.1. La CTR ha evidenziato che “la superficie tassabile ha una estensione minore di quella sottoposta a tassazione dal Comune di Napoli come emerge dai contratti di locazione intercors(i)tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e la [OSCURATO:SOCIETA] e dalle perizie giurate in atti” e che “emerge che da un sopralluogo del Comune di Napoli dell'ottobre 2019 l'area tassabile è risultata anche inferiore a quella indicata nel verbale di accertamento e non a caso diverse sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli hanno accolto i ricorsi della società in relazione ad altre annualità”.

3.2. L’imposta si riferisce, però , all’anno 2016, e quindi è anteriore al sopralluogoconsiderato.

3.3. Questa Corte ha poi già chiarito che i n tema di TARI, le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (Cass. 01/04/2025, n. 8595- Rv. 674412 - 01).

Ne consegue che, in mancanza di dichiarazione , non poteva ritenersi assolto l’onere della parte volto a dimostrare la minore superficie occupata del resto variabile nel tempo.

3.4. Le prime due censure meritano dunque accoglimento.

4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1 , comma 649, della legge 147/2013, eall'art. 8, comma 5, del r egolamento attuativo TARl del Comune di Napoli del 2018 sotto ulteriore profilo.

In quanto la [OSCURATO:PERSONA] con la sua decisione ha riconosciuto l’esenzione totale dal tributo invece dalla legge prevista solo per il caso diverso di rifiuti speciali non assimilabili Il comma 649 invocato dispone testualmente: «

49. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

4.1. Tale motivo è inammissibile, in quanto non specifica se e ove le doglianze siano state formulate in riferimento ai precedenti gradi di giudizio,in osservanza dei parametri di cui all’art. 366 c.p.c.

Non viene indicata quale sarebbe la maggiore superficie interessata, a fronte di un rigetto dell’appello da parte della CTR in relazione a sentenza di primo grado che aveva già calcolato una distinzione tra le superficie utilizzate per rifiuti speciali e non. 4.2.

Il motivo è, dunque,viziato da carente autosufficienza.

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riferimento al prim o e secondo motivo di ricorso , mentre il terzo motivo va dichiarato inammissibile.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa, non necessitando di accertamenti in fatto , può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della società contribuente che, in quanto infondato, non merita di essere accolto.

6. Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo e il secondo motivo, dichiara l’inammissibilità del terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito , rigetta l’originario ricorso della contribuente; c ondanna parte controri c orrente al pagamento delle spesein favore di parte ricorrente, che liquida, per il giudizio di merito di primo grado, in euro 3 . 000, 00 , per il giudizio di merito di secondo grado,, in euro 3 . 500,00, e per il giudizio di legittimità,in euro

3. 200, 00 per compensi , oltre alle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27779/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIAn. 3118/2021 depositata il 12/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Napoli ha notificato alla società contribuente l'avviso di accertamento n. 950473/157389 relativo all’imposta TARI annualità 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] srlha impugnato il suddetto avviso dinanzi alla CTP territorialmente competente, la quale lo ha accolto, ritenendolo fondato perché la ricorrente aveva dimostrato, tramite perizia e contratto di locazione, di possedere un unico immobile di 486 mq, di cui solo 38,84 mq (uffici e servizi igienici) producono rifiuti ordinari tassabili, mentre la restante superficie era destinata ad attività che producono rifiuti speciali non assimilati o pericolosi e quindi va considerata esente dal tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013. Di conseguenza, ha ritenuto che la superficie imponibile andasse limitata ai soli 38,84 mq. 3. Il Comune adito ha interposto appello e la CTR ,con la sentenza in epigrafe meglio indicata, lo ha respinto. In particolare, i giudici regionali hanno confermatola sentenza di primo grado, poiché è emerso che la superficie tassabile era inferiore a quella indicata dal Comune, come risultato da un sopralluogo comunale. Ad avviso del collegio, la società aveva inoltre dimostrato il corretto smaltimento dei rifiuti speciali tramite ditte autorizzate e la presentazione della richiesta di detassazione. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il C omune ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente. 6. Successivamente, le parti ha nno depositato memori e illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. In primo luogo, deve rilevarsi la tardività della memoria depositata da parte controricorrente, in quanto non depositata almeno dieci giorni prima della udienza camerale, come prescritto d a ll’art. 380.bis.1 c.p.c. 1.1. In oltre, va respinta anche la plurima eccezione di inammissibilità. Parte controricorrente deduce che il ricorso per cassazione sarebbe inammissibile perché privo dell’esposizione dei fatti richiesta dall’art. 366,n. 3, c.p.c. e perché non rispett erebbe il principio di autosufficienza. Inoltre, i motivi sarebbero generici e non specifici, poiché si limiterebberoa riproporre quelli già respinti in appello senza un adeguato confronto con la ratio della sentenza impugnata. Infine, la mancanza di una chiara indicazione delle norme violate, delle rationes decidendi e delle ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato comporterebbe anch’essal’inammissibilità del ricorso. 1.2. Tali plurime eccezioni sono manifestamente infondat e , essendo il ricorso articolato con specifico riferimento alla decisione di gravame e essendo chiaramente ricostruita la fattispecie sottostante, sia dal punto di vista fattuale che processuale. Le norme violate, infine, sono indicate nella loro specificità. Tali eccezioni, formulate in termini globali e omnicomprensive dell’intero ricorso, tanto da apparire generiche, possono eventualmente essere considerate con riferimento a singoli motivi, nella parte in cui sono rilevabili ex officio. 2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1,n. 3 , c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché all’art 7, comma 5, lett. b) del regolamento recante modifiche al regolamento TARI dell’entelocale, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30 marzo 2017 , in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe correttamente valutato che, secondo la disciplina dettata dalla normativa citata, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che vengano assolti gli oneri probatori e dichiarativi nei termini fissati. Secondo il Comune, la detassazione non è automatica ma subordinata a oneri dichiarativi costitutivi, che la società non avrebbe adempiuto nei termini previsti. La richiesta di esenzione non sarebbe stata presentata entro il termine perentorio né corredata dalla documentazione prescritta, e la CTR avrebbe illegittimamente valorizzato prove prodotte solo in giudizio, disapplicando il regolamento comunale. Ne deriverebbe la presunzione di tassabilità dell’intera superficie. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 97, commi 1 e 2 della Costituzione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], con la sua decisione , ha ammesso la possibilità che il contribuente possa sottrarsi agli oneri che il Comune abbia imposto ai fini del riconoscimento del diritto alla riduzione/esenzione TARI, salvo poi a poter ricorrere in sede giudiziaria per avvalersi di quegli eventuali benefici subordinati agli oneri dichiarativi volontariamente non assolti in sede amministrativa. 3. Iprimi due motiv i possono essere trattati congiuntamente e sonofondati. 3.1. La CTR ha evidenziato che “la superficie tassabile ha una estensione minore di quella sottoposta a tassazione dal Comune di Napoli come emerge dai contratti di locazione intercors(i)tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e la [OSCURATO:SOCIETA] e dalle perizie giurate in atti” e che “emerge che da un sopralluogo del Comune di Napoli dell'ottobre 2019 l'area tassabile è risultata anche inferiore a quella indicata nel verbale di accertamento e non a caso diverse sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli hanno accolto i ricorsi della società in relazione ad altre annualità”. 3.2. L’imposta si riferisce, però , all’anno 2016, e quindi è anteriore al sopralluogoconsiderato. 3.3. Questa Corte ha poi già chiarito che i n tema di TARI, le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (Cass. 01/04/2025, n. 8595- Rv. 674412 - 01). Ne consegue che, in mancanza di dichiarazione , non poteva ritenersi assolto l’onere della parte volto a dimostrare la minore superficie occupata del resto variabile nel tempo. 3.4. Le prime due censure meritano dunque accoglimento. 4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1 , comma 649, della legge 147/2013, eall'art. 8, comma 5, del r egolamento attuativo TARl del Comune di Napoli del 2018 sotto ulteriore profilo. In quanto la [OSCURATO:PERSONA] con la sua decisione ha riconosciuto l’esenzione totale dal tributo invece dalla legge prevista solo per il caso diverso di rifiuti speciali non assimilabili Il comma 649 invocato dispone testualmente: « 49. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 4.1. Tale motivo è inammissibile, in quanto non specifica se e ove le doglianze siano state formulate in riferimento ai precedenti gradi di giudizio,in osservanza dei parametri di cui all’art. 366 c.p.c. Non viene indicata quale sarebbe la maggiore superficie interessata, a fronte di un rigetto dell’appello da parte della CTR in relazione a sentenza di primo grado che aveva già calcolato una distinzione tra le superficie utilizzate per rifiuti speciali e non. 4.2. Il motivo è, dunque,viziato da carente autosufficienza. 5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riferimento al prim o e secondo motivo di ricorso , mentre il terzo motivo va dichiarato inammissibile. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa, non necessitando di accertamenti in fatto , può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della società contribuente che, in quanto infondato, non merita di essere accolto. 6. Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo e il secondo motivo, dichiara l’inammissibilità del terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito , rigetta l’originario ricorso della contribuente; c ondanna parte controri c orrente al pagamento delle spesein favore di parte ricorrente, che liquida, per il giudizio di merito di primo grado, in euro 3 . 000, 00 , per il giudizio di merito di secondo grado,, in euro 3 . 500,00, e per il giudizio di legittimità,in euro 3. 200, 00 per compensi , oltre alle spese
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