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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12413/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per tentato furto in abitazione; considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, è del tutto generico e versato in fatto poiché assume in maniera assertiva che la Corte avrebbe dovuto diversamente apprezzare il fatto dell'imputato e, al più qualificarlo sub specie dell'art. 707 cod. pen., senza confrontarsi con la decisione impugnata che ha indicato gli elementi di fatto dai quali ha tratto che il ricorrente e il suo coimputato nel caso di specie avessero posto in essere i primi atti esecutivi del furto in abitazione (facendo riferimento non soltanto alla disponibilità di strumenti atti allo scasso, ma anche al loro accesso in uno stabile nel quale non abitavano e al comportamento tenuto, anche allorché è sopraggiunto un operante*; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa,,Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., senti n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per tentato furto in abitazione; considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, è del tutto generico e versato in fatto poiché assume in maniera assertiva che la Corte avrebbe dovuto diversamente apprezzare il fatto dell'imputato e, al più qualificarlo sub specie dell'art. 707 cod. pen., senza confrontarsi con la decisione impugnata che ha indicato gli elementi di fatto dai quali ha tratto che il ricorrente e il suo coimputato nel caso di specie avessero posto in essere i primi atti esecutivi del furto in abitazione (facendo riferimento non soltanto alla disponibilità di strumenti atti allo scasso, ma anche al loro accesso in uno stabile nel quale non abitavano e al comportamento tenuto, anche allorché è sopraggiunto un operante*; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa,,Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., senti n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 12413/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris