CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 32630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso - trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 -proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA; Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 1° giugno 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Diego avverso l'ordinanza in data 8-16 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Brescia, in funzione di Tribunale del riesame, in riforma dell'ordinanza del GIP della medesima città di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal GIP per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e per reati-fine, applicava al predetto il divieto di esercitare imprese commerciali ed uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese per la durata di anni uno, sospendendo l'esecuzione dell'ordinanza stessa sino alla definitività. 2. Il ricorrente individua nei seguenti due i "punti devoluti": - apparenza di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati fiscali nonché alla partecipazione all'associazione a delinquere; - apparenza di motivazione e violazione di legge, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all'indispensabilità ed adeguatezza della misura. 3. Il ricorrente così illustra i "motivi": premesso che all'indagato si contesta il "concorso nel reato di partecipazione ad un'associazione finalizzata alla commissione di reati fiscali" ed il "concorso 'esterno' nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti", il Tribunale, con riferimento a questo secondo profilo, giunge a ritenere i gravi indizi, "trovandosi [l'indagato] nella condizione di colui che abbia istigato l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti a suo favore, rinunciando poi a registrarle per avere avuto la percezione di un accertamento in corso"; seguendo il ragionamento svolto dal Tribunale, se [OSCURATO:SOCIETA] (ossia la società di cui l'indagato era legale rappresentante) avesse poi annotato le fatture in contestazione, "in applicazione dell'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000, [il predetto] non sarebbe punibile ex art. 8 dello stesso D.Lgs., unica ipotesi di violazione tributaria contestata"; a tenore della contestazione, manca la gravità indiziaria del concorso, in quanto non è stato raccolto alcun elemento di indagine, successivo al 2020, da cui desumere se le fatture in contestazione siano state o meno annotate; l'affermazione secondo cui l'amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] deve considerarsi "per logica" istigatore "non è convincente"; quanto poi alla partecipazione all'associazione, gli elementi individuati dal Tribunale sono tutti riconducibili ad ipotesi di reati fiscali, sicché appare "assai dubitabile" che l'eventuale gravità indiziaria della commissione di reati fiscali possa tradursi di per sé nella gravità indiziaria del reato associativo; anche l'utilizzo del furgone di [OSCURATO:SOCIETA], in un'unica documentata occasione, non è elemento sufficiente; relativamente infine alle esigenze cautelari, esse vengono giustificate in modo tautologico, senza affrontare il tema della loro attualità. 4. Il RG. conclude come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni. 2. Esso, dal contenuto generico e non autosufficiente, non si confronta minimamente con il tenore dell'ordinanza impugnata. 2.1. Ciò vale in particolare per i due capi d'incolpazione - i nn. 14) e 19) - riguardanti il concorso nell'emissione di numerose fatture per operazioni inesistenti, in relazione ad ammontari nel complesso consistenti, nell'arco di un periodo di tempo limitato a due soli anni d'imposta (il 2019 ed il 2020). La circostanza della mancata "annotazione" (secondo quanto espone il contribuente) delle fatture, "recte": della loro mancata registrazione nella contabilità ed esposizione nella dichiarazione di [OSCURATO:SOCIETA], oltreché essere posta a fondamento di una censura formulata, per ciò solo irritualmente, in termini meramente dubitativi, è, allo stato, non risultando in fatto l'utilizzo delle fatture da parte di [OSCURATO:SOCIETA], altresì decentrata. Questa Suprema Corte - come correttamente ricordato dal Tribunale - ha già avuto modo di affermare che "il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74", sul rilievo che quest'ultimo articolo "mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione" (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277978-01). Invero, "una diversa interpretazione determinerebbe una situazione di irrilevanza penale nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti riconducibili alla previsione concorsuale in relazione all'emissione della documentazione fittizia, non utilizzando poi le fatture per essere avvenuti gli accertamenti prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, poiché questi non potrebbe essere sanzionato né a norma dell'art. 8, a titolo di concorso, né a norma dell'art. 2, a titolo di tentativo" (Sez. 3, n. 14862 del 17/03/2010, Perconti, Rv. 246967-01). 2.2. Perplessa, e dunque, ontologicamente inammissibile, è parimenti la censura dell'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] deve considerarsi "per logica" istigatore. Tale affermazione è infatti letta in ricorso in funzione di una non condivisibile frammentazione della motivazione dell'ordinanza impugnata: nell'ottica di un apprezzamento complessivo ed unitario della motivazione, invece, emerge chiaramente come il Tribunale abbia ritenuto essere [OSCURATO:SOCIETA] inserita, con funzione di cd. filtro, in un classico meccanismo di cd. "frode carosello". Peraltro, il Tribunale non manca di evidenziare il ruolo di primo piano di [OSCURATO:SOCIETA] nel confronto con le altre filtro, sol che si considerino gli svariati elementi fattuali (cfr. in part. pp. 14 e 15 dell'ordinanza impugnata) che la pongono direttamente in collegamento, - da un lato, sia con le cartiere polacche "a monte", sia con le altre società coinvolte nel meccanismo illecito (atteso il rinvenimento, nel furgone di [OSCURATO:SOCIETA], condotto dai suoi due collaboratori temporanei Pennestrì ed Odoli, non solo delle fatture formalmente emesse dalla fornitrici estere - fatture che anche in altra occasione è emerso costituire oggetto di un "fisico" maneggio ad opera dell'Odoli "di rientro dalla Polonia" - ma anche di documenti di trasporto palesemente falsi, precompilati quanto alle cedenti ed all'incaricata del trasporto e lasciati in bianco nella parte dei destinatari, da indicarsi, evidentemente, secondo le contingenze); - dall'altro, con i flussi monetari di riscontro (atteso il rinvenimento, non solo di ingenti quantità di denaro nel ridetto furgone e sullo "scooter" del Gentile - trovato in possesso di atti del procedimento aperto a carico dei ridetti Pennestrì ed Odoli dopo il controllo del furgone ed altresì di un questionario fiscale diretto ad [OSCURATO:SOCIETA] - ma anche della tabella in possesso del Gentile medesimo, che, assumendo le sembianze di una vera e propria contabilità parallela, attesta i flussi del denaro contante e l'entità dei "prezzi" dell'intermediazione nelle cessioni). In considerazione di ciò, la "logica" cui si riferisce l'ordinanza impugnata, ben lungi dal cadere in apoditticità, deve in realtà intendersi alla stregua della 'logica del sistema' di cui [OSCURATO:SOCIETA] costituiva parte fondamentale: in altri termini, il grado di coinvolgimento di [OSCURATO:SOCIETA] sorregge - nel congruo impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata l'affermazione di attribuibilità anche all'indagato dei reati-fine a titolo di concorso. 2.3. Sotto altro profilo, proprio la finalizzazione patentemente illecita delle fatture, poste a confronto con le quantità di denaro contante emergenti dai controlli, siccome direttamente ascrivibili alla disponibilità di esponenti di [OSCURATO:SOCIETA], quali Pennestrì ed Odoli sul furgone della stessa, o comunque afferenti i flussi remuneratori del meccanismo in cui [OSCURATO:SOCIETA] era inserita, giusta la tabella rinvenuta al Gentile - attestano il pieno inserimento dell'indagato, amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA], in un sodalizio votato, in ragione di una complessa architettura di società agenti sinergicamente, alla perpetrazione delle frodi. 3. Né l'ordinanza impugnata si espone a censura sotto il profilo delle esigenze cautelari. La circostanza che l'indagato abbia asservito [OSCURATO:SOCIETA] a finalità frodatorie dimostra - nel coerente ragionamento del Tribunale - la sua professionalità nel muoversi in contesti di profittevole illegalità e conseguentemente il notevole rischio di recidivanza. Donde, al cospetto di siffatta puntuale valutazione della negativa personalità dell'indagato, il Tribunale, a differenza di quanto in modo nuovamente solo assertivo sostenuto in ricorso, si è pedissequamente attenuto alle indicazioni rivenienti da consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., laddove essa insegna che il requisito di cui si tratta "non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di c:ondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza" (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01). 4. Talché, come anticipato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm