CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 36872/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la ricorrenza di una motivazione contraddittoria e manifestamente per non avere il giudice di appello riqualificato il fatto ascritto a titolo di estorsione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è stato devoluto in appello, come evidenziato dalla stessa difesa ed emergente dal riepilogo dei motivi non contestato in alcun modo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.) con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01); che il secondo motivo di ricorso non è consentito, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) a fronte di logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta ai ricorrenti; tali dati, ricostruiti con motivazione non censurabile in questa sede, sono stati solo parzialmente richiamati dai ricorrenti, così manifestandosi anche una evidente aspecificità della censura così proposta, in assenza di reale confronto con la motivazione (si veda in tal senso pag. 5 della motivazione dove è stata richiamata la piena attendibilità della persona offesa, i riscontri derivanti anche da soggetti esterni alle dichiarazioni della stessa, la pluralità di azioni minacciose poste in essere in un contesto di elevata e spiccata aggressività, le azioni conseguentemente poste in essere dalla persona offesa, che per la loro portata rendono evidente l'effetto costrittivo e le conseguenze ingiuste da tale condotta derivanti). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1