CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34313/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale;letta la memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato in difesa del Ministerodell’Economia e delle Finanze.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettatola domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di DaciErina.Nel ricostruire la vicenda cautelare, la Corte territoriale ha dato atto chel'istante era stata tratta in arresto il 19 dicembre 2022, insieme al marito DaciPatriot, nella flagranza del reato previsto dall'art. 73, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309. Convalidato l'arresto, entrambi gli indagati erano stati sottoposti allacustodia cautelare in carcere, misura poi convertita per la sola [OSCURATO:PERSONA] negli arrestidomiciliari. All'esito del giudizio abbreviato la donna era stata assolta con sentenzadivenuta irrevocabile il 29 luglio 2023.La Corte territoriale ha affermato la sussistenza della condizione ostativa alriconoscimento dell'indennizzo, ravvisando nella condotta dell'istante uncontributo colposo causalmente collegato all'adozione della misura. Ha valorizzatola partecipazione della donna al trasporto di sostanza stupefacente — unchilogrammo di cocaina —, reputando inverosimile l'estraneità della medesimarispetto al trasporto in corso e richiamando, quale massima d'esperienza, il datoper cui viaggiare in coppia consente di sottrarsi più agevolmente ai controlli dipolizia.Il giudice della riparazione ha ritenuto che il provvedimento restrittivo avessecorrettamente apprezzato i gravi indizi di colpevolezza, muovendo dal rilievo chela nozione di indizio dell'art. 273 cod. proc. pen. si distacca dalla definizione diprova indiziaria dettata dall'art. 192 cod. proc. pen., poiché in sede cautelare nonoccorre il requisito della precisione e concordanza, ma soltanto quello della gravità,idoneo a lasciar desumere con elevato grado di probabilità l'attribuibilità del fattoall'indagato. In proposito, ha osservato che la gravità indiziaria richiesta per lamisura integra un minus rispetto a quella necessaria per la condanna, sicché glielementi raccolti, pur non approdati a una pronuncia definitiva di colpevolezza,avevano nondimeno sorretto adeguatamente la cautela nella fase iniziale delprocedimento.Ha quindi concluso che la riparazione viene meno ove il soggetto sottopostoa misura ponga in essere, con dolo o colpa grave, una condotta sinergicaall'applicazione della stessa, dovendo il giudice dell'equo indennizzo apprezzare ilcomportamento dell'interessato in chiave di violazione del dovere inderogabile dibuona fede e di solidarietà cui i cittadini sono tenuti.In definitiva, l'atteggiamento della ricorrente, consistito nell'avercolposamente collaborato al trasporto dello stupefacente in sequestro, è statoritenuto concausa dell'applicazione della custodia, avendo di fatto fuorviato gliinquirenti e rafforzato il convincimento circa la sua ragionevole colpevolezza.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1. Denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione inrelazione all'art. 314 cod.proc.pen., nella parte in cui il provvedimento pervienead affermare la sussistenza del dolo o della colpa grave attraverso un percorsoargomentativo svincolato dagli esiti del giudizio di merito.Osserva come l'assunto secondo cui la ricorrente avrebbe colposamentecollaborato al trasporto risulti smentito dalla stessa sentenza di proscioglimento,ove si dà atto che il marito, già in sede di interrogatorio di convalida, avevaconfessato la riferibilità esclusiva a sé del trasporto e della cessione, riconoscendodi aver tratto in inganno la moglie con la richiesta di accompagnarlo da un amicoprima di imbarcarsi per l'Albania, così lasciandola all'oscuro delle reali ragioni dellasosta.A conferma, rileva che lo stupefacente venne rinvenuto in un doppio fondoappositamente ricavato nel veicolo e non visibile dall'esterno, tanto da renderenecessaria una perquisizione presso la rimessa della Guardia di finanza, e che ladonna, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, aveva spontaneamentedichiarato di ignorare il trasporto di droga.Lamenta altresì che la Corte di appello, pur richiamando gli arresti consolidatiin materia di indennizzo, non si sia confrontata con gli stessi, rendendo unamotivazione manifestamente illogica perché svincolata dalle risultanze del giudiziodi cognizione, le quali non consentono di rilevare alcuna condotta dolosa o colposanella produzione dell'evento limitativo della libertà personale. Pur dando atto cheil giudice della riparazione ben può rivalutare gli elementi di fatto emersi nelprocesso per verificare la ricorrenza delle condizioni dell'azione, anche in sensoostativo, deduce che siffatta valutazione è stata operata in manieracontraddittoria, sia perché si adombra il sospetto che la donna non fosse del tuttoignara del trasporto — così travalicando i limiti del proprio sindacato — sia perchéil diniego viene fondato su elementi non ravvisabili nel caso di specie oquantomeno travisati.Contesta la sussumibilità della vicenda nello schema ostativo, difettando incapo all'istante un atteggiamento macroscopicamente imprudente e nonrinvenendosi negli atti, né nella pronuncia di proscioglimento, menzione alcuna diuna condotta imprudente o irrispettosa delle leggi.2.2. Inoltre, censura il richiamo alla figura della cosiddetta connivenzapassiva, che può integrare colpa grave ostativa, quando l'atteggiamento rafforzioggettivamente l'altrui volontà criminosa o si traduca in una consapevolecontiguità ad ambienti criminali. Sostiene che anche questa ipotesi risulti smentitadagli atti richiamati dalla stessa ordinanza, posto che nella sentenza diproscioglimento si attesta la totale assenza di qualsivoglia contributo allarealizzazione dell'altrui proposito criminoso, essendo la donna rimastasostanzialmente inerme, priva di ogni contiguità o vicinanza con gli ambientifrequentati dal marito.Deduce inoltre che gli elementi valorizzati dallo stesso giudice del meritoerano emersi già all'interrogatorio di garanzia in sede di convalida, sicché il giudicecautelare, pur convalidando il fermo, ben avrebbe potuto applicare una misura noncoercitiva senza privarla illegittimamente della libertà personale.Rileva infine, per completezza, come il provvedimento affronti il tema deigravi indizi richiamando elementi fattuali riferibili a un "Latorre aggressore", figuramai emersa nella vicenda dell'istante e verosimilmente frutto di un refuso relativoad altro procedimento, con conseguente confusione argomentativa.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.L’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria, chiedendo di accertare edichiarare l’inammissibilità del ricorso e di respingere ogni altra richiesta di partericorrente; in subordine, di accertare e dichiarare l’infondatezza del ricorso e, perl’effetto, di respingerlo unitamente a ogni altra richiesta di parte ricorrente, conogni conseguente statuizione in ordine alle spese del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La questione rimessa al Collegio concerne l'esatta delimitazione della causaostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, individuata dall'art. 314, comma1, cod. proc. pen. nella condotta con cui l'interessato abbia dato o concorso a darecausa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave.Occorre muovere dalla ricostruzione operata in sede di cognizione, ove DaciErina è stata assolta perché il fatto non costituisce reato, con pronuncia divenutairrevocabile. La sentenza assolutoria, a pagina 7, ha espressamente affermato chele risultanze processuali non consentono di inquadrare la condotta dell'imputataneppure nell'alveo della cosiddetta connivenza non punibile, non essendo stata inalcun modo accertata la consapevolezza della donna riguardo al trasporto in atto,alla cessione programmata e ai propositi criminosi del marito.2.1 L'ordinanza impugnata ha nondimeno ravvisato in capo all'istante unacondotta gravemente colposa, individuata nell'aver collaborato al trasporto dellostupefacente in sequestro, così da aver fuorviato gli inquirenti e rafforzato ilconvincimento sulla sua ragionevole colpevolezza. L'affermazione si pone infrontale contrasto con il dato accertato in cognizione, muovendo dal presuppostodi una consapevole collaborazione che la pronuncia di proscioglimento ha inveceradicalmente escluso.2.2 Su questo terreno deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimitàabbia da tempo chiarito che nella valutazione del dolo o della colpa grave ostativial riconoscimento del diritto alla riparazione, il giudice non può attribuire rilevanzaa condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice dellacognizione ( Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 – 01).Invero, sebbene il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione siaautonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indaginediversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dellostesso materiale probatorio acquisito agli atti, tuttavia, non è consentito al giudicedella riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dalgiudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo havalutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039 – 01).2.3. Con riferimento al caso di specie, ove si consideri che la sentenzaassolutoria ha escluso ogni consapevolezza dell'istante in ordine al trasporto dellostupefacente e ai propositi criminosi del marito, viene meno il presupposto fattualesul quale l'ordinanza ha costruito il giudizio di rimproverabilità. Non è, infatti,consentito fondare la causa ostativa su una collaborazione colposa meramentepostulata, quando l'accertamento irrevocabile abbia escluso che la condottadell'istante fosse sorretta dalla conoscenza, o anche soltanto dalla concretapercepibilità, dell'attività illecita altrui.Ne discende che la motivazione resa a sostegno del rigetto risultaintrinsecamente contraddittoria, poiché àncora il diniego a un presupposto di fattoincompatibile con la pronuncia assolutoria e, al tempo stesso, omette diindividuare una diversa condotta, autonoma rispetto al fatto-reato escluso,connotata da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza causalmenteincidente sull'adozione o sul mantenimento della misura.Occorre aggiungere che questa Corte ammette la rilevanza della connivenzapassiva, ai fini della colpa grave ostativa, non in ragione della mera inerzia, masoltanto quando l'atteggiamento omissivo si concentri nel venir meno a elementaridoveri di solidarietà sociale, nella tolleranza della consumazione del reato inpresenza di una posizione di garanzia, ovvero nell'oggettivo rafforzamentodell'altrui volontà criminosa, sempre che risulti positivamente provata laconoscenza dell'attività illecita altrui (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391– 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139 - 01).Nel caso di specie, il dato della consapevolezza dell’altrui attività illecita, checostituisce il cardine della categoria, è stato escluso in sede di cognizione;l'ordinanza ha quindi applicato lo schema della connivenza passiva al di fuori deisuoi presupposti, valorizzando un sospetto già dissolto dalla pronuncia di merito eprivo di autonoma capacità dimostrativa ai fini del giudizio riparatorio.2.4. Sotto altro profilo, risulta fondata la doglianza relativa all'erroneasovrapposizione tra il giudizio cautelare e il giudizio di riparazione.L'ordinanza dedica ampio spazio a dimostrare la corretta sussistenza, in sedegenetica, dei gravi indizi di colpevolezza, indugiando sulla distinzione tra il concettodi indizio rilevante ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. e la prova indiziaria di cuiall'art. 192 cod. proc. pen. e sul rilievo che la gravità indiziaria integrerebbe unminus rispetto a quella necessaria per la condanna.Deve rilevarsi come i due procedimenti rispondano a logiche autonome e nonsovrapponibili. Il vaglio cautelare guarda al quadro indiziario così come sipresentava ex ante all'autorità procedente; il giudizio di riparazione, di contro, nonripercorre la correttezza di quella delibazione, bensì verifica se la persona che hapatito la detenzione poi rivelatasi ingiusta vi abbia dato o concorso a dare causacon un proprio comportamento doloso o gravemente colposo.In questa prospettiva, il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione,per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo ocolpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementiprobatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte cherivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi oregolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, seadeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. (Sez. U, n. 34559 del26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; nell'occasione, la Corte ha affermato cheil giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e nonsu mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima,sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventualeconoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, alfine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi direato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché inpresenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della suaconfigurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto dicausa ad effetto).Alla luce di tali argomentazioni, l'aver concentrato il ragionamento sulla tenutadegli indizi cautelari, anziché sulla condotta accertata in cognizione, orientaindebitamente la motivazione verso un profilo estraneo all’oggetto proprio delgiudizio riparatorio.3. Resta assorbito, alla luce dell'accoglimento dei profili centrali di ricorso, ilrilievo difensivo concernente il riferimento, contenuto nell'ordinanza, a un "Latorreaggressore" del tutto estraneo alla vicenda dell'istante; tale riferimento èverosimilmente riconducibile a mero errore materiale e peraltro non assumeautonoma incidenza decisiva.4. Le considerazioni svolte impongono l'annullamento dell'ordinanzaimpugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Bari, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questogiudizio di legittimità.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente