CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 05909/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnei confronti di: IGNOTI avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanze del 5 e 10 ottobre 2023, restituiva al P.M. presso lo stesso ufficio la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari ritenendo non ancora scaduto il termine suddetto, dovendo applicarsi al caso in esame la nuova disciplina dettata dalla c.d. riforma Cartabia stante che il procedimento risultava iscritto al mod. 21 in data 28 febbraio 2023. 2. Avverso dette ordinanze proponeva ricorso per cassazione per abnormità il pubblico ministero deducendo come la restituzione degli atti era stata fondata sull'esercizio di un potere inesistente, potendo il giudice investito della richiesta di proroga delle indagini soltanto accogliere o respingere la richiesta e non anche pronunciarsi diversamente ritenendo non scaduto il termine con conseguente stasi del procedimento. Peraltro, si assumeva ancora, che la tesi sostenuta dal GIP esponeva il procedimento al rischio della inutilizzabilità degli atti di indagine successivamente compiuti e doveva considerarsi anche errata stante che, secondo l'inequivocabile disposto dell'art.88 D.Igs.150 del 2022,. le nuove disposizioni in tema di termini delle indagini preliminari (elevati da sei mesi ad un anno) non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto per i quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro indagati; e nel caso di specie la notizia di reato risultava iscritta nel corso del 2022 mentre a febbraio 2023 si era avuta soltanto l'iscrizione del nominativo dell'indagato in relazione al medesimo fatto con conseguente necessaria applicazione dei termini di indagine previg enti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Ed invero deve essere premesso come secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione deve considerarsi abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto della proroga del termine per il compimento delle indagini nei confronti di alcuni indagati, restituisce gli atti al pubblico ministero astenendosi dal provvedere sull'istanza ed ordinando la retrodatazione della iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. di altro soggetto, a proposito del quale il titolare dell'azione penale non aveva sollecitato alcuna decisione; tale provvedimento, infatti, si pone in contrasto con il principio generale espresso dall'art. 328 cod. proc. pen., in forza del quale il giudice per le indagini preliminari è tenuto a provvedere sulle richieste delle parti, non essendogli consentito ne di omettere di decidere sulla domanda ritualmente rivoltagli ne', al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge, di provvedere d'ufficio su materia non devolutagli dalle parti; e nessuna norma, inoltre, al di fuori della particolare ipotesi di cui all'art. 415, secondo comma, cod. proc. pen. (relativa all'ordine di iscrivere a carico di una persona identificata un reato già attribuito ad ignoti dal pubblico ministero), abilita il giudice per le indagini preliminari ad ordinare iscrizioni od annotazioni di sorta, nemmeno sotto la forma della retrodatazione, nel registro delle notizie di reato la cui tenuta formale dipende esclusivamente dalle determinazioni del procuratore della Repubblica presso il cui ufficio il registro medesimo è custodito (Sez. 2, n. 654 del 08/02/1996, Rv. 204261 - 01). Sulla stesso tema si è anche sostenuto che integra gli estremi del provvedimento abnorme, in quanto tale ricorribile in Cassazione, quello con cui il G.I.P., investito di una richiesta di proroga dei termini delle indagini preliminari, proposta ex art.406 cod. proc. pen. dal PM, restituisca gli atti allo stesso PM informandolo di non aver potuto decidere sulla predetta richiesta a causa della difficoltà di notificare l'avviso della richiesta di proroga a taluni indagati. Con detto provvedimento, infatti il G.I.P. ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di proroga, proposta dal P.M., sulla base di motivazioni che non trovano riscontro nelle disposizioni che regolano l'istituto ed ha, contestualmente, disapplicato le norme che disciplinano la notificazione degli atti (Sez. 1, n. 240 del 11/01/1999, Rv. 212638 - 01). Analogamente deve ritenersi anche in materia di restituzione degli atti al P.M. della richiesta di proroga delle indagini preliminari disposta con ordinanza da parte del giudice delle indagini preliminari sul presupposto della mancata scadenza del termine stesso; invero il G.I.P., investito della richiesta di proroga, può soltanto accogliere la suddetta richiesta ovvero respingerla ma non anche restituire gli atti al P.M. indicando un diverso, termine non rientrando tale potere e detto provvedimento tra quelli indicati dalla tassativa disciplina dettata dall'art. 406 cod.proc.pen.; il provvedimento emesso dal G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] appare pertanto abnorme e come tale va annullato senza rinvio. 2. Peraltro, nel caso in esame la soluzione indicata dal giudice delle indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] è anche errata in punto di diritto stante che l'indicazione contenuta nell'art. 88 del D.Lgs 150/2022, facendo riferimento quale elemento decisivo per stabilire l'applicazione della previgente o della nuova normativa, alla precedente iscrizione nel registro ex art. 335 cod.proc.pen., rende evidente come sia sufficiente l'avvenuta precedente iscrizione anche senza l'indicazione del nominativo dell'indagato per continuare ad applicare la disciplina previgente. Conseguentemente le impugnate ordinanze devono essere annullate senza rinvio e gli atti trasmessi al G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per quanto di competenza. Roma, 10 gennaio 2024 L CONSIGLIERE cttt L:EE-C",'SI-FATO SECONDA sEZUE IL